



rinvio udienza | 25 Settembre 2018
La tutela dei diritti di difesa delle parti è soddisfatta anche quando il giudice rinvia ad una successiva udienza
L’art. 281-sexies c.p.c. prevede che il giudice “può” differire, anche su istanza di parte, la discussione orale ad altra udienza. Tale facoltà potrebbe, però, incontrare il limite della tutela dei diritti di difesa delle parti.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 22521/18; depositata il 24 settembre)








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