Sanzioni amministrative: la relazione di notifica non assolve nei riguardi del destinatario una funzione essenziale al procedimento di notificazione

In tema di sanzioni amministrative, quando la notificazione della contestazione sia effettuata, da un funzionario che abbia accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla l. n. 890/1982, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere sull’originale e sulla copia dell’atto la relazione di notifica prevista dall’art. 3, comma 1, della predetta legge, costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità della notificazione, atteso che la relazione non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al procedimento di notificazione e risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell’effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare nell’ipotesi di disguidi.

Così la Cassazione con ordinanza n. 23380/18 depositata il 27 settembre. La fattispecie. Il socio accomandatario di una s.a.s. ha impugnato un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Venezia con la quale gli era stata irrogata una sanzione amministrativa relativamente all’asserito esercizio abusivo di attività di cava. Il Tribunale ha accolto l’opposizione, annullando l'impugnata ordinanza ingiunzione, sul presupposto della ritenuta mancata prova della ritualità della notificazione del verbale di accertamento. Sull'appello formulato dall’amministrazione, la Corte territoriale ha confermato la decisione di prime grado, rilevando che il difetto della preventiva notificazione nel prescritto termine del verbale di accertamento aveva travolto la legittimità della successiva ordinanza ingiunzione, come stabilito dal Tribunale. La mancanza della relazione di notifica è una mera irregolarità. L’amministrazione soccombente ha proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione deducendo l’illegittimità delle statuizioni relative alla presunta inesistenza della notifica accertate nel corso dei giudizi di merito. Accogliendo il ricorso, gli Ermellini hanno preliminarmente statuito che la carenza della relazioni di notificazione non avrebbe potuto tradursi in un vizio comportante la nullità della notificazione, quanto piuttosto una mera irregolarità del procedimento notificatorio. Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di sanzioni amministrative, quando la notificazione della contestazione sia effettuata, da un funzionario che abbia accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla l. n. 890/1982, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere sull’originale e sulla copia dell’atto la relazione di notifica prevista dall’art. 3, comma 1, della predetta legge, costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità della notificazione, atteso che la relazione non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al procedimento di notificazione e risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell’effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare nell’ipotesi di disguidi. Inoltre, precisano i Giudici di legittimità, la rituale notificazione a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento della violazione amministrativa attestata dal relativo avviso di ricevimento, implica la conoscenza legale di tale atto in capo al destinatario, dovendosi, pertanto, escludere che spetti al mittente l'onere di fornire la prova anche del contenuto del plico notificato. Infatti, la notificazione a mezzo posta degli atti a carattere sostanziale”, ossia non aventi natura processuale che afferiscono ad un procedimento sanzionatorio amministrativo è prevista dagli artt. 14 e 18 della l. n. 689/1981, tramite rinvio alle norme del codice di rito civile e, tra queste, anche all'art. 149 ovvero, direttamente, alla l. n. 890/1982. Di qui, la previsione di determinate attività, secondo una precisa scansione e accorte formalità, che conducono alla conoscenza legale dell’atto notificato allorché copia di esso giunga all'indirizzo del destinatario e di ciò se ne abbia prova tramite l'avviso di ricevimento, che conclude il procedimento notificatorio. Si tratta, dunque, di un procedimento strumentale alla conoscenza dell’atto da parte del destinatario che offre, proprio a tal fine, le maggiori garanzie possibili e che, quanto agli effetti, di conoscenza legale dell'atto notificato, non si discosta dal principio, dettato in materia negoziale dall'art. 1335 c.c., ma con valenza più generale, per cui l'atto ricettizio si intende conosciuto dal destinatario una volta giunto al suo indirizzo.