Il carattere incidentale delle impugnazioni successive alla prima

Tutte le impugnazioni successive alla prima, in caso di appello, assumono carattere incidentale, sia che siano impugnazioni incidentali tipiche, sia che siano impugnazioni incidentali autonome e devono essere proposte nel termine previsto dall’art. 343, comma 1, c.p.c

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 22263/18 depositata il 13 settembre. La vicenda. Il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda proposta dagli attori e condannava due coniugi al risarcimento danni, avendo cagionato un sinistro stradale. La Corte d’Appello, adita in secondo grado, accoglieva il ricorso principale di uno dei due appellanti e dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello incidentale proposto dall’altro appellante. Così, avverso tale decisione quest’ultimo propone ricorso per cassazione. La tempestività del ricorso. Va innanzitutto detto che per i termini mensili o annuali, fra i quali vi è quello di decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., si osserva il sistema della computazione civile, nel senso che il decorso del tempo si ha alla fine del giorno corrispondente a quello del mese iniziale, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi nel rispettivo periodo. Lo stesso vale quando il termine di decadenza interferisce con il periodo di sospensione feriale dei termini. Nel caso in esame il ricorrente deduce che l’impugnazione principale gli venne notificata personalmente e non presso il procuratore domiciliatario, sostenendo che essa debba considerarsi nulla poiché non idonea a determinare il decorso del termine previsto dall’art. 325 c.p.c. e concludendo che la sua impugnazione doveva essere proposta entro il termine di decadenza indicato dall’art. 327 c.p.c L’impugnazione principale e quelle incidentali. L’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le altre impugnazioni successive. E tutte le impugnazioni successive alla prima, in caso di appello, assumono carattere incidentale, sia che siano impugnazioni incidentali tipiche, sia che siano impugnazioni incidentali autonome e devono essere proposte nel termine previsto dall’art. 343, comma 1, c.p.c., cioè depositando in cancelleria la comparsa di risposta contenente l’impugnazione incidentale almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 28 marzo – 13 settembre 2018, n. 22263 Presidente Spirito – Relatore D’Arrigo Ritenuto C.N., quale terzo trasportato dal conducente F.R., citava in giudizio nel 1996 S.F.M., la quale aveva cagionato un sinistro stradale da cui l’attore affermava di aver subito gravi danni. Successivamente, anche il F. proponeva citazione per il risarcimento dei danni subiti per il medesimo fatto. Le cause venivano dunque riunite. Venivano vocati in giudizio altresì la compagnia assicurativa D’EASS Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e, quale impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 286 d.lgs. 209/2005 , la Fondiaria SAI S.p.a., nonché gli Stati Uniti d’America, nella qualità di proprietario del veicolo del danneggiante. Il Tribunale di Siracusa ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.M. A., in quanto titolare del veicolo guidato dalla moglie S.F.M. . Il Tribunale accoglieva la domanda proposta da entrambi gli attori e condannava i coniugi S., rimasti contumaci, al risarcimento dei danni. Venivano, invece, interamente rigettate le domande proposte nei confronti degli altri soggetti. F.R. proponeva dunque appello, lamentando l’esiguità del risarcimento ottenuto con la prima pronuncia. Per lo stesso motivo, C.N. interponeva appello incidentale tardivo avverso la stessa sentenza. La Corte d’appello di Catania accoglieva parzialmente l’appello principale. Dichiarava invece inammissibile, perché tardivo, l’appello incidentale proposto dal C. . Avverso tale decisione ha proposto ricorso C.N., affidandosi a tre motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi, la D’EASS Assicurazioni s.p.a., la UnipoISAI Assicurazioni s.p.a. già Fondiaria SAI e gli Stati Uniti d’America. Il C., la D’EASS s.p.a. e la UnipoISAI Assicurazioni s.p.a. hanno depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ Considerato 1. La questione che perviene all’esame di questa Corte concerne unicamente il tema della tempestività dell’appello incidentale tardivo proposto da C.N. . 2. In via preliminare, va esaminata anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso posta dalla D’EASS s.p.a. L’eccezione è infondata. Al presente giudizio non si applica la riduzione della durata della sospensione feriale dei termini processuali disposta dalla legge n. 162 del 2014. Pertanto, il termine per impugnare la decisione d’appello è rimasto sospeso dal 1 agosto al 15 settembre 2014. Ciò posto, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155, primo comma, stesso codice e dell’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013, Rv. 628576 Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012, Rv. 623165 . La controricorrente ha invece conteggiato la sospensione feriale come se la sua durata fosse di 45 giorni. In realtà, tenendo conto della corretta durata della sospensione feriale 46 giorni , il termine di decadenza previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. nella versione applicabile ratione temporis un anno , da conteggiarsi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza 21 febbraio 2014 , scadeva esattamente l’8 gennaio 2015, data in cui è stata notificata l’impugnazione. 