Il ricorso notificato al difensore della società estinta risulta ritualmente proposto

La cancellazione di una società dal registro delle imprese priva la stessa della capacità di stare in giudizio, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata. Ove, però l’evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio d’appello, senza che esso sia stato notificato al difensore della società, questi continua a rappresentarla come se l’evento non si fosse verificato.

Sul punto è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26899/18 depositata il 24 ottobre. Il caso. I soci di una s.n.c. ricorrono in Cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello che, in accoglimento del gravame proposto dagli eredi degli originari attori avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato la predetta società al risarcimento da inadempimento contrattuale nei confronti della parte attrice, riconosceva il diritto degli appellati alla riscossione. La cancellazione della società dal registro delle imprese. In particolare, nella fattispecie in esame, l’atto di citazione in appello era stato notificato alla società nel domicilio eletto in primo grado nonostante la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese e, priva di legittimazione processuale, i ricorrenti lamentano che la descritta evenienza integra una violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c A tal proposito, la Suprema Corte ricorda che la cancellazione di una società dal registro delle imprese priva la stessa della capacità di stare in giudizio, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata. Ma, qualora l’evento istintivo si verifichi nel corso del giudizio d’appello, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che il giudizio stesso sia stato dichiarato né notificato dal procuratore della stessa società, il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento estintivo non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla pur estinta società presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto . Nel caso di specie, dunque, la cancellazione della società si è verificata nella pendenza del giudizio di primo grado, ma prima del trattenimento della causa in decisione e quindi la notificazione dell’atto di appello eseguita presso il difensore della società è valida e il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 11 dicembre 2017 – 24 ottobre 2018, n. 26899 Presidente Chiarini – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. M.S. e V.R. , già soci della società Edildiamante S.n.c., propongono, sulla base di un unico motivo, ricorso per cassazione per l’annullamento della sentenza n. 461/14, pubblicata il 7 aprile 2014 dalla Corte di Appello di Genova, che - in accoglimento del gravame proposto da G.G. e Mu.Iv. in qualità di eredi degli originari attori, Mu.Al. e B.D. avverso la sentenza n. 59/08 del Tribunale di Massa, che aveva condannato la predetta società al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei confronti di parte attrice - ha riconosciuto il diritto degli appellanti alla riscossione, sulla somma liquidata, anche degli interessi compensativi, dalla data della domanda giudiziale. 2. Riferiscono, in punto di fatto, i ricorrenti che la predetta società venne convenuta in giudizio, da parte del Mu. e della B. , perché fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla cattiva esecuzione di un’opera di rifacimento del tetto di un immobile di loro proprietà, conseguendo parte attrice l’accoglimento della propria domanda da parte dell’adito Tribunale, che riconosceva, nel contempo, la società Fata Assicurazioni S.p.a. terza chiamata in garanzia dalla convenuta obbligata a tenere indenne Edildiamante S.n.c. dalla condanna comminatale. Proposto appello principale dagli eredi del Mu. e della B. , nonché appello incidentale ad opera della terza chiamata, la Corte genovese - nella contumacia dell’originaria convenuta - accoglieva il primo e rigettava il secondo. 3. Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione il M. ed il V. ai quali, essendo stata posta in liquidazione la società Edildiamante, a far data dal 29 luglio 1999, è stato intimato di pagare quanto dovuto dalla società Edildiamante , sulla base di un unico motivo. 