Spetta alla banca dimostrare l’adempimento dell’obbligo di identificazione del portatore dell’assegno

La banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo , dal pagamento dell’assegno bancario, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, deve dimostrare che l’inadempimento non le è imputabile.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28845/18 depositata il 12 novembre. La vicenda. Una compagnia assicurativa conveniva in giudizio Poste Italiane s.p.a. per sentirla condannare alla restituzione della somma di 4.500 euro, doppiamente versata nei confronti del beneficiario di un assegno bancario incassato da persona diversa dall’effettivo destinatario, a causa di un errore degli operatori di sportello di Poste Italiane s.p.a In primo e secondo grado veniva rigettata la domanda attorea, così l’assicurazione propone ricorso per cassazione. L’onere della banca negoziatrice. Come affermato già in passato dal Supremo Collegio, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell’assegno bancario, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario danno derivante dall’errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo deve dimostrare che l’inadempimento non le è imputabile, dato che essa ha assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dal disposto normativo dell’art. 1176, comma 2, c.c Infatti è opportuno richiamare il principio stabilito dalle SS.UU della Cassazione n. 12477/2018 secondo cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento . Ebbene, nel caso in esame, il giudice del merito ha ritenuto che Poste Italiane s.p.a. ha dimostrato di aver adempiuto con diligenza al suddetto obbligo di identificazione del portatore dell’assegno attraverso il deposito della copia della carta d’identità e del codice fiscale esibiti dal portatore stesso all’addetto allo sportello, presentandosi appunto come effettivo destinatario e quindi l’operatore non avrebbe potuto essere a conoscenza del fatto che il reale beneficiario fosse persona diversa, in quanto non emergeva nessun dato rilevante in questo senso dal titolo. Per queste ragioni, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 10 luglio – 12 novembre 2018, numero 28845 Presidente Amendola – Relatore Pellecchia Fatto e diritto Rilevato che 1. Unipolsai Assicurazioni Spa conveniva Poste Italiane Spa dinanzi al Giudice di Pace di Roma, per sentirla condannare alla restituzione della somma di Euro 4.500,00, doppiamente versata nei confronti del beneficiario di un assegno bancario incassato da un soggetto diverso dall’effettivo destinatario, a causa dell’imperizia degli operatori di sportello di Poste Italiane Spa, domandando altresì il risarcimento per gli ulteriori danni patiti. La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata. Con sentenza 18780/2015, il Giudice adito rigettava la domanda attorea, ritenendo insussistente la responsabilità delle Poste italiane Spa. 2. La soccombente proponeva appello avverso detta sentenza, lamentando l’erronea valutazione della responsabilità dell’appellata oltre che per la mancata ammissione dei mezzi istruttori. Il Tribunale Civile di Roma rigettava il gravame con sentenza numero 17705, del 26 settembre 2016, confermando quanto già statuito in primo grado circa l’inconfigurabilità della responsabilità di Poste Italiane Spa, avendo quest’ultima puntualmente dimostrato di avere diligentemente adempiuto all’obbligo di identificazione del portatore dell’assegno depositando la copia della carta d’identità e del codice fiscale esibiti dal portatore dell’assegno presentatosi come effettivo intestatario a richiesta dell’addetto allo sportello che, ictu oculi, non presentavano tracce di evidente contraffazione e non avrebbe potuto essere a conoscenza del fatto che il reale beneficiario fosse una persona diversa, seppure con lo stesso nome, in quanto nessun dato rilevante in questo senso emergeva dal titolo. 3. Unipolsai assicurazioni propone ricorso per cassazione contro la pronuncia del Tribunale di Roma, con due motivi. Poste Italiane Spa resiste con controricorso. 3.1. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 numero 3 c.p.c 3.2. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, di non condividere le conclusioni cui perviene la proposta ritenendola superabile aderendo a quella giurisprudenza secondo cui il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti può ritenersi soddisfatto mediante l’espressa menzione dei motivi appello nonché della motivazione dell’ordinanza Cass. numero 9798/2016 . Il collegio pertanto passa all’esame dei motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 43 RD 1736/33, laddove il giudice di appello ha ritenuto la banca esente da responsabilità nonostante avesse pagato un assegno non trasferibile all’illegittimo prenditore con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, e 1992, secondo comma, nella parte in cui non è stata accertata la responsabilità dell’istituto negoziatore. Il Tribunale, rilevando che l’istituto postale avesse identificato il prenditore con correttezza sarebbe incorso in un errore di fatto e di diritto. Difatti la corretta identificazione del prenditore non ha nulla a che fare con il giudizio in essere. Quello che fa sorgere la responsabilità ex art. 43 legge assegno, è la semplice circostanza dell’avvenuto pagamento del titolo a persona diversa dal beneficiario. Una volta provato che l’assegno emesso è stato pagato a chi non ne era il legittimo prenditore, sorge la responsabilità della Banca girataria, per aver pagato l’assegno munito di intrasferibilità a terzi. 4.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente valutato l’illegittimità dell’invio del titolo de quo a mezzo di posta ordinaria. Sostiene il ricorrente che la scelta di inviare l’assegno per posta non può intendersi quale espressione della negligenza del creditore, dovendosi considerare il servizio postale strumento sul quale fare legittimo affidamento. Inoltre il fatto che l’assegno sia stato spedito per posta ordinaria è del tutto ininfluente giacché il fatto illecito di chi ha trafugato il titolo e l’ha negoziato, ottenendone il pagamento senza esserne legittimato, è stata la causa da sola sufficiente a determinare il danno. 5. Il primo motivo è infondato. Nel caso di specie Unipolsai Sai, in sostanza, imputando alla corte del merito di aver violato l’art. 43, 2 comma cit., sostiene che tale norma, da essa invocata a fondamento della domanda risarcitoria, configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che deve essere affermata per il solo fatto del pagamento dell’assegno non trasferibile a persona non legittimata, prescindendo dall’accertamento di una condotta colposa della banca per averlo effettuato senza osservare la dovuta diligenza a dire dalla ricorrente, l’inadempimento dell’istituto di credito negoziatore all’obbligazione posta a suo carico dalla legge deve considerarsi interruttivo di ogni altro antecedente causale e di per sé idoneo a determinare l’illecito e perciò il danno. Orbene, questa Corte a Sezioni unite con la sentenza numero 12477 del 2018 è intervenuta sull’interpretazione dell’art. 43, 2 comma I.a., che stabilisce che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento . La sentenza a Sezioni Unite sopra indicata ha composto il contrasto esistente ed ha affermato il seguente principio di diritto Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del r.d. numero 1736 del 1933 c.d. legge assegni , la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c Nel caso di specie, il Giudice del merito con un accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, ha ritenuto che Poste Italiane Spa, ha dimostrato di avere diligentemente adempiuto all’obbligo di identificazione del portatore dell’assegno depositando la copia della carta d’identità e del codice fiscale esibiti dal portatore dell’assegno presentatosi come effettivo intestatario a richiesta dell’addetto allo sportello che, ictu oculi, non presentavano tracce di evidente contraffazione e non avrebbe potuto essere a conoscenza del fatto che il reale beneficiario fosse una persona diversa, seppure con lo stesso nome, in quanto nessun dato rilevante in questo senso emergeva dal titolo. 5.1. Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo. 6. Pertanto la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese in ragione della esistenza di un contratto giurisprudenziale Ndr testo originale non comprensibile . P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaier, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.