3. Sempre in via preliminare, la D’EASS s.p.a. e la UnipoISAI s.p.a. eccepiscono il difetto di integrità del contraddittorio, poiché l’impugnazione non è stata notificata ai coniugi S., litisconsorti necessari del giudizio di cassazione. Sul punto deve rilevarsi che le società controricorrenti non hanno prospettato quale concreta lesione di un loro specifico interesse processuale possa essere derivata dall’omessa notificazione del ricorso ai coniugi S., nei confronti dei quali non risulta che le stesse abbiano proposto alcuna domanda. Ed infatti, l’eventuale non integrità del contraddittorio non determinerebbe l’improcedibilità del ricorso, ma condurrebbe unicamente a un ordine di integrazione, alla cui adozione le deducenti non hanno alcun interesse. 4.1 Venendo, quindi, all’esame del ricorso, con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325, 326, 327, 330 e 332 cod. proc. civ. Nella sostanza, il quesito sottoposto all’attenzione di questa Corte è se, nel caso che l’atto di appello principale sia stato notificato alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, l’impugnazione in via incidentale autonoma della medesima sentenza debba farsi entro il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ovvero quello lungo previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. La questione trae origine dalla circostanza che il C. si costituì nel giudizio di appello depositando in cancelleria la relativa comparsa, contenente l’appello incidentale tardivo. La Corte d’appello ha escluso che si trattasse di un appello dipendente e, pertanto, l’ha qualificato come appello incidentale autonomo conseguentemente, ha ritenuto che il termine per la sua proposizione fosse quello di cui all’art. 325 cod. proc. civ., a decorrere dalla notificazione dell’impugnazione principale. Il C. non contesta né la qualificazione della sua impugnazione, né la fondatezza principio secondo cui la notificazione dell’impugnazione equivale, agli effetti della conoscenza legale, alla notificazione della sentenza. Deduce, però, che l’impugnazione principale gli venne notificata personalmente, anziché presso il procuratore domiciliatario, e sostiene che tale notificazione, in quanto nulla, non sarebbe inidonea a determinare il decorso del termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. Conclude, quindi, la sua impugnazione incidentale autonoma doveva, in concreto, essere proposta entro il termine di decadenza indicato dall’art. 327 cod. proc. civ 4.2 Il motivo è fondato, ma in termini parzialmente diversi da quelli prospettati dal ricorrente. Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui l’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono necessariamente confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, affinché sia mantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, tutte le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche proposte, cioè, contro l’appellante principale , siano, invece, impugnazioni incidentali autonome dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall’impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda , e debbono essere proposte nel termine previsto dall’art. 343, primo comma, cod. proc. civ., cioè depositando in cancelleria la comparsa di risposta contenente l’impugnazione incidentale almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 30/04/2009, Rv. 608201 Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015, Rv. 634063 . Nel caso in esame il C. si costituì in grado d’appello depositando la propria comparsa il 30 marzo 2009. La prima udienza si tenne il 18 maggio 2009, sicché l’impugnazione incidentale proposta dallo stesso era ampiamente tempestiva. Tale rilievo rende irrilevante la circostanza, dedotta dal ricorrente, della nullità della notificazione dell’atto d’appello del F., in quanto notificato - in violazione dell’art. 330 cod. proc. civ. - alla parte personalmente, anziché al suo procuratore domiciliatario. In sostanza, la corte d’appello ha errato nel ritenere che l’impugnazione incidentale dovesse proporsi entro il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. L’osservanza di tale termine - o, in caso di omessa notifica della sentenza, di quello previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. - assume rilievo quando, risultando inammissibile impugnazione principale, occorre verificare l’eventuale tardività di quella incidentale e la conseguente perdita di efficacia, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ Non ricorrendo tale evenienza, non si pone neppure il problema di verificare se la notifica dell’atto di impugnazione produca effetti equipollenti alla notifica della sentenza impugnata e, tanto meno, quale termine debba applicarsi nel caso di notificazione dell’impugnazione nulla perché effettuata alla parte personalmente, anziché al difensore domiciliatario. In conclusione, il motivo è quindi fondato, ma per una ragione di diritto che si pone in termini parzialmente diversi da quelli prospettati dal ricorrente. 5. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle ulteriori censure. La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.