Se la notifica non è andata a buon fine l’ufficiale giudiziario deve ritentare presso l'indirizzo dallo stesso rinvenuto

In tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante quale in particolare, l’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conoscibile da parte del notificante e l’ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito. Inoltre, il notificante non incorre in alcuna decadenza, non potendo ridondare su di lui la mancata immediata notifica dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, non dipendente dalla sua volontà, ove provveda con sollecita diligenza a rinnovare la richiesta di notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29039/18 depositata il 14 novembre. Il fatto. Una s.r.l. ricorreva per cassazione la sentenza con la quale la Corte di Appello territorialmente competente aveva dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del tribunale adito, dichiarativa dell’estinzione del giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per la restituzione di somme pagate a diverso titolo. Gli Ermellini, hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso proposto dal ricorrente sulla scorta del quale lo stesso lamentava difetto di motivazione, nonché falsa applicazione e violazione di norme di legge, l’illegittimità della declaratoria di irregolarità della notifica. In particolare, i giudici precisano che nella specie, il riferimento al mancato perfezionamento della notifica per cause non imputabili al notificante” non contrasta, sul piano normofilattico, con il principio generale del suo dovere di diligenza, in quanto, il punto nodale del principio enunciato è che l’ufficiale giudiziario è tenuto alla immediata rinotifica dell’atto e che l’inerzia dello stesso non può ricadere sul notificante. Proseguono i magistrati, invero il riferimento alla causa non imputabile” introduce un profilo affidato alla valutazione dell’ufficiale giudiziario in funzione del più celere ed efficace raggiungimento dello scopo ragione per cui la contestuale prosecuzione del procedimento, presso il luogo ove egli abbia avuto modo di apprendere che si trovi il notificatorio, rientra nei suoi compiti tutte le volte in cui – come nel caso in esame, caratterizzato dalla minima distanza tra l’indirizzo indicato e quello accertato – essa importi un impegno che è del tutto ragionevole attendersi dal soggetto incaricato. Concludendo. Alla luce di quanto innanzi i giudici concludono affermando che, la contestuale prosecuzione del procedimento notificatorio presso il luogo ove l’ufficiale giudiziario abbia avuto modo di apprendere che si trovi il notificatorio rientra nei suoi compiti tutte le volte in cui – come nel caso in esame – caratterizzato dall’assoluta vicinanza tra l’indirizzo indicato e quello accertato – essa importi un impegno minimo che è del tutto ragionevole attendersi dal pubblico ufficiale al quale è stato affidato l’incarico.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 ottobre – 13 novembre 2018, n. 29039 Presidente Amendola – Relatore Di Florio Fatto e diritto Ritenuto che 1. La Itri Mare Srl ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Latina dichiarativa dell’estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di D.F.P. e L. per la restituzione delle somme da loro pagate all’Ufficio del Registro a seguito dell’avviso di accertamento di valore ai fini INVIM del contratto di compravendita di un terreno stipulato con la società. 2. L’intimata D.F.L. , in proprio ed in qualità di erede della sorella P. , nelle more deceduta, ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce, ex art. 360 co. 1 n 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 139, 153, 160, 164, 327, 330 e 359 cpc e degli artt. 2697 e 2700 c.c nonché, ex art. 360 co. 1 n 5 cpc, l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla valutazione delle prove documentali lamenta, infine, ex art. 360 co. 1 n 4 cpc, la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per l’illegittima declaratoria di irregolarità della notifica e per difetto di motivazione della sentenza d’appello. Con il secondo motivo, deduce la violazione di legge ex art. 10, 156, 157 e 164 cpc e vizio di motivazione, ex art. 360 co 1 n 5 cpc, nella parte in cui ha ritenuto inesistente e non nulla la notificazione della citazione dell’atto introduttivo del giudizio d’appello, in quanto nella relata di notifica si dava atto che lo studio fosse trasferito e non che il destinatario fosse irreperibile . Con il terzo motivo, ancora, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n 4 cpc, degli artt. 101, 102, 291, 331, 347, 348, 350 e 354 cpc e l’omessa motivazione, ex art. 360 co 1 n 5 cpc, su un fatto decisivo per il giudizio consistente nella dichiarazione resa dall’avvocato destinatario della notifica, nella relata del 30.5.2013, in ordine al decesso di una delle parti da lui rappresentata nel giudizio di prime cure e cioè la sig.ra D.F.P. . Con il quarto motivo,infine, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 e 112 cpc per omessa pronuncia sul merito dei motivi d’appello proposti. 