L’appello autonomo proposto successivamente a quello notificato dalle altre parti

È un principio generale quello per cui la prima impugnazione vale a costituire il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l’appello principale successivo ad altro si converte in appello incidentale resta ammissibile, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., l’impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell’impugnante incidentale, se il gravame principale investe una questione attinente all’interesse di tale parte.

Tuttavia le impugnazioni proposte successivamente alla prima, pur potendo rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 334 codice di rito, ossia ritenersi indiscriminatamente incidentali tardive con l’unico nocumento rappresentato dall’ultimo comma della norma e cioè essere dichiarate inefficaci ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile devono ammettersi, purché siano rispettati i termini di cui agli art. 166 e 343 c.p.c. per la costituzione in giudizio che assurgono a regole generali di contenimento del sistema. La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto doveva ritenersi tardivo come gravame autonomo poiché proposto successivamente al c.d. termine breve” nonché come appello incidentale essendo decorsi i termini generali per l’impugnazione. Per la Corte d’Appello il termine breve per l’impugnazione decorre dalla notifica del primo atto di appello alle altre parti qualora la sentenza non sia stata notificata. La notifica dell’appello e il decorso del termine breve. A dire della Corte, la notificazione di una impugnazione equivale, per tutte le parti, alla notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione ancorché la notifica debba considerarsi invalida. Orbene, nel caso in esame la citazione in appello era stata notificata il 27 ottobre 2014 e, pertanto, da tale data ha iniziato a decorrere il c.d. termine breve” per l’impugnazione nonostante il gravame sia stato dichiarato inammissibile. La consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Il Supremo Collegio ha poi osservato che la notifica dell’atto di appello deve ritenersi validamente compiuta per gli effetti ai quali è diretta con la consegna all’ufficiale giudiziario senza che abbia alcun rilievo, per la parte notificante, il giorno effettivo di consegna dell’atto. D’altronde la Corte Costituzionale ha già avuto modo di asserire che la notifica si intende perfezionata, in momenti diversi, per il richiedente e per il destinatario dovendo le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte di quest’ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative derivanti dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio sottratto alla disponibilità di questi. L’appello incidentale. Nel vigente ordinamento processuale l’impugnazione proposta per prima assume la qualifica di impugnazione principale e determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza pertanto quelle successive debbono considerarsi incidentali pur se irritualmente proposte nella forma di principali. Pertanto, ai fini dell’ammissibilità dell’appello incidentale è necessario, a prescindere dalla forma in cui è proposto, il rispetto delle modalità e dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 343 e 166 codice di rito coincidenti, anche ove l’impugnazione sia stata proposta con atto autonomo e non comparsa di risposta, con il termine di costituzione in giudizio e cioè quello di 20 giorni prima dell’udienza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 giugno – 28 settembre 2018, n. 23457 Presidente Vivaldi – Relatore Di Florio Svolgimento del processo 1. G.D. ricorre, affidandosi a due motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria con la quale era stato dichiarata inammissibile l’impugnazione da lui proposta avverso la pronuncia del Tribunale che aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata contro la R.F.I. Spa per i danni subiti a seguito di un sinistro occorso durante un viaggio in treno. Assumeva, per ciò che interessa in questa sede, che la R.F.I. aveva proposto appello, contestando l’an debeatur e che l’impugnazione da lui separatamente notificata ed avente per oggetto la contestazione del quantum debeatur, riconosciuto in misura inferiore rispetto alle sue pretese, era stata dichiarata inammissibile perché tardiva. La RFI ha resistito. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 n 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 334, 343, 325, 320, 327, 138 e 166 cpc assume che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 477/2002 era stata introdotta una distinzione fra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e quello in cui si verificavano gli effetti per il destinatario. Lamenta che conseguentemente, era stata erroneamente dichiarata l’inammissibilità dell’appello da lui proposto che doveva, invece, essere ritenuto tempestivo. 