Appello incidentale: dies a quo del termine breve

La notificazione di un atto processuale, per chi la riceve, non fa presumere, né presuppone la conoscenza legale della sentenza impugnata, ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

È quanto si legge nell’ordinanza n. 31251/18 della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione depositata il 4 dicembre. Il caso. Con sentenza n. 1812/2016 la Corte d’Appello di Bologna dichiarava improcedibile il gravame principale proposto da V.S. avverso la sentenza del Tribunale di Modena con la quale si era proceduto allo scioglimento della comunione esistente tra V.S., B.E. e P.S. su un immobile rurale, in quanto alla notificazione dell’appello, intervenuta in data 17.12.2014 non aveva fatto seguito la costituzione dell’appellante nei termini di cui all’art. 347 c.p.c. che sul punto rinvia all’art. 165 del codice di rito. Se generalmente l’improcedibilità dell’appello principale non impedisce la prosecuzione del giudizio sull’appello incidentale, la Corte d’Appello di Bologna dichiarava altresì tardivo l’appello incidentale datato 21.04.2015 ai sensi dell’art. 334 c.p.c., sulla base della motivazione per la quale quest’ultimo, per considerarsi tempestivo, sarebbe dovuto essere proposto nei termini di cui all’art. 325 c.p.c. decorrenti dalla notificazione dell’appello principale. B.E. e P.S., appellanti incidentali, propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di cui il secondo ed il terzo ritenuti assorbiti nel primo. In particolare i ricorrenti sostengono la erroneità della declaratoria di inefficacia dell’appello incidentale per sua tardività. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna. La conoscenza legale della sentenza impugnata dalla controparte. Affinché possano decorrere i termini per impugnare, è necessaria la conoscenza legale ed effettiva dell’atto che si vuole travolgere. Occorre quindi distinguere tra conoscenza legale e conoscenza accidentale, poiché solo la prima è utile a far decorrere il termine breve d’impugnazione. La decorrenza del termine breve per l’appellato. I termini per proporre impugnazione possono essere distinti in due categorie i termini brevi art. 325 c.p.c. , che sono di 30 giorni in caso di appello, revocazione e opposizione di terzo e di 60 giorni per il ricorso per cassazione, e decorrono, in linea generale, dalla notificazione della sentenza. Il termine lungo art. 327 c.p.c. , di 6 mesi, decorre invece dalla pubblicazione della sentenza e trova la sua ratio nell’esigenza di evitare che il passaggio in giudicato della sentenza possa essere protratto sine die . Con particolare riferimento ai termini brevi, ai sensi dell’art. 326 c.p.c. essi sono perentori e decorrono, per tutte le parti, dalla notificazione della sentenza. Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto per lungo tempo, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., che la notifica dell’atto di impugnazione corrispondesse alla notifica della sentenza, e ad essa associava gli effetti legali della conoscenza della pronuncia. Ci si riferisce, in particolare, al c.d. principio di equipollenza che si fonda su due precipitati il primo è rappresentato dalla bilateralità nel senso che la conoscenza legale della sentenza è valevole sia per chi promuove l’impugnazione, sia per chi la subisce il secondo precipitato è l’equipollenza, appunto, tra la notificazione dell’impugnazione e quello della sentenza. Invero, è innegabile il fatto che un’impugnazione presupponga necessariamente e logicamente una previa pronuncia giudiziale, ma è altrettanto vero che ciò non implica ineluttabilmente che la sentenza sia conoscibile in tutti i suoi punti da chi subisce il gravame ossia verosimilmente la parte vittoriosa in primo grado . Ciò sicuramente accade laddove l’atto di impugnazione riporti pedissequamente la sentenza impugnata, ma non anche nel caso in cui tale riferimento letterale manchi del tutto o non sia adeguatamente sufficiente. In altri termini, è evidente che la notifica di un atto di impugnazione presuppone la pronuncia della sentenza oggetto dell’impugnazione stessa, ma non implica che essa sia legalmente conoscibile in tutti i punti dalla parte che subisce l’impugnazione. Da quanto espresso deriva, quindi, che l’equipollenza tra la notifica della sentenza e la notifica dell’impugnazione ai fini della decorrenza del termine breve, deve essere necessariamente valutata caso per caso. Nel caso di specie i ricorrenti B.E. e P.S. deducono che il