Trasferimento dello studio legale: è onere della parte comunicare la variazione dell'indirizzo

La notifica degli atti alla parte va effettuata nel luogo indicato come domiclio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c Nel caso in cui lo studio legale si trasferisce, spetta alla parte comunicare il nuovo indirizzo poichè non è onere del notificante verificare previamente la correttezza presso il locale albo professionale.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30835/18, depositata il 28 novembre. Impugnazione tardiva. La curatela del fallimento di una società che conveniva dinnanzi al Tribunale territoriale i rispettivi soci, chiedeva la dichiarazione di nullità di alcune alienazioni intervenute tra i medesimi soggetti. Poiché la domanda veniva accolta in primo grado, un socio proponeva gravame che la Corte d’Appello, rilevando la tardività dell’impugnazione, dichiarava inammissibile si era tentato di notificare la sentenza di primo grado presso il difensore del ricorrente e l’ufficiale giudiziario aveva dato atto di non avervi potuto procedere a causa del trasferimento del professionista medesimo, luogo di cui non si conosceva l’indirizzo. La Corte, dando rilevo al dato della localizzazione del domicilio eletto , riteneva che la sentenza fosse stata notificata – correttamente - presso la cancelleria del Tribunale e, dovendosi applicare il termine breve ex art. 325 e 326 c.p.c., l’impugnazione proposta si rilevava tardiva. Il socio propone ricorso in Cassazione poiché riteneva che la Corte avesse errato nell’applicare analogicamente al trasferimento del domiciliatario la disciplina prevista per il caso di mancata elezione di domicilio e che, invece, si poteva procedere alla notificazione tramite fax. Inoltre affermava che non fosse suo onere comunicare la variazione di domicilio poiché l’indirizzo dello studio legale poteva essere verificato dalle risultanze dell’albo professionale. Trasferimento. Sul tema gli Ermellini hanno ribadito che ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, ove la parte abbia eletto domicilio autonomo ovvero presso un domiciliatario, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest’ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche il difensore .tSulla base di tale premessa, la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta come nel caso di specie dal trasferimento – non comunicato alla controparte - dello studio legale, legittima la controparte medesima a notificare la sentenza presso la cancelleria del giudice ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione. Inoltre, la notificazione via fax per il tramite dell’ufficiale giudiziale ha carattere eccezionale. In conclusione la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 9 ottobre– 28 novembre 2018, n. 30835 Presidente Scaldaferri – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - La Curatela del Fallimento s.p.a. conveniva in giudizio M.A. e P.E. esponendo che costoro, unici soci della società in bonis, avevano raggiunto un accordo in forza del quale il primo aveva alienato al secondo la titolarità delle proprie azioni e P. si era impegnato a trasferire a M. alcuni beni della società. In accoglimento della domanda del Fallimento il Tribunale di Latina, nella resistenza dei due convenuti, dichiarava nulli i negozi oggetto di impugnativa. 2. - Proponeva gravame M. e la Corte di appello di Roma, con sentenza del 9 febbraio 2017, dichiarava inammissibile l’impugnazione. Osservava che M. aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avv. Vittoria Ceni, in omissis aggiungeva che la Curatela aveva tentato di notificare la sentenza presso tale indirizzo e che l’ufficiale giudiziario aveva dato atto di non avervi potuto procedere in ragione del trasferimento del professionista. Attribuendo rilievo al dato della localizzazione del domicilio eletto, la Corte di merito riteneva, quindi, che correttamente la sentenza fosse stata notificata presso la cancelleria del Tribunale dovendosi pertanto applicare, ad avviso della stressa Corte, il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., l’impugnazione proposta si rivelava tardiva. 3. - Contro tale pronuncia lo stesso M.A. ricorre per cassazione facendo valere tre motivi. Resiste con controricorso il Fallimento . Il ricorrente ha depositato memoria al pari della resistente. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 82 r.d. n. 37/1934, 12, comma 2, prel., 24 e 111 Cost., oltre che omessa pronuncia su di un fatto decisivo. Secondo l’istante aveva errato la Corte di merito nell’applicare analogicamente al trasferimento del domiciliatario la disciplina prevista per il caso di mancata elezione di domicilio. Ad avviso dello stesso ricorrente, il giudice del gravame aveva mancato di valutare se nel caso in esame ricorresse un caso di effettiva irreperibilità del destinatario la stessa Corte distrettuale era poi incorsa nell’omesso esame di un fatto decisivo a tal fine l’istante richiama la documentazione prodotta concernente un avviso apposto sulla porta di ingresso dello studio, contenente l’indicazione del nuovo indirizzo e una dichiarazione dell’avv. Celli, comprovata dalle risultanze dell’albo professionale, secondo cui la stessa aveva sempre avuto uno studio nel circondario di Latina. Col secondo motivo il ricorrente oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 r.d. n. 37/1934, 84, 141 e 170 c.p.c Assume l’istante che la Corte di appello aveva omesso di rilevare che l’elezione di domicilio di cui all’art. 82 cit. è sempre riferibile al procuratore costituito e