2.Con il secondo motivo, ex art. 360 n 3 cpc, lamenta, ancora, la violazione degli artt. 333, 343, 325, 326 e 327 cpc e dell’art. 12 delle preleggi censura l’affermazione della Corte secondo la quale la notifica dell’impugnazione nei suoi confronti dal parte della RFI aveva fatto decorrere il termine c.d. breve, di cui all’art. 325 cpc, con una interpretazione espressamente esclusa dalla giurisprudenza di legittimità. 3. In ragione della rilevanza che le cadenze processuali assumono nell’esame dei motivi, deve sommariamente ripercorrersi lo svolgimento dei gradi di merito della controversia. G.D. ha agito dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria per il risarcimento dei gravi danni subiti a seguito dell’incidente verificatosi su un treno nel quale si trovava mentre percorreva la tratta OMISSIS . Il Tribunale riconobbe la responsabilità di R.F.I. e la condannò al risarcimento del danno in misura inferiore a quella domandata, con sentenza depositata il 1.6.2004. La RFI ha proposto appello sull’an debeatur con atto di citazione notificato il 27.10.2004 per l’udienza del 20.1.2005. Il G. propose separata impugnazione, notificata a mezzo posta il 23.12.2004/4.1.2005, e si costituì in giudizio il 14.1.2005. La Corte territoriale respinse l’appello della R.F.I. e dichiarò inammissibile l’impugnazione del G. sostenendo che, essendo stato l’appello notificato il 4.1.2005 data in cui l’atto era stato consegnato alla destinataria , doveva ritenersi tardivo come appello autonomo, perché proposto oltre il c.d. termine breve decorrente dal 27.10.2004 e non poteva considerarsi neanche ammissibile come appello incidentale o come appello incidentale tardivo ex art. 334 cpc, in quanto doveva qualificarsi come tale solo l’appello proposto quando non fossero decorsi i termini generali c.d. termine breve o, in alternativa, lungo per l’impugnazione. cfr. pag. 12 sentenza . 4. Tanto premesso, le censure contenute nel secondo motivo devono essere preliminarmente esaminate, in quanto costituiscono antecedente logico del primo. La critica, infatti, è riferita agli effetti della notifica dell’appello della controparte nei suoi confronti al riguardo, il ricorrente assume che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che dalla conoscenza legale del ricorso potesse derivare analogo effetto anche rispetto alla sentenza, con conseguente decorrenza del termine di cui all’art. 325 cpc. Contesta tale statuizione richiamando orientamenti di legittimità che si erano espressi in modo contrario Cass. 9022/1993 . 4.1.Il motivo è infondato. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi è, invero, assai risalente e risulta superata da successivi arresti in senso contrario, ai quali questo Collegio intende dare seguito. È stato infatti affermato che la notificazione di un’impugnazione equivale sia per la parte notificante, che per la parte destinataria alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all’art. 325 c.p.c., salva l’ipotesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge Cass. 17309/2017 e, ancora, che la notificazione dell’impugnazione, ancorché invalida in quanto, nella specie, non eseguita nel domicilio eletto dalla parte destinataria , equivale, agli effetti della conoscenza legale della sentenza impugnata, alla notificazione di quest’ultima, con la conseguenza che, essendosi consumato il potere di impugnare, decorre da essa il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., senza che neppure possa al riguardo rilevare un’eventuale rinnovazione della notifica entro un termine ragionevolmente contenuto cfr. Cass. 8299/2015 . Nella stessa direzione risulta l’orientamento secondo il quale nell’ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo, l’inammissibilità sia stata dichiarata realizzandosi altrimenti l’effetto di consumazione dell’impugnazione , il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, atteso che essa al fine della conoscenza legale deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza, cfr. Cass. 2478/2016 . 4.2. Pertanto, la notifica dell’atto di citazione in appello della RFI ha avuto l’effetto di far ritenere notificata anche la sentenza impugnata con la conseguenza che da quella data 27.10.2004 ha iniziato a decorrere il termine c.d. breve di trenta giorni per la proposizione dell’appello anche da parte del G. . La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio e, pertanto, la censura, sul punto, deve essere respinta. 5. Ma anche il secondo motivo, pur contenendo un rilievo fondato, non può essere accolto la motivazione della sentenza, tuttavia, deve essere, al riguardo, modificata. È infatti erronea la statuizione dei giudici d’appello che hanno ritenuto che il perfezionamento della notifica dell’impugnazione proposta dal G. dovesse essere fatto risalire alla data in cui l’atto venne recapitato al destinatario, e cioè il 4.1.2005. Questa Corte, infatti, a seguito del noto intervento della Corte Costituzionale Corte Cost. n. 477/2002 , ha avuto modo di affermare, con orientamento ormai consolidato che a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed, in particolare, dell’affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. cfr. Cass SSUU 10216/2006 e, ancora, in tema di notificazioni, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 477 del 2002 e 28 del 2004, nell’ordinamento deve ritenersi operante un principio generale in base al quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della notifica, dovendo le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte di quest’ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative derivanti dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio per la parte di quest’ultimo sottratta alla sua disponibilità cfr. Cass. 2161/2007 . 