Obbligo di comunicare i dati della patente per la decurtazione dei punti: la forma è libera

L’obbligo di cui all’art. 126-bis c.d.s. di comunicare all’organo procedente i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della violazione può ritenersi assolto anche se la comunicazione era diretta ad un’altra autorità che ne ha curato poi la trasmissione a quella procedente.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25685/18, depositata il 15 ottobre. La vicenda. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione proposta da un automobilista nei confronti del verbale con cui la Polizia municipale per l’omessa comunicazione dei dati relativi al conducente dell’autovettura incorsa nella violazione dei limiti di velocità. Il Tribunale ha ribaltato la decisione osservando che l’opponente aveva depositato copia del proprio documento di identità nel termine di 60 giorni dalla notifica della contestazione basa presso la Stazione dei Carabinieri e che tale autorità aveva ne disposto la trasmissione alla Polizia municipale. L’obbligo doveva dunque ritenersi assolto anche se adempiuto presso un organo differente da quello procedente. Il Comune soccombente ricorre per la cassazione della sentenza. Comunicazione dei dati personali. L’art. 126- bis del codice della strada impone al proprietario del veicolo contravvenzionato l’onere di comunicare all’organo procedente i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della violazione, entro 60 giorni dalla notifica del verbale. L’onere è strumentale all’irrogazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente del conducente concretamente responsabile della trasgressione. La Cassazione precisa che tale onere non può essere ritenuto adempiuto con il mero invio o la consegna della copia della patente di guida, essendo invece necessaria l’assunzione di responsabilità che legittima l’amministrazione procedente all’applicazione della sanzione accessoria senza ulteriori accertamenti . Nel caso di specie, il soggetto obbligato ha correttamente e tempestivamente proceduto alla consegna della copia della propria patente di guida e del verbale di contestazione ad una pubblica autorità, in modo che questa potesse procedere con la trasmissione all’autorità procedente. La comunicazione in oggetto non esige infatti forme vincolanti, integrando la condotta dell’uomo quell’assunzione di responsabilità dell’infrazione a cui è diretto proprio l’onere di comunicazione. Conclude dunque il Collegio affermando che lo scopo della comunicazione di cui all’art. 126- bis era stato raggiunto . Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 4 maggio – 12 ottobre 2018, n. 25685 Presidente Giusti – Relatore Picaroni Fatti di causa 1. Il Giudice di pace di Capaccio, con la sentenza n. 179 del 2009, rigettò l’opposizione proposta da R.G. avverso il verbale con il quale la Polizia municipale di Capaccio gli aveva contestato la violazione dell’art. 126-bis, comma 2, cod. strada per omessa comunicazione dei dati relativi al conducente dell’autovettura incorsa nella violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada. 2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 14 novembre 2014, ha accolto l’appello del R. e riformato la decisione. 2.1. Il Tribunale ha osservato che era provato che il R. aveva depositato copia del proprio documento di identità nel termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione base, presso i Carabinieri di Montoro, e che detta autorità aveva ricevuto l’atto e l’aveva allegato ad un verbale di trasmissione all’autorità procedente - Polizia stradale di Capaccio - con gli estremi del verbale e della violazione. Pur trattandosi di comunicazione fatta ad un organo diverso da quello procedente, in difformità dal disposto dell’art. 126-bis cod. strada, l’obbligo doveva ritenersi assolto in quanto l’amministrazione ricevente era tenuta a trasmettere gli atti all’amministrazione competente, e la documentazione depositata ampiamente in termini consentiva a quest’ultima di verificarne, secondo buona fede, la riferibilità all’obbligo gravante sul R. . Era irrilevante, infine, che l’appellante non aveva provato che la comunicazione fosse pervenuta nei termini all’amministrazione competente. L’eventuale inerzia dell’amministrazione ricevente non poteva essere posta a carico della parte privata, tenuto conto che la ricezione della documentazione aveva ingenerato nella stessa parte il legittimo affidamento nella tempestiva trasmissione. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Capaccio, sulla base di tre motivi. R.G. resiste con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso. Il Comune ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente si deve rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte resistente sull’assunto che il Comune di Capaccio avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza d’appello con l’emissione della cartella di discarico della sanzione amministrativa. 1.1. In linea di principio, l’acquiescenza preclusiva della proposizione dell’impugnazione esige un comportamento della parte soccombente inequivocabilmente diretto a manifestare la volontà di non impugnare, che non è integrato dalla mera spontanea esecuzione della sentenza, di regola e anche nel caso di specie, finalizzata ad evitare ulteriori spese in termini, Cass. 07/02/2008, n. 2826 tra le molte, Cass. 30/11/2012, n. 21385 . 2. Il ricorso è infondato. 