E’ lecita la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal Prefetto

Se dalla guida in stato di alterazione psicofisica derivino delle lesioni personali a terzi o un omicidio, il provvedimento della sospensione provvisoria della patente deve essere adottato dal Prefetto previa valutazione della sussistenza di fondanti elementi di una evidente responsabilità .

Viceversa, se dallo stato di alterazione non derivino reati, il provvedimento sospensivo della patente integra un atto dovuto privo di discrezionalità . Così ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30150/18, depositata il 21 novembre. La vicenda. Un soggetto guidava in stato di ebrezza e per questo l’Autorità Amministrativa ne disponeva la sospensione provvisoria della patente di guida. Decisione non condivisa dall’imputato che, data l’abilitazione rinnovata dalla Commissione medica, ricorreva dinanzi al Tribunale territoriale. Tuttavia, in tal sede veniva rigettata all’opposizione all’ordinanza di ingiunzione di sospensione della patente poiché, nella medesima sede, è stato affermato che l’esito della Commissione medica non vanificata la sospensione cautelare precedentemente affermata. L’imputato ricorre dunque in Cassazione denunziano la violazione delle norme del codice della strada. La provvisorietà della sospensione. Gli Ermellini preliminarmente ribadiscono che la sospensione provvisoria della patente di guida è una misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentale e teologicamente tesa a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico necessitando dunque di un iter procedimentale piuttosto celere. Tali ragioni portano a riconoscere all’Autorità Amministrativa la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, come appunto la sospensione provvisoria della patente di guida, anche prima di aver comunicato all’interessato l’avvio del procedimento se sussistono fondati elementi di un’evidente responsabilità. La critica riguardante l’abilitazione emessa della Commissione medica, è priva di fondamento poiché la visita è un atto istruttorio volto a colmare le successive conoscenze del giudice adito. Nel caso di specie il provvedimento di sospensione provvisoria della patente essendo stato adottato dall’Autorità amministrativa, la quale aveva riscontrato l’esistenza dei presupposti fondanti la responsabilità dell’imputato, ha ragione di non essere revocato, rilevando inoltre che nessuna norma prevede l’annullamento di tale sospensione a fronte di una visita medica favorevole all’imputato. La Suprema Corte rigetta dunque il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 15 giugno – 21 novembre 2018, numero 30150 Presidente D’Ascola – Relatore Correnti Fatto e diritto C.F. propone ricorso per cassazione contro la Prefettura di Vicenza, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del tribunale di Vicenza che ha rigettato l’appello a sentenza del GP, di rigetto di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sospensione della patente, perché l’abilitazione rinnovata dalla Commissione medica non vanifica la sospensione cautelare e denunzia violazione di norme di diritto sotto vari profili. La censura è infondata. Si ritiene di superare il problema della mancata sommaria esposizione dei fatti limitata al giudizio di appello e della genericità della doglianza, comunque comprensibile. Questa Corte non ignora che, innovando rispetto al passato, il nuovo codice della strada, specificamente attribuisce la natura di sanzione amministrativa alla sospensione della patente di guida e prevede un regime particolare per l’ipotesi in cui questa sanzione acceda a reati contro la persona per violazione delle norme di circolazione stradale, un regime che in via di principio affida l’applicazione della sanzione amministrativa al giudice penale chiamato a conoscere del reato connesso, ripristinando invece la competenza propria dell’autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l’intervento di quel giudice. Resta fermo, però, il principio che la sospensione provvisoria della patente di guida è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale che riconosce all’Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso e risposta alle eventuali osservazioni di costoro, che altrimenti ricorrerebbe alla stregua delle regole generali artt. 3, 7, comma 1, 8 e 10, legge numero 241/90, art. 204, nuovo codice della strada, art. 18, legge numero 689/81 Cass. 15.12.1016 numero 25870 . Nella specie il ricorrente sostiene che, una volta avuta la visita favorevole, il provvedimento di sospensione della patente deve essere annullato, ma la doglianza è infondata non essendo l’ipotesi prospettata prevista da alcuna norma. Poi critica la decisione perché sarebbe illogico far rivivere l’ordinanza del 2013 essendo venute meno le esigenze cautelari per il tempo trascorso e l’avvenuta visita ma non si comprende la censura in quanto la visita medica è un atto istruttorio ed il provvedimento non fu sospeso. La censura è generica perché o si annulla la sospensione prefettizia od il provvedimento fa il suo corso in attesa della decisione del giudice. Infine ipotizza una contraddizione nella decisione del Giudice di pace che avrebbe prima disposto la sospensione per mancato accertamento del reato e poi rigettato il ricorso attesa la natura cautelare del provvedimento ma non vi è alcuna contraddizione, perché il Giudice ha approfondito il caso e lo ha inquadrato meglio nella decisione di merito. Va sottolineato che le ipotesi di guida in istato di alterazione psicofisica dalle quali siano derivate lesioni o omicidio rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 222 commi 2 e 3 cds, in relazione alle quali il provvedimento della sospensione provvisoria della patente deve essere adottato dal prefetto previa valutazione della sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità viceversa, quando dallo stato di alterazione non derivino reati, il provvedimento sospensivo della patente integra ex art. 223 comma 1 cds un atto dovuto privo di discrezionalità Cass. ord. 8.5.2018 numero 10983 . Donde il rigetto del ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.