3.1. In particolare, viene dedotta nullità e/o inesistenza della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 163 e 164 cod. proc. civ. . Sul rilievo che l’atto di citazione in appello è stato notificato alla società Edildiamante il 4 marzo 2009, nel domicilio eletto in primo grado ovvero, presso il procuratore costituito in giudizio , quantunque la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese, e quindi priva di legittimazione processuale, dal 12 ottobre 2000, i ricorrenti lamentano che la descritta evenienza integra, innanzitutto, una violazione del principio del contraddittorio sancito dall’art. 101 cod. proc. civ Inoltre, è dedotta la violazione anche dell’art. 163, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., ove si prescrive la sussistenza e l’indicazione di un convenuto nell’atto di citazione convenuto, nella specie, invece inesistente , e quindi, di riflesso, pure la violazione dell’art. 164 cod. proc. civ., che prescrive quell’indicazione a pena di nullità. Richiama, a sostegno della propria tesi, quell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio. Di conseguenza, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ Ne deriverebbe, come ulteriore conseguenza, che, qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso è richiamata, in particolare, Cass. Sez. Un., sent. 12 marzo 2013, n. 6070 . 4. Hanno resistito, con controricorso, il G. e il Mu. . Sebbene riconoscano che l’iniziativa del M. e del V. trovi fondamento nella citata sentenza delle Sezioni Uniti, si richiamano a quell’indirizzo secondo cui la produzione, nel giudizio di legittimità, di nuovi documenti - nella specie, la copia relativa alla cancellazione della Edildiamante dal registro delle imprese - è ammissibile, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., solo per dimostrare l’ammissibilità del ricorso o del controricorso , ovvero una nullità della sentenza che deve, però, derivare da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza o di forma, e non, come nel caso in esame, per altre nullità di carattere procedimentale destinate a ripercuotersi sulla sentenza. Su tali basi, pertanto, hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto dell’avversario ricorso. 5. Il G. ed il Mu. hanno presentato memoria con cui insistono nelle argomentazioni già svolte. Ragioni della decisione 6. Il ricorso non è fondato. 6.1. Invero, occorre muovere dalla constatazione che l’indirizzo espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata dai ricorrenti, è stato superato da una successiva pronuncia del Supremo Collegio Cass. Sez. Un., sent. 4 luglio 2014, n. 15295 che ha sancito il principio della cd. ultrattività del mandato . A tale esito essa è pervenuta confutando l’argomento - definito di tipo chiovendiano - su cui si basava il precedente indirizzo, argomento secondo cui, verificatasi la morte o la perdita della capacità di una parte tra un grado e l’altro del processo , sarebbe stato necessario affermare, sempre e comunque, l’imprescindibilità della nuova realtà soggettiva venutasi a determinare, con la conseguenza che il nuovo grado di giudizio andrebbe instaurato da e contro i soggetti reali , ovvero le parti sostanziali interessate attualmente dalla controversia ed al processo cfr. pag. 28 . Il citato arresto delle Sezioni Unite, infatti, ha espresso un forte ripensamento circa il fatto che quell’idea dottrinaria del processo possa essere trasferita nella materia in questione , e ciò sul rilievo che la nozione di giusta parte dovrebbe essere intesa pur sempre in senso processuale e non sostanziale , identificandosi con quella che ha instaurato , ovvero, con quella contro cui è stato instaurato il giudizio cfr. pag. 29 . Ne è derivata, dunque, l’enunciazione del principio secondo cui la incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. morte o perdita di capacità della parte è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione cfr. pag. 33 . In conformità con il nuovo indirizzo, pertanto, è stato affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata - dal 1 gennaio 2004, nella specie Cass. Sez. Un., sent. 22 febbraio 2010, n. 4060, Rv. 612084-01 - della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l’evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell’ ultrattività del mandato , il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla pur estinta società . , presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto Cass. Sez. 5, sent 17 dicembre 2014, n. 26495, Rv. 634009-01 Cass. Sez., ord. 9 ottobre 2017, n. 23563, Rv. 645583-01 . 6.2. Orbene, facendo applicazione di questi principi al caso di specie, posto che la cancellazione della società Edildiamante si è verificata - il 12 ottobre 2000 - nella pendenza del giudizio di primo grado, ma anteriormente al trattenimento della causa in decisione visto che la sentenza del Tribunale di Massa è stata pronunciata l’8 gennaio 2008 , deve ritenersi valida la notificazione dell’atto di appello eseguita presso il difensore della società. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 8. A carico dei ricorrenti, rimasti soccombenti, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando M.S. e V.R. a rifondere a G.G. e Mu.Iv. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.