che pertanto all’elezione di domicilio presso il domiciliatario procuratore non difensore si debba applicare il criterio personalistico in forza del quale in caso di trasferimento dello studio il domicilio eletto segue il procuratore domiciliatario nel nuovo studio . Il terzo mezzo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 82 r.d. n. 37/1934, e 17 d.lgs. n. 5/2003, nonché per omessa pronuncia su un fatto decisivo . Rileva il ricorrente che la notificazione al procuratore costituito poteva essere alternativamente eseguita via fax, a norma dell’art. 17 cit. e che, in analogia a quanto affermato dalle Sezioni Unite in tema di notifica a mezzo PEC, doveva escludersi, nella fattispecie in esame, che potesse trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 82 r.d. n. 37/1934. In altri termini, la previsione della modalità notificatoria del fax escludeva che il Fallimento avesse facoltà di procedere alla notificazione presso la cancelleria del Tribunale. 2. - Le esposte censure non hanno fondamento. Si ricava dalla sentenza impugnata che M.A. avesse eletto domicilio prima presso l’avv. Silvio Aurilio e quindi presso l’avv. Vittoria Celli l’indirizzo dei due professionisti era peraltro lo stesso, posto che lo studio di entrambi era ubicato in via omissis , ove venne tentata la notifica. Alla fattispecie in esame va applicato il principio, correttamente richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, ove la parte, nel giudizio a quo, abbia eletto domicilio autonomo, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest’ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche difensore in conseguenza, la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte del domiciliante, legittima la controparte medesima a notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, presso la cancelleria del giudice a quo, ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37/1934 Cass. 30 ottobre 2012, n. 18663 . Come si vede, il principio, da cui il Collegio non intende discostarsi, è applicato all’elezione di domicilio della parte, cui fa riferimento la pronuncia impugnata le considerazioni svolte dal ricorrente all’interno del secondo motivo non appaiono quindi concludenti. Va inoltre considerato che la notifica dell’atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37/1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti Cass. 18 novembre 2014, n. 24539 . In tal senso, vanno disattese le deduzioni del ricorrente svolte con riferimento all’asserita documentazione del nuovo indirizzo del professionista presso cui era stato eletto domicilio deduzioni, oltretutto, carenti in punto di autosufficienza, dal momento che l’istante non ha riprodotto, nell’atto di impugnazione, il contenuto degli scritti da lui richiamati. Parte ricorrente paventa che la soluzione seguita dalla Corte di appello, sulla scorta della giurisprudenza di questa S.C., vulneri gli interessi costituzionali tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost Può replicarsi, però, che la fattispecie del trasferimento non comunicato del domiciliatario è assimilabile all’ipotesi della mancata elezione di domicilio nel distretto sicché, sul punto, rileva quanto precisato, al riguardo, dalla Corte costituzionale con riferimento alla sospetta incostituzionalità dell’art. 82 r.d. n. 37/1934. Il giudice delle leggi ha infatti evidenziato che la prescrizione dell’onere di indicazione della residenza o dell’elezione di domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito rappresenta una scelta ragionevole, perché funzionale a un più immediato e agevole espletamento delle formalità di notificazione, e la mancata elezione non impedisce il diritto di difesa, perche l’avvocato ben può, con l’ordinaria diligenza, informarsi presso la cancelleria e ritirare l’atto la stessa Corte costituzionale ha inoltre valorizzato il dato per cui tale forma di notifica consegue al mancato adempimento dell’onere imposto al difensore dalle norme impugnate ed è quindi a lui imputabile Corte cost. ord. n. 5 del 19 gennaio 2007 . Quanto, poi, all’argomento secondo cui l’art. 17 del d.lgs. n. 5/2003 prevedeva la notifica a mezzo fax - evenienza da cui è fatta discendere la sostanziale inoperatività della notificazione presso il domicilio eletto ex art. 82 r.d. n. 37/1934 -, esso si scontra col rilievo per cui una tale notificazione non poteva attuarsi in mancanza della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 17 sul punto cfr. pure Cass. 31 agosto 2017, n. 20623 . Né potrebbe sul punto farsi appello all’astratta praticabilità di una notificazione dell’atto a mezzo fax per il tramite dell’ufficiale giudiziario. Tale forma notificatoria - diversa da quella di cui all’art. 17, comma 1, lett. a cit., che infatti esigeva una specifica normativa di attuazione - ha connotazione di eccezionalità e rientra tra quelle che, a mente dell’art. 151 c.p.c., possono essere prescritte dal giudice, in presenza di particolari esigenze di celerità, riservatezza e tutela della dignità , nella fattispecie insussistenti e nemmeno dedotte sul punto cfr., in termini generali Cass. Sez. U. 8 aprile 2008, n. 9151, pure citata dall’odierno istante . Proprio per il suo carattere eccezionale tale modalità di notificazione non può considerarsi normalmente alternativa a quella del deposito in cancelleria prescritta dall’art. 82, comma 2, r.d. n. 37/1934 - attuata dal controricorrente. 3. - In conclusione, il ricorso è respinto. 4. - Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 quater, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.