1.1. Il primo motivo è fondato ed assorbe gli altri tre. Si osserva, al riguardo, quanto segue. La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello assumendo che la notifica dell’atto di citazione introduttivo del secondo grado di giudizio fosse tardiva, in quanto si era perfezionata dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata alla quale, depositata il 29.11.2010 e non notificata, doveva applicarsi, ratione temporis, il c.d. termine lungo annuale vigente prima della modifica dell’art. 327 cpc, oltre a 46 giorni di sospensione, termine che andava complessivamente a spirare il 14.1.2012 in motivazione è stato evidenziato che l’atto d’appello era stato notificato con esito negativo il 12.1.2012 presso lo studio del difensore domiciliatario avv.to Francesco Lombardini, sito in omissis , ove, al primo tentativo, era risultato che si era trasferito al civico n. 37 della stessa strada che solo in data 18.1.2012 l’atto era stato rinotificato al nuovo indirizzo, a seguito di altro accesso e che doveva ritenersi imputabile alla parte notificante la tardività dell’incombente che da ciò conseguiva visto che era onerata, preventivamente, di verificare l’esattezza dell’indirizzo secondo le regole di ordinaria diligenza, tenuto conto, soprattutto, della circostanza che il termine annuale rendeva pienamente esigibile tale preliminare accertamento. 1.2. Il Collegio ritiene fondata la censura riferita al vizio di cui all’art. 360 co 1 n 4 cpc per omessa motivazione in ordine alle risultanze della relata di notifica prodotta in atti ed alla conseguente apparenza delle argomentazioni rese a sostegno della dichiarazione di inammissibilità. I giudici d’appello, al riguardo, hanno richiamato Cass. SSUU 3819/2009. 1.3. Con tale pronuncia pur avendo affermato che all’onere di verificare anteriormente alla notifica dell’impugnazione presso l’albo professionale il domicilio del procuratore presso il quale notificare l’impugnazione corrisponde l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo e sono manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati rispetto ad essi per l’impossibilità che ne deriverebbe al notificante di fruire per l’intero dei termini di impugnazione, sia perché l’effettività della tutela del diritto di agire e di difendersi nel processo è assicurata nelle forme e nei limiti ragionevolmente previsti dall’ordinamento processuale e sia in quanto l’accertamento del domicilio effettivo del procuratore risultante dall’albo professionale nessun significativo pregiudizio temporale può comportare alla parte, considerata c l’agevole consultazione degli albi ed, in particolare, la loro attuale informatizzazione ed accessibilità telematica è giunta a ritenere che la notifica dell’impugnazione, nonostante l’erronea indicazione del domicilio del procuratore, possa completarsi per la diligenza dell’ufficiale giudiziario o postale nel ricercare il destinatario, e che presuppongono, invece, il perfezionamento della notifica per il notificante, e la conseguente ammissibilità originaria dell’impugnazione, ed attengono al perfezionamento per il destinatario, le ipotesi in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore, come, ad esempio, per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all’ordine professionale o per il ritardo della sua annotazione, ovvero per la morte del procuratore e tutte le altre nelle quali l’ufficiale giudiziario o postale, nonostante la corretta indicazione del domicilio, non abbiano completato la notifica e ne abbiano attestato l’esito negativo per un fatto non imputabile al richiedente . La Corte, nello scrutinare il contrasto preesistente, ha conclusivamente chiarito che fermo che non può parlarsi di nullità rispetto ad una notifica che, anche se correttamente attivata, non si sia perfezionata per l’interruzione del relativo procedimento, non possono che essere condivisi l’imposizione ravvisata in dette pronunce e gli argomenti che in ragione di essa hanno comportato nelle specifiche fattispecie esaminate l’affermazione, in ossequio ai principi di eguaglianza di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost., della riattivabilità del procedimento di notificazione dell’impugnazione, nonostante il superamento dei relativi termini perentori e decadenziali e della perfezionabilità tardiva della notifica nei confronti del destinatario . cfr. Cass. SSUU 3819/2009 in motivazione . 