I limiti della competenza per i danni stradali

Due cause pendenti sollevate davanti a Giudici differenti, in tema di risarcimento per danni da veicolo a motore, anche se presentano tratti comuni tali da condurre a una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, non sempre danno luogo alla riassunzione degli atti davanti a un unico organo giudicante. La connessione per titolo esistente, tra diverse domande, opera ex art. 40, comma 1, c.p.c. ovvero quando sussistono le tipiche ragioni di connessioni dettate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c

Così si è espressa la Suprema Corte con ordinanza n. 24772/18 depositata l’8 ottobre. La vicenda. A seguito del danno riportato al veicolo del ricorrente, è stata avanzata la richiesta di risarcimento nei confronti del conducente del mezzo danneggiante davanti al Giudice di Pace. Nel medesimo sinistro, il conducente danneggiante ha presentato a sua volta una lesione personale e ha sollevato, dunque, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dinnanzi al Tribunale nei confronti dell’Assicurazione a sua tutela. A seguito del rilevamento di una connessione per titolo esistente tra le due cause proposte in sedi differenti, dinanzi al Collegio Giudicante è stata provveduta la riassunzione del giudizio pendente davanti al Giudice di Pace. Dato che il criterio di competenza per materia, seppur con la previsione del limite di valore, determina la specifica competenza del Giudice di Pace delle questioni relative a sanzioni amministrative irrogare a seguito di una violazione del codice della strada, il Tribunale ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza per la domanda di risarcimento dei danni cagionati da sinistro stradale intrapresa dall’attore dinnanzi al Giudice di Pace, chiedendo la pronuncia delle Sezioni Unite. La competenza per materia con il limite di valore. Riguardo alla definizione delle sanzioni amministrative dovute dalla violazione del codice della strada, la competenza del Giudice di Pace è definita per materia ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 il principio del c.d. limite di valore volto a determinare chiaramente l’ambito di competenza dello stesso organo giudicante, subentra per le fattispecie aventi ad oggetto l’opposizione ad un’ordinanza o a un’ingiunzione ex art. 6, comma 5, lettere a e b del citato decreto. Nonostante le due cause pendenti davanti a organi differenti presentavano tratti comuni, i quali possono evidenziare elementi di connessione che renderebbero difficile una trattazione separata, non è corretto determinare la riassunzione dei fatti dinnanzi a un unico organo giudicante sulla base della regola dettata dal c.d. criterio di competenza infatti, quest’ultimo assunto impedirebbe al Tribunale di assumere la trattazione della domanda di risarcimento avanzata al Giudice di Pace. Tuttalpiù il fatto che la causa assunta davanti al Giudice di Pace presentava i presupposti necessari per una corretta applicazione della relativa competenza, non rappresenta l’unico dato rilevante nella vicenda in questione. È necessario osservare l’applicazione del c.d. limite di valore presente della fattispecie concreta l’art. 40, comma 1, c.p.c. assume un ruolo fondamentale per risolvere il conflitto di competenza supposto. Il principio della connessione per il titolo esistente fra le due domande avanzate, supposto per la trasmissione degli dinnanzi al Tribunale, opera solo in ipotesi tipiche previste dagli artt. 31 e ss. del c.p.c Nella fattispecie concreta in questione è stata accolta l’istanza di regolamento di competenza proposta, dichiarando in seguito la competenza del Giudice di Pace per la prima causa riferita alla richiesta dell’attore per il risarcimento del danno subito dal veicolo a motore nei confronti del conducente del veicolo danneggiante confermando di seguito, la competenza del Tribunale per la decisione della domanda risarcitoria interata dal danneggiante verso la compagnia assicurativa convenuta a giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 12 giugno – 8 ottobre 2018, n. 24772 Presidente Amendola – Relatore Scrima Fatto e diritto Considerato che con ordinanza in data 8 maggio 2017, il Tribunale di Marsala ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza in relazione all’ordinanza del Giudice di pace di Marsala depositata il 15 febbraio 2017 e con la quale è stata dichiarata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva , ai sensi dell’art. 40, sesto comma e settimo comma, cod. proc. civ., tra la causa pendente dinanzi al predetto Giudice di Pace, avente N.R.G. 81/2017 e introdotta da A.T. , proprietario di un’auto in sosta, e volta ad ottenere la condanna di R.F. al risarcimento dei danni cagionati a tale