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 6 aprile – 27 settembre 2018, n. 23380 Presidente Petitti – Relatore Carrato Rilevato in fatto Con ricorso depositato nel novembre 2011, il sig. C.M. , in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. Azienda Agricola Bruso, proponeva opposizione - dinanzi al Tribunale di Venezia - avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 284/2011 emessa dalla Provincia di Venezia con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di Euro 412.237,90 in ordine all’illecito di esercizio abusivo di attività di cava. Nella costituzione dell’ente resistente, il suddetto Tribunale, con sentenza n. 138/2014, accoglieva l’opposizione, annullando l’impugnata ordinanza-ingiunzione sul presupposto della ritenuta mancata prova della ritualità della notificazione del verbale di accertamento presupposto. Sull’appello formulato dalla Provincia di Venezia, al quale resistevano le parti appellate, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1122/2015, rigettava il gravame, confermando la decisione di prime cure e rilevando, pertanto, che il difetto della preventiva notificazione nel prescritto termine del verbale di accertamento aveva travolto la legittimità della successiva ordinanza-ingiunzione, siccome stabilito dal giudice di primo grado. Considerato in diritto 1. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Città Metropolitana di Venezia già Provincia di Venezia , articolato in due motivi, al quale ha resistito con controricorso il C.M. , in proprio e nella qualità di socio accomandatario dell’Azienda agricola Bruso. La difesa della ricorrente ha anche depositato istanza di rimessione in termini avendo provveduto alla notificazione del ricorso alle controparti privo, per un errore di fotocopiatura, delle pagine pari , nonché memoria ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c 2. Con la prima censura la ricorrente ha dedotto - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l’omesso esame circa un fatto decisivo, in ordine all’eccezione di inesistenza della notifica del verbale di accertamento prot. n. omissis del 27 maggio 2009, sulla cui supposizione erano state basate le due sentenze di merito. 3. Con la seconda doglianza la ricorrente ha denunciato - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, della legge n. 689/1981, dell’art. 4 della legge n. 890/1982 e degli artt. 149 e 156 c.p.c., con riferimento al rilevato difetto di previa notifica dello stesso verbale di accertamento nei confronti della s.a.s. Azienda Agricola Bruso. 4. Rileva il collegio che occorre, innanzitutto, esaminare l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità formulata dalla parte controricorrente nella duplice qualità con riguardo alla nullità del proposto ricorso per cassazione pacificamente notificato alle stesse privo delle pagine pari e, quindi, inidoneo a consentire qualsiasi difesa nel merito circostanza, questa, che aveva indotto la ricorrente a formulare istanza di riammissione in termini . L’eccezione va disattesa posto che le Sezioni unite di questa Corte v. sent. n. 18121/2016 hanno stabilito il principio secondo cui la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc , mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese v., in senso conforme, anche la successiva Cass. Sez. U. n. 4092/2017 . Di conseguenza, poiché le parti intimate risultano essersi costituite e, pur eccependo l’inammissibilità del ricorso per il predetto vizio, non hanno invocato - malgrado il sopravvenuto intervento risolutore delle Sezioni unite di questa Corte sulla controversa questione in esame con la richiamata sentenza n. 18121/2016 che hanno affermato il principio appena riportato - alcun termine per integrare le loro difese, la nullità della notificazione del ricorso deve ritenersi sanata, con derivante reiezione dell’eccezione in questione. 5. Ciò premesso, osserva il collegio che i due motivi dedotti con il ricorso - che possono essere trattati congiuntamente alla stregua della loro intima connessione, riguardando la medesima questione giuridica - sono fondati per le ragioni che seguono. La Corte veneziana ha confermato la sentenza del primo giudice sulla scorta di due presupposti - il primo consistente nella circostanza che, in ordine alla contestata notificazione del verbale di accertamento prot. n. omissis elevato a carico della società qui intimata e del suo legale rappresentante in proprio , mancasse l’apposita relata di notifica - il secondo riconducibile al fatto che, pur avendo la Provincia di Venezia depositato in giudizio copie delle cartoline di ricevimento, con attestazione della compiuta giacenza, riportanti nella parte dell’indirizzo del destinatario il numero di protocollo, e le fotocopie delle buste dei plichi postali relativi al suddetto verbale di accertamento, non potesse ritenersi fornita la prova certa dell’avvenuta notificazione proprio del predetto verbale. Entrambi i suddetti presupposti sono stati valutati in modo erroneo e non conforme a diritto dalla Corte territoriale. Infatti, quanto al primo, ancorché sia incontestato e documentalmente riscontrato che la relazione di notificazione afferente al verbale di accertamento in argomento non fu formalmente redatta, la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte ha fissato il principio al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, quando la notificazione della contestazione sia effettuata, da un funzionario che abbia accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla legge 20 novembre 1982 n. 890 art. 14, comma quarto, legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 12 legge n. 890 del 1982 e, ora, art. 201, comma terzo, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 , la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere sull’originale e sulla copia dell’atto la relazione di notifica prevista dall’art. 3, comma primo, della predetta legge n. 890/1982, costituisce una mera irregolarità, che non incide sulla validità della notificazione, atteso che la relazione non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al procedimento di notificazione e risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell’effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare nell’ipotesi di disguidi cfr. Cass. Sez. U. n. 7821/1995 Cass. n. 2099 del 1996 e Cass. n. 23024/2006 . Da ciò si evince che la menzionata carenza non avrebbe potuto tradursi in un vizio comportante la nullità della notificazione, ma, tutt’al più, aveva implicato una mera irregolarità, come tale non legittimante la dichiarazione di invalidità o, addirittura, di inesistenza - del procedimento notificatorio. Con riferimento al secondo presupposto è risultato accertato, sulla scorta delle acquisizioni documentali intervenute nei gradi di merito, che l’allora Provincia di Venezia aveva provveduto ad effettuare la notificazione dei due plichi sui quali era riportato il num. di prot. omissis , corrispondente proprio a quello dell’atto da notificare relativi al controverso verbale di accertamento a mezzo posta e che sugli stessi era stato attestato il mancato ritiro dell’atto oggetto della notifica da parte dei destinatari entro 10 giorni, con la conseguente attivazione del susseguente procedimento per la formazione della compiuta giacenza e la derivante restituzione dei medesimi plichi alla mittente, dopo il decorso dei prescritti sei mesi per come altrettanto ritualmente attestato dall’organo notificatore a mezzo posta . Orbene, alla stregua di tali circostanze probatoriamente riscontrate in modo documentale, la Corte avrebbe dovuto - contrariamente a quanto stabilito con la sentenza impugnata - ritenere che l’Amministrazione provinciale di Venezia avesse dato congrua prova della ritualità della notificazione dei due plichi relativi al verbale di accertamento, avendo depositato in giudizio le corrispondenti cartoline di ricevimento e fornito idoneo riscontro del perfezionamento del procedimento di compiuta giacenza nei confronti dei due destinatari, così dovendosi considerare raggiunta la prova dell’avvenuta conoscenza legale del verbale di accertamento in ossequio al disposto dell’art. 149 c.p.c Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è uniforme nell’affermare - e a tale ulteriore principio di diritto dovrà conformarsi il giudice di rinvio - che la rituale notificazione a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento della violazione amministrativa, ai sensi dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, attestata dal relativo avviso di ricevimento, implica la conoscenza legale di tale atto in capo al destinatario, dovendosi, pertanto, escludere che spetti al mittente l’onere di fornire la prova anche del contenuto del plico notificato cfr., per tutte, Cass. n. 13259/2012 . Ed infatti, la notificazione a mezzo posta degli atti a carattere sostanziale , ossia non aventi natura processuale che afferiscono ad un procedimento sanzionatorio amministrativo come nella specie è prevista dagli artt. 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 del 1981, tramite rinvio alle norme del codice di rito civile e, tra queste, anche all’art. 149 ovvero, direttamente, alla legge 20 novembre 1982, n. 890 nel caso dell’ordinanza-ingiunzione di cui al citato art. 18 . Di qui, la previsione - sia da parte dell’art. 149 c.p.c., che degli artt. 3 e 4 della legge n. 890 del 1982 - di determinate attività, secondo una precisa scansione e accorte formalità, che conducono alla conoscenza legale dell’atto notificato allorché copia di esso giunga all’indirizzo del destinatario e di ciò se ne abbia prova tramite l’avviso di ricevimento, che conclude il procedimento notificatorio. Si tratta, dunque, di un procedimento strumentale alla conoscenza dell’atto da parte del destinatario che offre, proprio a tal fine, le maggiori garanzie possibili e che, quanto agli effetti, di conoscenza legale dell’atto notificato, non si discosta dal principio, dettato in materia negoziale dall’art. 1335 c.c., ma con valenza più generale, per cui l’atto ricettizio si intende conosciuto dal destinatario una volta giunto al suo indirizzo. Quanto, poi, alla prova contraria che lo stesso destinatario dell’atto è tenuto a fornire se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia , recita lo stesso art. 1335 c.c. per gli atti negoziale ricettizi , essa si correla, per l’appunto, alla presunzione legale di conoscenza dell’atto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è estesa al contenuto proprio dell’atto cfr., tra le tante, Cass. n. 22133/2004 e Cass. n. 15762/2013, ord. . 6. In definitiva, alla stregua delle complessive riportate argomentazioni, il ricorso deve essere integralmente accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia che, oltre a conformarsi agli enunciati principi di diritto, provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.