Il limite di velocità deve essere segnalato prima e dopo l’incrocio stradale

In tema di segnaletica stradale dei limiti di velocità, è necessario che tra il segnale ed il luogo di effettivo rilevamento non vi siano intersezioni stradali. In tal caso, il limite deve essere nuovamente ribadito subito dopo l’incrocio.

Lo ha affermato la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 30664/18, depositata il 27 novembre. Il caso. Il Giudice di Pace di Pordenone rigettava l’opposizione proposta avverso un verbale di accertamento della polizia stradale per violazione dell’art. 142, comma 9, c.d.s. Limiti di velocità . L’opponente sosteneva l’illegittimità di tale verbale per l’inidoneo posizionamento della segnaletica stradale e, in particolare, per la mancata ripetizione del cartello dopo le intersezioni stradali presenti sul posto. A seguito della conferma della pronuncia da parte del Tribunale, il soccombente ricorre in Cassazione. Segnaletica stradale. Il Collegio ritiene dirimente il motivo con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 1, d.m. 15 agosto 2007 in relazione al posizionamento della segnaletica stradale relativa al limite di velocità. Il Giudice di merito ha infatti contraddetto il consolidato orientamento giurisprudenziale cfr. Cass. Civ. n. 11018/14 secondo cui, in tema di segnaletica stradale, posto che ai sensi dell’art. 104 reg. esec. c.d.s. i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente all’incrocio viene meno se non immediatamente ribadita da un nuovo cartello posizionato dopo l’intersezione stradale. In mancanza di tale secondo cartello infatti rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada. Richiamando la norma summenzionata, gli Ermellini precisano che essa non limita la sua applicazione alla sola ipotesi in cui l’automobilista si immetta sulla strada in un punto successivo rispetto alla segnalazione ma detta una disciplina che si applica ogni volta in cui tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi sia un’intersezione stradale. In tal caso, l’onere della prova grava sulla pubblica amministrazione. In conclusione, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pordenone.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 ottobre – 27 novembre 2018, n. 30664 Presidente Lombardo – Relatore Carrato Fatti di causa e ragioni della decisione Il sig. F.G. , in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante protempore della società F. Rappresentanze s.a.s. di F.G. & amp C., ha proposto ricorso per cassazione - riferito a due motivi - avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 326/2017 pubblicata il 26 aprile 2017 , con la quale veniva rigettato l’appello contro la sentenza n. 65/2016 del Giudice di pace di Pordenone, con cui era stata respinta l’opposizione formulata ai sensi dell’art. 204-bis c.d.s. 1992 avverso un verbale di accertamento del 10/2/2015 elevato dal Polstrada in ordine alla violazione di cui all’art. 142, comma 9, c.d.s., mediante la quale era stata sostenuta l’illegittimità di tale verbale per l’inidoneo rispetto della segnaletica stradale avuto riguardo, in particolare, alla mancata ripetizione della stessa in seguito alle intersezioni stradali presenti sul posto. Con il primo motivo di ricorso il F. ha dedotto - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142, comma 6-bis, c.d.s. con riferimento alla ravvisata legittimità - con la sentenza impugnata - della segnalazione fissa per segnalare un postazione mobile ai fini dell’accertamento della velocità. Con la seconda censura il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.M. 15 agosto 2007 avuto riguardo al rigetto, con la sentenza di appello, anche del motivo concernente la prospettata illegittimità del compiuto accertamento senza ripetere la segnalazione relativa al rilevamento elettronico della velocità nonostante che nel tratto di strada che intercorreva tra il posizionamento del segnale fisso e la postazione mobile di controllo vi fossero diverse intersezioni con altre strade. L’intimato Prefetto della Provincia di Pordenone non ha svolto attività difensiva in questa sede. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il secondo motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato con l’assorbimento del primo , con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5 , c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, in prossimità della quale la difesa del ricorrente ha depositato memoria ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c Rileva il collegio che, in effetti, il secondo motivo di ricorso - che può essere esaminato preliminarmente in virtù del principio della ragione più liquida - è manifestamente fondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis, comma 1, c.p.c Infatti, nel rigettare il secondo motivo di gravame, il Tribunale di Pordenone non si è conformato alla più recente giurisprudenza di questa Corte cfr., in particolare, Cass. n. 11018/2014 che ha statuito il principio di diritto al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio in virtù del quale, in tema di segnaletica stradale, poiché, ai sensi dell’art. 104 reg. esec. c.d.s., i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione e il relativo onere probatorio spetta alla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore cfr. Cass. n. 680/2011 , la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche. Orbene, nella fattispecie in questione, il Tribunale di Pordenone, dando atto che con il motivo di appello era stata prospettata l’illegittimità dell’accertamento per non aver la Polstrada ripetuto la segnalazione della postazione di rilevamento in relazione allo specifico limite di velocità presente in loco a seguito delle due intersezioni sul posto, lo ha respinto. Tuttavia, nel ravvisarne l’infondatezza, non ha spiegato quale fosse stata la concreta dinamica del senso di circolazione dell’odierno ricorrente e ha giustificato la sua decisione sull’assunto generale - senza, però, rapportarlo all’accertamento specifico della suddetta dinamica e, quindi, omettendo la valutazione circa la sussistenza della necessità o meno della ripetizione del segnale prescrittivo del limite di velocità - che l’obbligo di ripetizione dell’anzidetta segnalazione costituirebbe una tutela per gli automobilisti che si immettono nella strada già in precedenza segnalata, ma successivamente alla segnalazione medesima. In ogni caso ed in senso risolutivo si osserva che la norma dedotta come violata l’art. 2, comma 1, del D.M.15/8/2007 stabilisce inequivocamente che la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi,- in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km . Da ciò si inferisce che la disposizione normativa non limita il suo ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l’automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispetto a dove è posizionata la segnalazione circostanza, oltretutto, contestata dall’odierno ricorrente e sulla quale non è dato riscontrare che la P.A. appellata aveva assolto nel giudizio in questione il relativo onere probatorio , ma detta una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali. Da tanto deriva la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 2, comma 1, del D.M. 15 agosto 2007. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del primo. In definitiva, l’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Pordenone - in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, che, nell’attenersi al principio di diritto precedentemente enunciato, provvederà a regolare anche le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione al motivo accolto ed anche per le spese della fase di legittimità, al Tribunale di Pordenone - in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.