La ricevuta online della raccomandata postale non dimostra l’avvenuta notifica del ricorso per cassazione

Il deposito della stampa della pagina del servizio online delle Poste che attesta la consegna della raccomandata è inidonea a dimostrare l’avvenuta notificazione. Un avvocato vede così svanire la possibilità di ricorrere avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la sua opposizione al decreto di pagamento della somma liquidata a titolo di compenso.

La Corte di legittimità con l’ordinanza n. 24666/18, depositata l’8 ottobre, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso l’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva respinto l’opposizione di un avvocato contro il decreto di pagamento della somma liquidata a titolo di compenso per l’attività difensiva d’ufficio svolta in un procedimento penale. Notificazione del ricorso per cassazione. Il Collegio rileva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica dello stesso, effettuata tramite servizio postale. La ricorrente si è infatti limitata ad allegare la stampa del servizio online dell’amministrazione postale che però è inidonea a dimostrare la ricezione della raccomandata da parte del Ministero della Giustizia che, peraltro, non ha svolto difese, comportamento che preclude un’eventuale sanatoria del procedimento di notificazione. Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione effettuata a mezzo servizio postale, il ricorrente ha infatti l’onere, a pena di inammissibilità, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario abbia comunicato al destinatario il compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c Tale modalità di deposito dell’avviso non può essere sostituita dal deposito della stampa della pagina del servizio online delle Poste che attesti l’avvenuta consegna della raccomandata perché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 13 settembre – 8 ottobre 2018, n. 24666 Presidente/Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1 Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con ordinanza 29.6.2017 ha respinto l’opposizione dell’avvocato G.K. ex artt. 170 DPR n. 115/2002 e 702 bis cpc contro il decreto di pagamento della somma di comma 300,00 a titolo di compenso per l’attività difensiva di ufficio svolta in un procedimento penale. 2 Contro tale ordinanza l’avvocato G. propone ricorso per cassazione mentre il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva. Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Considerato in diritto Con l’unico motivo la parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc la violazione e falsa applicazione dell’art. 86 cpc e 15 D.Lgs. n. 150/2011 per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che l’avvocato debba stare personalmente in giudizio nei procedimenti di opposizione a decreto di pagamento, mentre invece l’articolo 86 cpc prevede solo una facoltà di stare in giudizio personalmente. In via preliminare il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso. Come ripetutamente affermato da questa Corte, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio on line dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione tra le varie, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012 Rv. 624180 Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014 Rv. 633254 Sez. 5, Ordinanza n. 6524 del 2018 non massimata . Nel caso di specie, dal fascicolo di parte ricorrente risulta che per la notifica del ricorso è stato utilizzato il servizio postale v. attestazione dell’ufficiale giudiziario e modulo di spedizione della raccomandata in calce al ricorso ma non è stato prodotto l’avviso di ricevimento, essendosi la ricorrente limitata ad allegare invece, la stampa del servizio on line dell’amministrazione postale, che però, in base al citato principio, è inidonea a dimostrare la ricezione della raccomandata da parte del Ministero della Giustizia che, come anticipato in narrativa, non ha svolto difese, contegno incompatibile con una eventuale sanatoria, e che vale solo ad esonerare la Corte dal provvedere sulle spese del presente giudizio. Considerato che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1 - quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.