1.4. La pronuncia richiamata dai giudici d’appello, dunque, lungi dal fissare automatiche e rigide conseguenze per i casi in cui una notifica tempestivamente affidata all’ufficiale giudiziario si fosse perfezionata oltre un termine perentorio, aveva lo scopo di valorizzare e far prevalere il principio, che successivamente è stato generalmente riconosciuto da questa Corte, della riattivabilità del procedimento notificatorio alla luce del principio di economia processuale e di conservazione degli atti. Tanto che nella successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità è stato anche chiarito che in tema di notificazione degli atti processuali, qualora essa, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di domandare all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie cfr. Cass. 17864/2017, preceduta, negli stessi termini da Cass. SSUU 14594/2016 nonché ex multis Cass. 24660/2017 Cass. 21819/2016 Cass. 5974/2017 Cass. 16943/2018 con ciò è stata esclusa, nei casi in cui la ripresa del procedimento intervenga in tempi brevi, la necessità del preventivo ricorso la giudice e si è, invece, ammessa la facoltà di far proseguire direttamente il procedimento dall’ausiliare originariamente officiato. L’evoluzione della giurisprudenza, quindi, mostra una progressiva apertura alla valorizzazione della funzione e dei compiti dell’ufficiale giudiziario in funzione del principio del raggiungimento dello scopo in vista della ragionevole durata del processo . 1.5. Ma tanto premesso, si osserva che nel caso in esame il procedimento notificatorio non può neanche ritenersi interrotto. Infatti, l’ufficiale giudiziario, si recò in termini il 12.1.2012 presso l’indirizzo indicato dal difensore dell’appellante via Statuto 24 , e constatò immediatamente, dandone atto nella relata di notifica, che il destinatario aveva trasferito il proprio studio al numero civico 37 della stessa strada, indirizzo presso il quale egli, soltanto dopo sei giorni, provvide a perfezionare la notifica, espletando un incombente che, invero, ben poteva concludere contestualmente alla verificazione dell’avvenuto trasferimento. L’interpretazione congiunta degli artt. 141 e 138 cpc - che affidano all’ufficiale giudiziario l’accertamento del luogo ove il destinatario può essere reperito - ed il principio generale secondo cui egli viene officiato del compito di fornire conoscenza legale di un atto al destinatario di esso consentono, infatti, di ritenere che, ove rallenti l’iter procedimentale per ragioni che sfuggono ai suoi doveri codificati, le conseguenza negative derivanti dal ritardo non possono essere fatte ricadere sul notificante che gli conferisce l’incarico. 1.6. Questa Corte ha avuto modo di chiarire, sulla specifica questione, che in tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante quale, in particolare, l’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conoscibile da parte del notificante e l’ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, non potendo ridondare su di lui la mancata immediata rinotifica dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, non dipendente dalla sua volontà, ove provveda con sollecita diligenza da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza a rinnovare la richiesta di notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame. cfr. Cass. 19986/2011 . 1.7. Va precisato, al riguardo, che il riferimento al mancato perfezionamento della notifica per cause non imputabili al notificante non contrasta, sul piano nomofilattico, con il principio generale del suo dovere di diligenza, in quanto il punto nodale del principio enunciato è che l’ufficiale giudiziario è tenuto alla immediata rinotifica dell’atto e che l’inerzia dello stesso non può ricadere sul notificante. Invero, il riferimento alla causa non imputabile introduce un profilo affidato alla valutazione dell’ufficiale giudiziario in funzione del più celere ed efficace raggiungimento dello scopo ragione per cui la contestuale prosecuzione del procedimento, presso il luogo ove egli abbia avuto modo di apprendere che si trovi il notificatario, rientra nei suoi compiti tutte le volte in cui - come nel caso in esame, caratterizzato dalla minima distanza fra l’indirizzo indicato e quello accertato - essa importi un impegno che è del tutto ragionevole attendersi dal soggetto incaricato. 1.8. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione perché riesamini la controversia alla luce del seguente preliminare principio di diritto In tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per l’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario e l’ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, a nulla rilevando, in tali casi, che il perfezionamento della notifica intervenga successivamente allo spirare del termine, non potendo ridondare su di lui la mancata prosecuzione dell’attività da parte dell’ufficiale giudiziario. La contestuale prosecuzione del procedimento presso il luogo ove l’ufficiale giudiziario abbia avuto modo di apprendere che si trovi il notificatario rientra nei suoi compiti tutte le volte in cui - come nel caso in esame, caratterizzato dalla assoluta vicinanza fra l’indirizzo indicato e quello accertato - essa importi un impegno minimo che è del tutto ragionevole attendersi dal pubblico ufficiale al quale è stato affidato l’incarico . La Corte di rinvio dovrà decidere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame dell’intera controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.