Inammissibile il giudizio di opposizione al provvedimento esecutivo proposto con ricorso

Nel procedimento esecutivo l’opposizione all’ordinanza esecutiva deve essere avanzata con atto di citazione da notificare regolarmente, al fine di conseguire la fase a cognizione piena, essendo quest’ultima necessariamente e inderogabilmente funzionalistica per il regolare svolgimento del giudizio.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28848/18, depositata il 12 novembre. Ricorso avverso l’ordinanza esecutiva. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pesaro tramite ordinanza aveva definito il procedimento esecutivo promosso dall’attore e dunque volto all’espropriazione dei crediti vantati nei confronti della rispettiva debitrice. Quest’ultima, tramite ricorso, si opponeva agli atti esecutivi opposizione che veniva accolta prontamente dal Tribunale territoriale. Il creditore ricorre dunque in Cassazione lamentando la falsa applicazione dell’art. 617, comma 2, c.p.c. Forma dell’opposizione . Necessario atto di citazione e rito di cognizione sommario. Preliminarmente gli Ermellini sottolineano che nell’ambito del procedimento esecutivo, la fase sommaria dell’opposizione esecutiva è necessaria ed inderogabile dato che è volta a tutelare sia gli interessi delle parti del giudizio di opposizione, sia di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contezioso ordinario tale per cui l’omissione di detta fase sommaria comporterebbe un irregolare svolgimento del procedimento. Di conseguenza, è logico affermare che la fase a cognizione piena deve essere avanzata con atto di citazione da notificare nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’atto esecutivo impugnato. Nel caso di specie, il Tribunale adito in sede di merito, alla luce del principio esposto, doveva rilevare oltre all’omissione della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, anche il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 618 c.p.c. concludendo con l’inammissibilità dell’opposizione della debitrice agli atti esecutivi. Il provvedimento impugnato è cassato senza rinvio poiché la domanda di merito a cognizione piena, relativa all’opposizione agli atti esecutivi, non poteva essere proposta.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 23 aprile – 12 novembre 2018, n. 28848 Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Fatti di causa H.H. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pesaro, che aveva definito dichiarandolo estinto per insussistenza dei crediti pignorati - il procedimento esecutivo da lui promosso nei confronti di C.C. e N. , per l’espropriazione dei crediti di Transirom S.r.l L’opposizione introdotta con rito ordinario, ma poi trattata con il rito sommario, previa ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell’art. 183 bis c.p.c. è stata accolta dal Tribunale di Pesaro. Ricorre Transirom S.r.l., sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso H.H. . Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse destinato ad essere cassato senza rinvio per l’inammissibilità dell’opposizione originariamente proposta. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c Ragioni della decisione 1. Assume rilievo preliminare e assorbente la verifica della proponibilità della domanda di merito di opposizione agli atti esecutivi, operabile anche di ufficio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c Risulta dalla stessa ordinanza decisoria impugnata ed è confermato dall’esposizione sommaria dei fatti contenuta sia nel ricorso che nel controricorso che l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con la quale era stato definito il processo esecutivo è stata avanzata direttamente al giudice della cognizione - peraltro con ricorso e non con atto di citazione - senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti allo stesso giudice dell’esecuzione prevista dall’art. 617, comma 2, c.p.c Orbene, come di recente chiarito da questa Corte, con pronuncia di valore nomofilattico emessa nell’ambito del cd. progetto esecuzioni della Terza Sezione Civile, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive successive all’inizio dell’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c. è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione - determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, non ancora massimata . In tale pronuncia viene espressamente precisato che in particolare, poi, le indicate esigenze si pongono con speciale rilievo, e quindi risultano ancor più radicalmente inderogabili, per quanto riguarda l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c., dal momento che in tale ipotesi deve essere sempre consentita al giudice dell’esecuzione l’emissione possibile anche di ufficio, a prescindere da un’espressa istanza delle parti di eventuali provvedimenti urgenti e indilazionabili ai sensi dell’art. 618, commi 1 e 2, c.p.c. . È opportuno sottolineare che il giudizio sul merito dell’opposizione si è svolto, nella specie, con totale omissione della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione. Il tribunale ha infatti inteso il relativo atto introduttivo come volto ad instaurare direttamente la fase a cognizione piena dell’opposizione, senza che la parte interessata cioè l’opponente abbia tempestivamente dedotto, in quella stessa sede, che il suddetto atto introduttivo potesse o dovesse invece, al contrario, intendersi come in realtà rivolto proprio al giudice dell’esecuzione, al fine di consentire lo svolgimento della indicata fase sommaria necessaria, prima della successiva riassunzione ed iscrizione a ruolo del giudizio, funzionali allo svolgimento della solo eventuale fase a cognizione piena, ed in tal modo prestando quindi acquiescenza alla qualificazione dell’atto introduttivo operata dal giudice. È infine appena il caso di osservare - per completezza espositiva - che, nella specie, l’atto introduttivo del giudizio di merito a cognizione piena sarebbe comunque stato da ritenersi soggetto alla forma sua propria, derivante dal rito applicabile in ragione della materia trattata. Dunque, poiché nella specie era originariamente applicabile il rito ordinario, la fase a cognizione piena dell’opposizione avrebbe dovuto essere avanzata con atto di citazione, da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’atto esecutivo impugnato, e non con ricorso. Avendo l’opponente introdotto il giudizio con ricorso ai sensi dell’art. 617 c.p.c. il mutamento del rito da ordinario a sommario risulta disposto solo nel corso del giudizio stesso, ai sensi dell’art. 183 bis c.p.c. , invece che con citazione, per rispettare il termine perentorio fissato dalla legge, avrebbe dovuto in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche notificarlo, il che non è avvenuto, come emerge pacificamente dagli atti l’ordinanza impugnata risulta comunicata in data 8 settembre 2015 il ricorso è stato depositato, secondo la stessa società opponente, in data 28 settembre 2015, e notificato solo successivamente . Il Tribunale adito in sede di merito avrebbe pertanto dovuto rilevare, oltre all’omissione della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione omissione che ha comunque carattere assorbente , anche il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 618 c.p.c., dichiarando comunque inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi. L’ordinanza decisoria che ha accolto l’opposizione va di conseguenza cassata senza rinvio, perché la domanda di merito relativa all’opposizione agli atti esecutivi di H.H. non poteva essere proposta e la fase a cognizione piena del relativo giudizio non era procedibile . Ciò determina l’assorbimento di tutti i motivi del ricorso, dei quali risulta superflua anche l’esposizione. 2. Il provvedimento impugnato è cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché non poteva essere proposta la domanda di merito a cognizione piena relativa all’opposizione agli atti esecutivi avanzata da H.H. . Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della natura processuale e della sostanziale novità della questione di diritto trattata, peraltro oggetto di rilievo officioso. P.Q.M. La Corte - cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, perché non poteva essere proposta la domanda di merito a cognizione piena relativa all’opposizione agli atti esecutivi avanzata da H.H. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.