Il procedimento di pubblicazione della sentenza si compie con la certificazione del deposito

Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento del dispositivo nell’elenco cronologico, cui segue l’attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24891/18 depositata il 9 ottobre. La vicenda. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’impugnazione avanzata dall’appellante nei confronti di una s.r.l. assumendo la tardività dell’appello dato che il giudice del Tribunale aveva provveduto l’8 gennaio al deposito della sentenza a mezzo di scritturazione elettronica e solo successivamente, il 18 gennaio, era avvenuta la pubblicazione, che restava ininfluente sul computo del termine lungo previsto per l’appello. Avverso tale determinazione la ricorrente propone ricorso per Cassazione con un’unica articolata censura. Il deposito della sentenza. La censura articolata dalla ricorrente risulta fondata per il Supremo Collegio, il quale, con riferimento ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ricorda che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento del dispositivo nell’elenco cronologico, cui segue l’attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati. Tale momento si identifica con quello della venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa anche la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora questi due momenti risultano divisi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, per la verifica della tempestività dell’impugnazione, l’organo giudicante deve accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria. Nel caso in esame, non vi è dubbio che l’8 gennaio il giudice si spogliò della sentenza con la trasmissione alla cancelleria, ma tale trasmissione non integra la pubblicazione della decisione, poiché quest’ultima si ha solo con l’attestazione del cancelliere. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 13 aprile – 9 ottobre 2018, numero 24891 Presidente Matera – Relatore Grasso I fatti di causa La Corte d’appello di Torino con la sentenza di cui in epigrafe dichiarò inammissibile l’impugnazione avanzata da F.G. nei confronti della s.r.l. Eclettika, assumendo la tardività dell’appello, dovendosi tener conto che in data 8/1/2013 il Giudice del Tribunale di Torino aveva provveduto al deposito della sentenza a mezzo scritturazione elettronica , di talché la successiva pubblicazione del 18 gennaio restava ininfluente sul computo dei termine lungo previsto per l’appello. Al fine di sorreggere il proprio convincimento la Corte territoriale si rifaceva alla sentenza delle S.U. di questa Corte numero 13794 dell’1/8/2012 e, in specie, al seguente passaggio motivazionale Qualora invece alla redazione integrale della sentenza provveda direttamente il giudice estensore - ormai solitamente in formato elettronico, anche in previsione dell’entrata in vigore delle regole e specifiche tecniche dettate artt. 15, 16 e 34 dal regolamento contenuto nel D.M. della Giustizia 2011 numero 44 emanato per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione del D.Lgs. 7 marzo 2005, numero 82, e succ. mod. ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, numero 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010 numero 24 - dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c. , è consegnato ufficialmente in cancelleria ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC D.Lgs. 7 marzo 2005, numero 82, art. 48 - il procedimento della decisione si completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l’ha pronunziata è legalmente nota a tutti inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 produce tutti i suoi effetti giuridici . Avverso la determinazione di cui detto ricorre la F. col sostegno di unitaria, articolata censura. La controparte non ha svolto difese. Ragioni della decisione La ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 133 e 327, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, numero 3, cod. proc. civ Questo, in sintesi, l’assunto impugnatorio in data 8/1/2013 il giudice aveva trasmesso elettronicamente la sentenza alla cancelleria, il che comportava che da quel momento la decisione era divenuta irretrattabile e immodificabile, ma ciò non implicava affatto che il provvedimento da quel momento fosse divenuto pubblico. In una parola, l’invio telematico viene a sostituire la consegna della minuta della sentenza nella cancelleria, e quindi ha il medesimo valore che il deposito della minuta, equivale cioè a certificare l’esistenza della sentenza, rendendola così immodificabile, ma non a renderla pubblica . Soggiunge la ricorrente che la esposta tesi era da reputarsi conforme, a dispetto di quanto ritenuto dalla Corte torinese, alla sentenza delle S.U. numero 1379/2012, la quale aveva confermato la necessità che il termine per l’impugnazione decorresse dalla pubblicazione, momento costituente la esternazione della sentenza e senza di essa, con la relativa annotazione nei registri e l’assegnazione del relativo numero, la decisione non era da reputarsi accessibile e, pertanto, il termine per impugnare non decorre che da essa. Siccome la pubblicazione era stata effettuata dieci giorni dopo, cioè il 18/1/2013, l’impugnazione non avrebbe potuto esser detta tardiva. La censura è fondata. Con la sentenza numero 18569 del 22/9/2016 Rv. 641078 questa Corte ha chiarito, a S.U., che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo. Nel caso di specie, non è dubbio che l’8 gennaio il giudice si spogliò definitivamente della sentenza provvedendo a trasmetterla alla cancelleria, tuttavia, una tale trasmissione non può integrare la pubblicazione della decisione, la quale si ha solo con l’attestazione del cancelliere attestazione, che, appunto, ha la funzione di pubblicare la stessa. Solo da quest’ultimo momento la sentenze diviene ostensibile agli interessati, con la logica ricaduta che solo da questo momento il temine lungo per impugnare inizia a decorrere. Non è superfluo, infatti, ricordare che l’impugnabilità nel termine attualmente fissato in sei mesi, nel caso in cui la sentenza non risulti essere stata notificata, poggia sul presupposto che essa, sia, appunto, conoscibile alla parte, pur attraverso la necessaria intercessione del difensore. Conoscibilità che resta preclusa fino a che non si abbia la pubblicazione. Né qui è necessario procedere all’accertamento di cui alla seconda parte della massima riportata, non constando esservi discrasia tra la data di pubblicazione e quella di annotazione sul registro cronologico. L’evocata sentenza delle S.U. numero 13794/20012 ha espresso la seguente massima a norma dell’art. 133 cod. proc. civ., la consegna dell’originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, preposto, nell’espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica art. 2699 cod. civ. , possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell’art. 133 cod. civ., alla data del suo deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito. In disparte dalla constatazione che un tale principio, che non ha ricadute nel caso in esame, risulta essere stato modificato dalla successiva sentenza numero 18569/2016 si veda la seconda parte della massima di quest’ultima decisione sopra ripresa , devesi constatare che la conclusione valorizzata dalla Corte locale poggia sullo snodo motivazionale che si è riportato all’inizio, non correlato alla devoluta questione di nomofilachia, che per le esposte ragioni il Collegio non condivide. Ciò premesso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio. Nulla va disposto per le spese stante l’assenza di contraddittore. P.Q.M. cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, altra sezione, anche per le spese.