2.1. Con il primo motivo è denunciata omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nullità della sentenza, difetto assoluto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. 2.2. La doglianza è inammissibile per carenza di specificità. La mancata trascrizione nel ricorso sia dell’eccezione di inammissibilità dell’appello sia dei motivi di appello preclude lo scrutinio di legittimità. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a fronte di denuncia un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, sicché, ove sia stata denunciata omessa pronuncia, è comunque necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi della comparsa di costituzione con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello ex plurimis, Cass. 08/06/2016, n. 11738 Cass. 30/09/2015, n. 19410 . 3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 126-bis cod. strada, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., e si contesta che il Tribunale ha ritenuto adempiuto l’obbligo di comunicazione a fronte della consegna da parte del R. di una fotocopia della propria patente di guida presso i Carabinieri di Montoro Inferiore, senza la dichiarazione che egli stesso si trovava alla guida del veicolo al momento dell’accertata violazione. L’art. 126-bis cod. strada impone, infatti, al proprietario del veicolo contravvenzionato di comunicare all’organo procedente - nella specie, la Polizia municipale di Capaccio - i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento dell’accertata violazione. In ogni caso, mancava la prova che la suddetta documentazione fosse stata ricevuta dall’organo procedente. 3.1. La doglianza è infondata. L’art. 126-bis cod. strada obbliga il proprietario del veicolo contravvenzionato a comunicare all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e la patente del conducente al momento della commessa infrazione. La previsione - che è strumentale alla irrogazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente al conducente responsabile dell’infrazione all’interno del sistema graduato con riferimento alla gravità della violazione Cass. 13/03/2012, n. 3941 - non può ritenersi soddisfatta con il mero invio o consegna di copia della patente di guida, essendo necessaria l’assunzione di responsabilità che legittima l’amministrazione procedente all’applicazione della sanzione accessoria senza ulteriori accertamenti. 3.2. Nel caso in esame, le circostanze che hanno segnato la modalità di comunicazione, come valorizzate dal Tribunale, rendono la decisione impugnata immune dai vizi denunciati. Il Tribunale ha accertato che il soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione aveva consegnato tempestivamente copia della propria patente di guida e copia del verbale di contestazione ad altra autorità, affinché ne curasse la trasmissione a quella procedente, e l’autorità consegnataria aveva ricevuto la documentazione senza rilievi di sorta. In tale contesto, sul presupposto corretto che la comunicazione non esiga forme vincolanti, il Tribunale ha ritenuto adempiuto l’obbligo per effetto, da un lato, del comportamento concludente del soggetto obbligato, e, dall’altro lato, del comportamento dell’autorità che aveva ricevuto la documentazione. 3.3. Quanto al primo profilo, è indubitabile che la consegna da parte del R. della copia della propria patente di guida unitamente al verbale di contestazione integrasse l’assunzione di responsabilità dell’infrazione, non potendo attribuirsi altro significato alla consegna della suddetta documentazione se non quello di indicare chi, al momento dell’infrazione, si trovava alla guida del veicolo. Di qui la conclusione che lo scopo della comunicazione prevista dal citato art. 126-bis era stato raggiunto. Per altro verso, il Tribunale ha evidenziato come il comportamento dell’autorità, che aveva ricevuto la documentazione senza muovere rilievi di sorta, avesse ingenerato nel R. il legittimo affidamento dell’immediata trasmissione all’autorità procedente. Il punto non risulta attinto da censure del ricorrente Comune, che si è limitato a prospettare la questione solo sotto il profilo probatorio, assumendo che gravasse sul R. , il quale aveva scelto la peculiare modalità di comunicazione, il rischio del buon esito di questa. Tuttavia è evidente che la questione probatoria è priva di autonoma valenza decisoria una volta riconosciuto, con apprezzamento - si ripete - non specificamente censurato, che il R. aveva legittimamente fatto affidamento sull’immediata trasmissione della documentazione all’autorità procedente. 4. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e si contesta che il Tribunale aveva regolato le spese di lite senza considerare che l’anomala ed arbitraria modalità di comunicazione scelta dal R. integrava le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione. 4.1. La doglianza è infondata. La regolamentazione delle spese di lite risulta immune da censure in quanto improntata sui principi di causalità e soccombenza, in considerazione dell’esito complessivo della lite, mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ed è pertanto insindacabile, la valutazione circa l’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613 . 5. Il ricorso è rigettato a spese compensate, tenuto conto della novità della questione. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Spese del presente giudizio compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.