veicolo e ascrivibili, secondo l’A. , alla condotta di guida imperita del minore R.L. , in occasione del sinistro avvenuto il omissis con la precisazione che in detta causa l’attore ha citato anche la UnipolSai S.p.a., quale impresa designata per il F.G.V.S., essendo il ciclomotore, di proprietà di Ra.Fa. , privo di copertura assicurativa, e che Ra.Fa. si è costituito avanzando istanza di chiamata in causa nei confronti di G.S. , Ga.Ma. e Groupama Assicurazioni S.p.a. e la causa prendente dinanzi al già indicato Tribunale, avente N.R.G. 1324/2016 e introdotta da R.F. e C.M. , in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore R.L. , nei confronti di G.S. , Ga.Ma. e Groupama Assicurazioni S.p.a., volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio nel medesimo sinistro A.T. ha provveduto alla riassunzione - dinanzi al Tribunale di Marsala - del giudizio già pendente dinanzi al Giudice di Pace di Marsala le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che sia dichiarato competente il Giudice di pace di Marsala in relazione alla causa iscritta presso l’Ufficio di quel Giudice con il N.R.G. 81/2017 rilevato che il Primo Presidente, sulla base delle ordinanze interlocutorie n. 2567 e n. 2568 del 31 gennaio 2017 e n. 4176 del 16 febbraio 2017 di questa Sesta Sezione Civile - 3, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni delle norme del codice della strada presentando la questione rimessa all’esame delle S.U. profili aventi eventuale rilevanza nel caso all’esame atteso che le due controversie di cui si discute in questa sede sono regolate entrambe da una regola di competenza per materia, sebbene quella dinanzi al Giudice di pace da un criterio cd. di competenza per materia con limite di valore, quale è quello di cui al secondo comma dell’art. 7 cod. proc. civ. , con O.I. n. 580/2018, la decisione del presente conflitto di competenza è stata rinviata all’esito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10261 del 27/04/2018, pronunciando sulla questione evidenziata con le richiamate ordinanze interlocutorie, hanno affermato il seguente principio In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a e b dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo ritenuto che le controversie di cui si discute in questa sede sono entrambe regolate, come già rilevato, da una regola di competenza per materia, sebbene quella dinanzi al Giudice di pace da un criterio c.d. di competenza per materia con limite di valore di cui, sia pure ad altri fini, si sono occupate le S.U. con la richiamata pronuncia quale è quello di cui al secondo comma dell’art. 7 cod. proc. civ. nella specie, la ragione di connessione fra le due cause in parola non è riconducibile alle ipotesi di connessione indicate nel terzo comma nonché nel sesto e nel settimo comma dell’art. 40 cod. proc. civ. e le predette cause non avrebbero potuto nemmeno proporsi indifferentemente davanti ad entrambi i giudici, in quanto, in particolare, quella proposta dinanzi al Giudice di pace di Marsala non avrebbe potuto proporsi dinanzi al Tribunale di Marsala, in applicazione del ricordato criterio di competenza per materia con limite di valore, sicché neppure avrebbe potuto essere giustificata la declinatoria della causa dinanzi a lui proposta da parte del predetto Giudice di pace neppure ex art. 40, primo comma, cod. proc. civ., interpretato in senso meno restrittivo inteso, cioè, come riferito anche ad ipotesi in cui sussistano ragioni di connessione diverse dai casi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., sempreché la causa prevenuta avrebbe potuto essere introdotta anche dinanzi al giudice di quella preveniente l’istanza di conflitto di competenza proposta dal Tribunale di Marsala, oltre ad essere ammissibile è, quindi, pure fondata, alla luce del principio già affermato da questa Corte e secondo cui, in tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l’una davanti al giudice di pace in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. , e l’altra davanti al tribunale giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché eccedente quel limite , la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere al tribunale la causa pendente innanzi a lui, ex art. 40, comma 1, c.p.c., operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice ne deriva che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. Cass., ord., 28/09/2016, n. 19053 ritenuto che va, pertanto, accolta l’istanza di regolamento di competenza proposta e va, quindi, dichiarata la competenza del Giudice di pace di Marsala per la causa iscritta al NRG 81/2017 di quel Giudice non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Marsala per la causa iscritta al NRG 81/2017 di quel Giudice.