Risarcimento dei danni: fase cautelare ed introduzione della fase di merito

L’irritualità della fase di merito, introdotta con comparsa di costituzione e non con atto di citazione, e lo svolgimento del giudizio nel contraddittorio delle parti ecco quali sono le conseguenze.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21491/18, depositata il 31 agosto. La vicenda. I proprietari di un fabbricato ad uso residenziale lamentavano - in primo grado - che il proprio vicino, col quale avevano in comune un muro, dopo aver iniziato dei lavori di integrare demolizione e ricostruzione del proprio immobile aveva arrecato pregiudizio alla loro proprietà, chiedevano quindi la sospensione dei lavori. Il giudice accoglieva il ricorso e, dopo aver ammesso la consulenza tecnica d’ufficio, revocava il decreto emesso inaudita altera parte per iniziare la prosecuzione delle opere, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. e concedendo termine per il deposito delle memorie. I ricorrenti, a questo punto, depositavano una memoria di costituzione non un atto di citazione ed i convenuti costituendosi cristallizzavano le proprie difese, contestando soprattutto di non voler instaurare alcun contraddittorio in ordine al risarcimento dei danni richiesto dalla parte avversa. La sentenza di primo grado, chiamata a decidere, dichiarava inammissibile la domanda introduttiva ritenendo che, a seguito della causa cautelare, il giudizio doveva essere introdotto con atto di citazione e non semplicemente proseguito con comparsa di risposta. Pertanto, l'atto del ricorrente doveva ritenersi inesistente, con applicazione delle conseguenze di legge. Procedimento di nunciazione. In appello, però, le sorti del giudizio venivano ribaltate, Secondo la corte territoriale, nel procedimento di nunciazione come in quello possessorio, la fase cautelare e quella di merito costituiscono fasi di un unico grado del medesimo giudizio. E ciò anche quando, prima della novella sul giudice unico di primo grado, la seconda doveva svolgersi innanzi a giudice diverso, ragione per la quale, per instaurare la fase di merito non era necessario una nuova e diversa domanda, essendo sufficiente ed efficace quella introdotta con la domanda cautelare. Il giudice di appello riteneva, in sostanza, che il procedimento di nunciazione avesse natura unitaria e che la fase di merito, nella presente vicenda, era stata regolarmente instaurata con lo stesso ricorso introduttivo della fase cautelare. In essa, infatti, i proprietari dell'immobile avevano già individuato la domanda e non avevano l'onere di riproporla in sede di merito. Andava ritenuta ritualmente e validamente proposta, anche per questa fase, quella proposta nella prima fase, conservando la introduzione del giudizio dei ricorrenti tutta la sua efficacia processuale e sostanziale verificatosi nella fase cautelare. Ecco perché il giudice dell'appello concludeva che il procedimento, avendo natura unica ed unitaria, poteva essere proseguito con l'atto depositato dai ricorrenti originari che ricordiamo era una comparsa anziché una citazione . Ma non solo. Procedeva anche nel merito. Infatti, ritenendo che la c.t.u. avesse dimostrato che alcune delle lesioni lamentate dai ricorrenti originari erano state causate proprio dalla demolizione del fabbricato di colui che aveva espletato i lavori, quantificava il risarcimento dei danni e chiudeva così la vicenda processuale. Fasi processuali. La Corte di Cassazione, interessata della vicenda giudiziaria, dopo una breve ricostruzione del fatto, afferma che dalla propria costante giurisprudenza si ricava, contrariamente a quanto affermato dalla corte di appello, che, dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado, è necessaria una domanda autonoma per iniziare il giudizio di merito. Gli Ermellini hanno affermato di aver mantenuto fede a questo stesso principio in relazione anche alle ipotesi in cui il giudizio di merito sia stato iniziato a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. ed il giudice abbia dato corso al giudizio di merito in assenza della proposizione della relativa domanda. Così deve avvenire nel caso in esame. Qui accadeva che a seguito della erronea fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. da parte