Il termine breve per proporre appello grava anche sulla parte contumace in primo grado?

Sul tema, la Suprema Corte ribadisce che la proposizione di un tempestivo appello è uno strumento di impugnazione volto ad evitare il passaggio in giudicato della decisione intervenuta nei confronti delle sole parti del giudizio stesso .

Di conseguenza, se il soggetto rimasto estraneo al giudizio di primo grado propone appello sollevando la questione sulla nullità della citazione per omessa instaurazione del contradditorio, il giudice deve pronunciarsi su tale profilo senza rilevare preliminarmente la tempestività del gravame rispetto alla notifica della sentenza. Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31075/18, depositata il 30 novembre. La parte contumace. Un avvocato che subiva il sequestro della sua macchina, citava il Comando dei Vigili Urbani innanzi al Giudice di Pace, chiedendo il risarcimento dei danni. Il GdP accoglieva la domanda dell’avvocato e, emettendo la sentenza nei confronti del Comune locale, dichiarava quest’ultimo contumace data la sua non costituzione a giudizio. Il Comune stesso proponeva appello eccependo la nullità della sentenza di primo grado per la mancanza di vocatio in ius nei suoi confronti eccepiva, di conseguenza, l’inesistenza giuridica della declaratoria di contumacia contenuta nella sentenza di primo grado. Impugnazione che, essendo stata proposta oltre i 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale territoriale qualificando detta questione come preliminare. Secondo detto organo, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione doveva pronunciarsi anche quando la notifica della sentenza fosse eseguita nei confronti della parte indicata contumace in primo grado . Il Comune ricorre dunque in Cassazione . Inapplicabilità del termine breve. La questione lamentata dal ricorrente verte sulla regolare instaurazione del contradditorio, in particolare se la decorrenza del termine breve di impugnazione gravi anche nei confronti del soggetto rimasto estraneo al processo. La Suprema Corte stabilisce che nel caso di specie è applicabile l’orientamento secondo il quale La legittimazione all’appello spetta esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado, in quanto destinatario della domanda proposta dall’attore. Ne consegue che, laddove il giudice pronunci sentenza nei confronti di soggetto rimasto estraneo al processo questi, per rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, non è onerato della proposizione di un tempestivo appello poiché tale strumento è volto a evitare il passaggio in giudicato della decisione nei confronti delle sole parti del giudizio stesso. In conclusione, ribadisce la S.C. che qualora avvenga che, come nella specie, il soggetto rimasto estraneo al giudizio di primo grado proponga appello sollevando la questione della nullità della citazione per omessa instaurazione del contraddittorio, su di essa il giudice è tenuto a pronunciarsi senza poter dare rilievo preliminare alla tempestività del gravame rispetto alla notifica della sentenza . Gli Ermellini accolgono il ricorso, dichiarano nulla la sentenza impugnata e rinviano.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 24 maggio – 30 novembre 2018, n. 31075 Presidente Manna – Relatore D’Ascola Fatti di causa e ragioni della decisione 1 Si apprende dagli atti che con citazione del 27.6.2012 l’avv. M.P. , quale procuratrice in proprio, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere il Comando dei Vigili Urbani di S. Maria Capua Vetere come risulta a pag. 3 dell’atto di citazione allegato dalle parti . Chiedeva, tra l’altro, il risarcimento dei danni derivati dal sequestro amministrativo del proprio autoveicolo, emesso ai sensi dell’art. 123 c.s. per carenza della copertura assicurativa,. Il Comando convenuto non si costituiva in giudizio. 2 Con sentenza n. 1984/2012, il Giudice di Pace accoglieva la domanda. La sentenza veniva emessa nei confronti del Comune di S. Maria Capua Vetere , dichiarato contumace. La sentenza, notificata al Comune in data 8.01.2013, condannava l’ente al risarcimento dei danni. 3 Avverso la decisione, il Comune di S. Maria Capua Vetere proponeva appello con atto di citazione datato 24 maggio 2013, notificato alla parte appellata in data 27.05.2013, che la sentenza di appello e il controricorso indicano però come notificato il 27 marzo 2013. Preliminarmente alla difesa nel merito, il Comune eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per la violazione del contraddittorio, con riferimento alla errata indicazione del soggetto passivo della domanda e, quindi, alla mancanza di vocatio in ius nei confronti del Comune. Eccepiva, di conseguenza, l’inesistenza giuridica della declaratoria di contumacia del Comune contenuta nella sentenza di primo grado. 