loro appello incidentale non poteva essere considerato tardivo, in quanto proposto nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Modena, e comunque nel rispetto del termine previsto dall’art. 343 c.p.c., senza che potesse in alcun modo ricollegarsi alla notificazione dell’appello principale l’effetto di far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. La Corte, sulla base di quanto sopra esposto, accoglie il motivo, avallando l’orientamento in virtù del quale la notificazione di un atto processuale, per chi la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata, né la fa presupporre, ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione Cass. Civ. Sez. III n. 18184/2010 . Decorrenza del termine breve per l’appellante principale. Ai fini di un migliore inquadramento della questione, è interessante rilevare come il tema della decorrenza del dies a quo del termine breve per l’impugnazione principale è stato sottoposto, con ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10507 all’attenzione delle Sezioni Unite. In particolare il contrasto vede contrapposti due orientamenti il primo fa decorrere il termine breve per impugnare dalla data di consegna della sentenza all’ufficiale giudiziario il secondo, invece, dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario. Nel dettaglio, secondo una prima impostazione Cass. Civ. n. 883/14 il termine decorrerebbe dalla consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale Giudiziario tale consegna integrerebbe la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Suddetto orientamento trova la propria giustificazione nel principio di presunzione di conoscenza, in virtù del quale si presume che le parti coinvolte nella notifica siano a conoscenza degli atti oggetto della stessa. Diametralmente opposta è invece la tesi per la quale Cass. Civ. n. 9258/15 , invece, la conoscenza legale rientrerebbe tra i c.d. effetti bilaterali, per cui gli effetti della notifica si produrrebbero contestualmente per il notificante ed il notificato. Di conseguenza, per il notificante il dies a quo coinciderebbe con il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario. A differenza della precedente, l’enunciata tesi si fonda sul principio della bilateralità degli effetti, in forza del quale la notifica e quindi l’atto oggetto di essa si presume conosciuta legalmente solo quando il procedimento di notificazione sia realmente concluso. Da un’attenta lettura dell’ordinanza si evince come la sezione remittente propenda per quest’ultima soluzione. Si attende comunque l’intervento compositore delle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19 luglio – 4 dicembre 2018, n. 31251 Presidente D’Ascola – Relatore Criscuolo Motivi in fatto ed in diritto della decisione La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 1812 dell’11 ottobre 2016, nel decidere sull’appello principale proposto da V.S. avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 15 maggio 2014, con la quale si era proceduto allo scioglimento della comunione esistente con gli appellati, B.E. e P.S. , sull’immobile rurale sito in Carpi, dichiarava improcedibile il gravame principale, in quanto alla notificazione dell’appello non aveva fatto seguito la costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 347 c.p.c., che sul punto fa rinvio al termine di cui all’art. 165 c.p.c Quindi, una volta dichiarata l’improcedibilità dell’appello principale, riteneva applicabile l’art. 334 c.p.c. anche all’appello incidentale, sul presupposto che si trattasse di impugnazione incidentale tardiva. In tal senso rilevava che a seguito della notifica dell’impugnazione principale, quella incidentale andava proposta, per essere ritenuta tempestiva, nel termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione dell’appello principale. Nel caso di specie, l’appello principale era stato notificato in data 17 dicembre 2014, laddove la costituzione in giudizio degli appellati con contestuale proposizione dell’appello incidentale era avvenuta in data 21 aprile 2015, quindi oltre la scadenza del termine breve di impugnazione. Per la cassazione di tale sentenza propongono B.E. e P.S. sulla base di tre motivi. V.S. resiste con controricorso. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 327, 333, 334 e 343 c.p.c., con la conseguente erroneità della declaratoria di inefficacia dell’appello incidentale. Deducono i ricorrenti che il loro appello incidentale non poteva essere reputato tardivo, essendo stato proposto nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale, e nel rispetto del termine di cui all’art. 343 c.p.c., senza che potesse in alcun modo ricollegarsi alla notificazione dell’appello principale l’effetto di far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c Il motivo è fondato. Ritiene il Collegio di dover condividere il più recente orientamento giurisprudenziale cfr. Cassazione civile sez. III, 5 agosto 2010 n. 18184 , per il quale la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre, ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. In tal senso deve rilevarsi che non appare idonea ad incidere su tale questione la recente affermazione di queste Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 12084/2016, in quanto la conferma della soluzione secondo cui la notifica dell’appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’appellante, sicché la notifica da parte sua di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello, deve intendersi limitata alla sola posizione di colui che abbia proposto l’impugnazione principale, ma non si estende anche al destinatario della notifica. Infatti, in senso contrario all’idoneità della notifica dell’appello principale a far decorrere il termine breve anche per l’appellato, si è ripetutamente pronunciata questa Corte cfr. Cassazione civile sez. II 13/03/1997 n. 2250 affermando che la notificazione di un atto di impugnazione non determina per la parte che ne è destinataria la decorrenza del termine breve di impugnazione, perché l’art. 326, comma 1, c.p.c. ricollega tale effetto non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria specificamente prevista della notificazione della sentenza secondo le previsioni degli art. 285 e 170 c.p.c., e d’altronde l’atto di impugnazione non è necessariamente idoneo a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza a cui fa riferimento. In termini si veda anche Cassazione civile sez. I 26 agosto 1993 n. 9022, secondo cui la notificazione dell’impugnazione non solo non fa decorrere il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. per la parte intimata tale effetto non essendo previsto dalla legge , ma anzi rende possibile per questa la proposizione dell’impugnazione, ancorché il relativo termine sia già scaduto, nei modi e nei termini di cui agli artt. 343 e 371 cod. proc. civ. e nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo che non sia l’unità formale della sentenza conforme Cassazione civile sez. lavoro 20 giugno 1996 n. 5711 Cassazione civile sez. lavoro 17 marzo 1997 n. 2340 Cassazione civile sez. I, 19 luglio 2002 n. 10535 . Pertanto, poiché la sentenza appellata risulta pubblicata in data 15/3/2014, ed in assenza della sua notifica, non potendosi attribuire alla notifica dell’appello principale l’idoneità a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., ed attesa l’operatività del termine lungo di un anno di cui all’art. 327 c.p.c., trattandosi di giudizio introdotto in data anteriore al 4 luglio 2009, l’appello incidentale risulta essere stato proposto prima della scadenza del suddetto termine 21/04/2015 , e deve pertanto escludersi che possa essere qualificato come tardivo, essendo quindi destinato a sopravvivere alle sorti dell’appello principale. Né infine può attribuirsi rilevanza, come dedotto nelle memorie del controricorrente, alla circostanza che la sentenza di prime cure sia stata comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in maniera integrale, dovendosi richiamare, e non ricorrendo una delle ipotesi in cui il termine breve per impugnare sia ricollegato dal legislatore alla comunicazione del provvedimento, il principio espressamente dettato dal legislatore in occasione della novella dell’art. 133 ad opera della legge n. 114/2014 di conversione del d.l. n. 90/2014, secondo cui la comunicazione anche integrale della sentenza non è idonea a far decorrere i termini di cui all’art. 325 c.p.c. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna per la decisione sull’appello incidentale. L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per la mancata decisione dell’appello incidentale da parte della Corte distrettuale essendo la censura strettamente legata al presupposto dell’erroneità della sua declaratoria di inefficacia e del terzo motivo che invece investe la pretesa erroneità della decisione di compensazione integrale delle spese del giudizio di appello . Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna, anche per le spese del presente giudizio.