5.1. Ma, tanto premesso e chiarito che la notifica dell’appello in esame rispetto al notificante - deve ritenersi validamente compiuta per gli effetti ai quali è diretta in data 23.12.2004, deve comunque confermarsi la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività. Si osserva infatti quanto segue. Il termine breve decorrente, per quanto sopra argomentato in ordine al secondo motivo, dalla data di notifica del ricorso della RFI, andava a spirare il 27.11.2004 quindi, pur riconducendo correttamente gli effetti della notifica dell’appello del G. alla data di spedizione 23.12.2004 , esso, come appello autonomo, deve dichiararsi tardivo in quanto proposto dopo che il termine c.d. breve era già spirato. 6. Rimane da esaminare la questione, proposta fra le argomentazioni del primo motivo, concernente la possibilità che l’impugnazione possa comunque considerarsi come valido appello incidentale, tempestivo o tardivo. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio, ormai consolidato, secondo il quale nel vigente sistema processuale, l’impugnazione proposta per prima assume la qualifica d’impugnazione principale e determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza le impugnazioni successive alla prima hanno perciò carattere di impugnazioni incidentali, pur se irritualmente proposte nella forma dell’impugnazione principale, sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia ne consegue che nel caso dell’appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all’art. 343 c.p.c., sono state introdotte in via autonoma non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte nel termine prescritto per quest’ultima impugnazione cfr. ex plurìmis, Cass. 2878/1988 Cass. 14167/2001 Cass. 15687/2001 Cass. 2026/2012 . 6.1. Anche su tale questione, dunque, la Corte territoriale che ha negato che l’impugnazione potesse considerarsi incidentale tardiva assumendo che la fattispecie di cui all’art. 334 cpc è configurabile per i casi in cui non siano decorsi i termini generali per l’impugnazione - ha errato, in quanto la norma prevede esattamente il contrario disponendo che l’impugnazione possa essere proposta anche quando per essa è decorso il termine o le parti hanno fatto acquiescenza alla sentenza art. 334 u.co , con l’unica conseguenza sfavorevole che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile cfr. Cass. 15483 /2008 Cass. 16366/2014 Caa. 14609/2014 . 6.2.Ma, tanto premesso in ordine alla generale ammissibilità dell’impugnazione proposta successivamente a quella principale, si osserva che risulta decisivo, nella ricostruzione del sistema, il rispetto delle modalità e dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 343 e 166 cpc coincidenti, anche ove l’impugnazione sia stata proposta con atto autonomo e non con comparsa di risposta, con il termine di costituzione in giudizio e cioè quello di 20 giorni prima dell’udienza. Tale principio è stato correttamente applicato dalla Corte territoriale che ha ritenuto tardiva la costituzione in giudizio del G. rispetto al proprio atto d’appello, essendo essa intervenuta - a fronte dell’udienza del 20.1.2005 soltanto in data 14.1.2005, e cioè, ben oltre, il termine sopra indicato, con conseguente decadenza anche dalla facoltà di proporre impugnazione incidentale. 6.3. Questo Collegio ritiene, infatti, che configuri un principio generale quello per cui la prima impugnazione vale a costituire il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l’appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., l’impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell’impugnante incidentale, se il gravame principale investe una questione attinente all’interesse di tale parte. Tuttavia, le impugnazioni proposte successivamente alla prima, pur potendo rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 334 cpc, ossia ritenersi indiscriminatamente incidentali tardive con l’unico nocumento rappresentato dall’ultimo comma della norma e cioè essere dichiarate inefficaci ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile devono ammettersi, purché siano rispettati i termini di cui agli art. 166 e 343 cpc per la costituzione in giudizio, norme che assurgono, pertanto, a regole generali di contenimento del sistema. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma Ibis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13.