4 Il Tribunale, con sentenza n. 295/2015, depositata il 26.01.2015, dichiarava inammissibile il gravame, perché proposto tardivamente, cioè oltre i 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta secondo la sentenza e il controricorso l’8 gennaio 2013. Affermava che la questione sulla tempestività del gravame era preliminare rispetto alla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado e della fondatezza nel merito delle doglianze. Riteneva, quindi, che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione doveva pronunciarsi anche quando la notifica della sentenza fosse eseguita nei confronti della parte indicata come contumace in primo grado ciò, in ossequio al principio dell’apparenza, indipendentemente da ogni altra questione . 5 Per la cassazione della sentenza di appello, il Comune di S. Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 22.06.2015, affidato a due motivi. L’intimata ha resistito con controricorso. Il relatore ha avviato la causa a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, proponendo l’accoglimento del ricorso. 6 Con il primo mezzo il Comune ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli art. 325, 326, 101, 112, 291, 292 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4. Deduce che, essendo rimasto estraneo al giudizio di primo grado, proposto contro altro soggetto, la sentenza sia stata erroneamente pronunciata nei suoi confronti e che per conseguenza l’appello proposto per far rilevare la circostanza della mancata notificazione non era soggetto al termine breve, poiché tale termine incombe su chi riceve la notifica della sentenza di primo grado solo se il notificato sia stato parte nel giudizio di primo grado. Rileva che la decorrenza del termine breve per la proposizione dell’appello è legato alla avvenuta notifica della sentenza da impugnare al difensore costituito e che l’estensione del precetto di cui all’art. 325 c.p.c. alla parte contumace non può che essere collegata alla volontaria e consapevole scelta della parte, pur citata, di non partecipare al giudizio . Di qui, la violazione degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost. Parte intimata, nel resistere al ricorso, ha osservato pag. 8 che il Comune, avendo ricevuto la notifica della sentenza, avrebbe ben potuto manifestare le proprie doglianze nei termini di legge . 7 La censura merita accoglimento. Deve puntualizzarsi che la questione proposta concerne la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio. Ciò che il Comune primariamente lamenta, infatti, è che la sentenza sia stata emessa nei suoi confronti, pur non essendo mai stato parte del giudizio di primo grado. Il Tribunale ha errato nel ritenere che la questione fosse subordinata alla tempestiva proposizione dell’appello. Va infatti confermato l’orientamento manifestato da Cass. 11525/14, secondo cui La legittimazione all’appello spetta esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado, in quanto destinatario della domanda proposta dall’attore. Ne consegue che, laddove il giudice pronunci sentenza nei confronti di soggetto rimasto estraneo al processo questi, per rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, non è onerato della proposizione di un tempestivo appello, essendo tale strumento di impugnazione necessario ai fini di evitare il passaggio in giudicato della decisione nei confronti delle sole parti del giudizio stesso . Nel caso citato, la Suprema Corte ha rilevato che è errato affermare che sia rimasto contumace il soggetto il quale non abbia mai assunto la qualità di parte nel predetto giudizio non essendo stato mai destinatario della domanda proposta dall’attrice e mai evocato in giudizio. Non gli può essere infatti addebitato l’onere di costituirsi e di sollevare eccezioni . In quel caso la Suprema Corte ha accolto la doglianza fatta valere in sede di appello dal soggetto che era stato erroneamente ritenuto soccombente. Va quindi ribadito che qualora avvenga che, come nella specie, il soggetto rimasto estraneo al giudizio di primo grado proponga appello sollevando la questione della nullità della citazione per omessa instaurazione del contraddittorio, su di essa il giudice è tenuto a pronunciarsi senza poter dare rilievo preliminare alla tempestività del gravame rispetto alla notifica della sentenza, notifica che ha effetto solo nei confronti di chi sia stato parte nel giudizio, cioè di chi sia accertato che abbia ritualmente ricevuto la notifica della citazione contenente la sua vocatio in ius e sia rimasto volontariamente contumace tale effetto non può esservi qualora la citazione sia stata rivolta e notificata ad altro soggetto. 8 Va pertanto dichiarata la nullità della sentenza impugnata e la causa va rinviata al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in diversa composizione, che dovrà esaminare l’appello e pronunciarsi su di esso. Resta assorbito il secondo mezzo, relativo a vizi propri della notifica della sentenza di primo grado. Il giudice di rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di S. Maria Capua Vetere in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.