Notifica al collega di studio: la mancata precisazione del luogo di consegna non ne determina la nullità

La mancata indicazione nella relata del luogo della consegna non determina la nullità della notificazione poiché si presume che quest’ultima sia avvenuta in uno dei luoghi previsti dalla legge. La non annotazione costituisce solo una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica.

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24681/18 depositata l’8 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile per tardività l’impugnazione proposta dagli appellanti avverso le sentenze emesse dal Tribunale in primo grado di giudizio. I ricorrenti avanzano così ricorso per cassazione ritenendo che la Corte territoriale aveva reputato tardiva l’impugnazione presupponendo che la notifica delle sentenze di primo grado fosse stata ritualmente effettuata e ciò non era avvenuto poiché la consegna degli atti era avvenuta nelle mani di un soggetto diverso dal procuratore domiciliatario, qualificandosi collega di studio di questi, senza attestazione del luogo della notifica. La notificazione presso il procuratore domiciliatario. La censura mossa dai ricorrenti per la Suprema Corte è infondata, in quanto si ritiene che la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte si considera validamente eseguita con la consegna di copia degli atti al collega di studio, visto che l’art. 139, comma 2, c.p.c., includendo, fra i possibili soggetti consegnatari, anche l’addetto all’ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti, tale da far presumere che la consegna nelle mani del soggetto che condivide con il destinatario lo stesso studio, possa portare a conoscenza di quest’ultimo l’atto ricevuto. Il luogo di consegna. Prosegue poi il Collegio con il chiarimento secondo cui, per far sì che notificazione avvenuta nelle mani di uno dei soggetti indicati dal succitato art. 139 sia validamente eseguita è necessario che essa avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario, luogo nel quale si presume che questi abbiano incontri quotidiani. La notificazione risulta, quindi, nulla per mancanza di tale certezza, nel caso in cui dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulta che l’atto sia stato consegnato ad una delle persone previste dalla norma ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma stessa. Per contro, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione poiché si presume che la notificazione sia avvenuta in uno dei luoghi previsti dalla legge e la non annotazione costituisce mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica. Per queste ragioni il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 13 aprile – 8 ottobre 2018, n. 24681 Presidente Matera – Relatore Grasso Fatto e diritto ritenuto che la Corte d’appello di Palermo con la sentenza di cui in epigrafe dichiarò inammissibile per tardività l’impugnazione proposta da Mu.An. , Mo.An. e L.F.S. successivamente deceduta nei confronti di A.F. e A.A. , avverso le sentenze nn. 32 e 95/2008 emesse dal Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Carini ritenuto che avverso la predetta determinazione Mu.An. e M.A. avanzano ricorso, prospettando unitaria censura ritenuto che i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 325 e 326, cod. proc. civ., per quanto appresso la Corte d’appello aveva reputato tardiva l’impugnazione presupponendo che la notifica delle sentenze di primo grado fosse stata ritualmente effettuata, il che non era avvenuto poiché la relazione dava atto che la consegna degli atti era avvenuta a mani di soggetto diverso dal procuratore domiciliatario, qualificatosi collega di studio di quest’ultimo, senza che fosse stato attestato il luogo della notifica considerato che la doglianza è infondata per le ragioni di cui appresso 1 La notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte viene validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto al collega di studio, considerato che l’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., nell’includere, fra i possibili consegnatari, l’addetto all’ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune col destinatario dell’atto lo stesso studio, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione S.U., n. 14792, 14/7/2005, Rv. 580909 2 dopo un primo pronunciamento, rimasto isolato Sez. 1, n. 2743, 27/4/1985, Rv. 440520 , questa Corte ha condivisamente chiarito che la notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell’art. 139 del codice di procedura civile, deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l’atto ricevuto, può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani consegue quindi la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario espressamente risulti che l’atto sia stato consegnato a una delle dette persone ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma per contro la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa, non determina la nullità della notificazione dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia di atto pubblico della relata con riguardo al luogo di consegna Sez. 2, n. 737, 17/12/1986, Rv. 449624 conclusioni conformi si traggono pure da Sez. 5, n. 6923, 14/5/2002, Rv. 554385 e da Sez. 3, n. 5079, 373/2010, Rv. 611576 considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12 applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.