Guida in stato di ebbrezza e obbligo del giudice di disporre la confisca del veicolo

In caso di guida in stato di ebbrezza, il giudice ha l’obbligo di disporre la confisca del veicolo qualora ci sia la sentenza di condanna o di applicazione della pena per i reati per i quali la stessa è prevista dalla legge come ulteriore conseguenza.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24936/18 depositata il 10 ottobre. Il caso. Il giudizio prende vita dal processo promosso da un conducente per l’annullamento del provvedimento amministrativo di sequestro della propria autovettura. Il Tribunale, adito in secondo grado, accoglieva la domanda del conducente appellante e annullava il suddetto sequestro. La Prefettura ricorre per la cassazione della sentenza. La confisca del veicolo. Per gli Ermellini, nonostante il mutamento della qualifica della confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza, è rimasto fermo l’obbligo del giudice di disporre la confisca nell’ipotesi di sentenza di condanna o di applicazione della pena per i reati per cui la stessa è prevista dalla legge come ulteriore conseguenza. Infatti, così come avviene già per l’applicazione obbligatoria della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca del veicolo. Questa è prevista per l’ipotesi grave della guida in stato di ebbrezza ed è qualificata come sanzione amministrativa e non più come sanzione penale. Pertanto, tale confisca non integra una nuova sanzione né viola il principio generale di cui all’art. 1 l. n. 689/81, con la conseguenza che il Tribunale ha erroneamente disposto l’annullamento del provvedimento amministrativo. Il ricorso è quindi meritevole di accoglimento.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 27 febbraio – 10 ottobre 2018, numero 24936 Presidente Lombardo – Relatore Casadonte Fatto e diritto Rilevato che - il presente giudizio trae origine dal processo promosso da C.G. per l’annullamento del provvedimento/verbale di sequestro amministrativo del 29.07.2011 del veicolo Fiat Grande Punto Tg. omissis di sua proprietà - il Giudice di Pace, ritenute infondate le doglianze del ricorrente, aveva rigettato il ricorso, compensando le spese del giudizio tra le parti - il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice di appello, con sentenza del 24 ottobre 2014 accoglieva la domanda dell’appellante C. e per l’effetto annullava il provvedimento/verbale di sequestro amministrativo del 29/7/2011 del veicolo Fiat Grande Punto di sua proprietà - la cassazione della sentenza è stata chiesta dalla Prefettura di Rimini, sulla base di un unico motivo - non ha svolto difese l’intimato C. Considerato che - con l’unico motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 L. numero 689/81 e 186, co. 2, lett. c , 194 e 224 ter C.d.S., con riferimento all’art. 360, comma 1, numero 3, cod.pro.civ., per non aver il Tribunale - nel ritenere violato il principio di irretroattività della sanzione - considerato che la sanzione, dapprima penale e poi amministrativa obbligatoria, della confisca, essendo stata introdotta dal d.l. numero 92 del 2008, già sussisteva al momento della commissione del fatto da parte del C. avvenuta l’1.1.2009 , essendo cambiata con la I. numero 120/2010 solo l’autorità competente ad adottarla quella amministrativa - Prefetto -, in luogo di quella giudiziaria - giudice penale - - il motivo è fondato - infatti, pur a fronte del mutamento della qualifica della confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza, è tuttavia rimasto fermo l’obbligo previsto per espressa disposizione di legge anche prima dell’ultima novella di cui alla legge numero 120/2010, in quanto introdotto con la riforma del 2008 per il giudice di disporre la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza - analogamente a quanto avviene già per l’applicazione obbligatoria della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato , salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato Cassazione penale, sez. IV, 15/09/2015, numero 40095 - per quanto riguarda la confisca del veicolo, la stessa, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza nonché per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e di guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope , è ora qualificata dalla L. numero 120/2010 come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte Sez. Unumero 25 febbraio 2010, Rv.247042 e dalla Corte costituzionale sentenza numero 196/2010 - dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui all’art. 186 C.d.S., in riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate, e per la natura amministrativa anche della procedura di sequestro del veicolo art. 224 ter C.d.S. -la diversa qualificazione della confisca del veicolo in relazione alla guida di un’auto in stato di alterazione alcolica da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa non incide, nondimeno, sulla competenza del giudice penale ad irrogarla, come emerge dal tenore letterale dell’art. 186 C.d.S., cfr. altresì Cassazione penale, sez. IV, 18/02/2014, numero 13006, e Cassazione penale, sez. IV, 24/09/2013, numero 41415 - in quest’ottica, i sequestri eseguiti nella vigenza della precedente normativa di ordine generale possono ritenersi attualmente sopravvissuti - nonostante la recente novella - nel caso in cui risultino legittimamente adottati anche sotto il profilo amministrativo e, quindi, a condizione che sussista come nel caso di specie il presupposto dell’accertata configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza prevista dall’art. 186, comma 2 lett. c C.d.S. Cassazione penale, sez. IV, 01/03/2011, numero 24549 - in tal caso, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. numero 689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative Cassazione penale, sez. IV, 10/05/2012, numero 22046 - invero, il citato art. 1 recita nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione , quest’ultima da intendersi, ovviamente, amministrativa - diversamente, la violazione, per il caso che ci occupa art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c , non integra un’ipotesi di condotta illegale amministrativa, bensì esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa confisca - inconferenti sono poi i richiami operati dal Tribunali di Rimini a due pronunce della Cassazione penale cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata , atteso che le stesse hanno enunciato il principio, non estensibile al caso di specie, secondo cui la confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 d.l. 23 maggio 2008 numero 92, convertito in L. 24 luglio 2008 numero 125, che l’ha introdotta Cassazione penale, sez. IV, 21/01/2011, numero 15010 alla stregua delle considerazioni che precedono, il sequestro amministrativo adottato non integrava una nuova sanzione né violava il principio generale sancito dall’art. 1 della L. numero 689/81, con la conseguenza che erroneamente il Tribunale di Rimini ha disposto l’annullamento del provvedimento del 29.7.2011 di sequestro del veicolo - per quanto sin qui considerato, il ricorso è quindi meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Rimini in persona di diverso magistrato per nuovo esame - il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rimini, in persona di diverso magistrato anche per le spese.