La tardività del ricorso chiude la lite sulla pensione di reversibilità tra prima e seconda moglie

La questione giudiziaria vertente sulla spartizione” in quote della pensione di reversibilità dell’ ex coniuge defunto, trova fine con la dichiarazione di tardività del ricorso.

Così la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 21935/18, depositata il 7 settembre. Il caso. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda dell’attrice volta ad ottenere l’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità del coniuge divorziato citando in giudizio la seconda moglie di questo. La Corte d’Appello elevava la quota in virtù della durata del primo matrimonio. La seconda moglie soccombente ricorre in Cassazione dolendosi della nullità della notifica telematica della citazione in appello avvenuta con modalità telematica. Tardività del ricorso. Rilevando l’inammissibilità del ricorso, il Collegio ricorda che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la controversia relativa alla ripartizione in quote della pensione di reversibilità insorta tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha natura previdenziale. Essendo escluse le controversie di lavoro e previdenziali dalla sospensione feriale dei termini anche nel giudizio di cassazione, la Corte non può che accogliere il controricorso presentato dalla prima moglie e dichiarare inammissibile il ricorso per tardività.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 8 febbraio – 7 settembre 2018, numero 21935 Presidente Scaldaferri – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. R.G. ha proposto domanda di attribuzione di quota della pensione di reversibilità del coniuge divorziato M.G. nei confronti del coniuge superstite G.G. . In primo grado il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda quantificando la quota di attribuzione nel 10%. 2. La Corte di appello di Napoli ha elevato tale quota sino al 40% della pensione rilevando che il primo matrimonio risale al 1973, la separazione è intervenuta nel 1991 e il divorzio nel 1997 che nel 1991 è iniziata la convivenza di M.G. con la sig.ra G. che è sfociata nelle nozze celebrate nel 1998 e durate sino alla morte del beneficiario della pensione avvenuta nel 2012. 3. Ricorre per cassazione la G. che fa valere una nullità non sanata della notifica della citazione in appello effettuata telematicamente e senza inserimento del decreto di fissazione di udienza. Vi è da rilevare che nel giudizio di appello si sono costituiti con atto di intervento volontario, personalmente, i difensori della G. per far valere tale vizio della citazione. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’intervento per difetto dei presupposti per l’intervento di terzo in appello, artt. 404 e 344 c.p.c 4. Si difende con controricorso la sig.ra R. ed eccepisce la inammissibilità per tardività del ricorso in quanto non si applica a questo tipo di controversie la sospensione feriale dei termini. Ritenuto che 5. Il ricorso è inammissibile. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità Cass. 8092 del 21 aprile 2015 la controversia avente ad oggetto la ripartizione in quote dell’unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato ha natura previdenziale cfr. Cass. civ. sezione I numero 23880 del 19 settembre 2008 secondo cui in presenza di un coniuge superstite, avente i requisiti, per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell’ex coniuge deceduto costituisce diritto autonomo d’indole previdenziale, limitato solo quantitativamente dall’omologo diritto spettante al coniuge superstite . E l’esclusione dellE controversie di lavoro e previdenziali dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione cfr. Cass. Civ. Sezioni unite numero 749 del 16 gennaio 2007 . 6. Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.600, di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 comma 1 bis del D.P.R. numero 115/2002.