del giudice di merito, successiva all'ammissione del provvedimento cautelare, i ricorrenti si erano costituiti comparsa di costituzione non con atto di citazione. E, quindi, anche in tale vicenda si era determinata una violazione del principio della domanda che, come notorio, è causa di nullità ma per ragioni di ordine pubblico processuale non nell'interesse particolare delle parti. E, pertanto, esso riveste carattere assoluto e non relativo e quindi non soggiace alle eccezioni di parte ma è anche rilevabile d'ufficio dal giudice. Peraltro, nella comparsa di costituzione i proprietari del fabbricato avevano chiesto il risarcimento del danno che, nel ricorso introduttivo della fase cautelare, essi avevano riservato di chiedere nella instauranda causa di merito. Appare evidente come la domanda di merito, secondo la Suprema Corte, non possa essere sorretta dal ricorso cautelare, a maggior ragione nel caso in cui contenga ulteriori domande ma debba essere introdotta con autonomo atto introduttivo nel rispetto dei requisiti ex art. 163 c.p.c Contemporaneamente non assume rilievo la circostanza che la fase di cognizione, irritualmente disposta dopo l'adozione della misura cautelare richiesta, si sia svolta nel contraddittorio delle parti perché quest'ultimo mancava della previa postulazione di una domanda di merito. Inoltre, la Suprema Corte sottolinea come la affermazione del principio secondo cui nei procedimenti di enunciazione la fase cautelare e quella di merito sono fatti di un unico grado del medesimo giudizio non ha carattere generale e si applica ai giudizi anteriori all'entrata in vigore della l. n. 353/1990. Conclude, pertanto, la Suprema Corte che la mancanza della domanda introduttiva della fase di merito abbia viziato l'intero processo e, con esso, la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 febbraio – 31 agosto 2018, numero 21491 Presidente Correnti – Relatore Giannaccari Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 23.3.2005 Ma.Eu. , M. , Ma. e L.L. esponevano di essere proprietari di un fabbricato ad un uso residenziale sito in Comune di omissis , che aveva un muro in comune con altro fabbricato di proprietà di M.E. , il quale aveva iniziato lavori di integrale demolizione e ricostruzione dell’immobile arrecando pregiudizio alla loro proprietà. Chiedevano, pertanto, ex articolo 1171 c.c. la sospensione dei lavori. Il Giudice accoglieva il ricorso e, dopo aver ammesso la CTU, revocava il decreto inaudita altera parte ed autorizzava la prosecuzione delle opere con lo stesso provvedimento fissava l’udienza ex articolo 183 c.p.c., concedendo termine fino a giorni venti prima dell’udienza per le eccezioni processuali e di merito rilevabili d’ufficio. I ricorrenti depositavano memoria di costituzione ed i convenuti, costituendosi, eccepivano l’estinzione del giudizio per il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 669 octies c.p.c. per l’inizio della causa di merito. Con sentenza del 12.5.2010 il Tribunale di Treviso dichiarava inammissibile la domanda ritenendo che, a seguito della fase cautelare, il giudizio doveva essere introdotto con atto di citazione e non proseguito con comparsa di costituzione. La memoria di costituzione, secondo il giudice di primo grado, doveva considerarsi inesistente, perché mancante dei requisiti di cui all’articolo 163 c.p.c La Corte d’Appello di Venezia, decidendo sull’appello proposto da Ma.Eu. , M. , Ma. e L.L. e sull’appello incidentale proposto da M.E. , accoglieva parzialmente l’appello principale e rigettava l’appello incidentale. Secondo la corte territoriale, nel procedimento di nunciazione, come in quello possessorio, la fase cautelare e la fase di merito costituiscono fasi di un unico grado del medesimo giudizio, anche quando, prima della novella sul giudice unico di primo grado, la seconda doveva svolgersi innanzi a giudice diverso, ragione per la quale, per instaurare la fase di merito non era necessaria una nuova diversa domanda, essendo sufficiente, valida ed efficace quella introdotta con la domanda cautelare. Il giudice d’appello riteneva che il procedimento di nunciazione avesse natura unitaria e che la fase di merito era stata regolarmente instaurata con lo stesso ricorso introduttivo della fase cautelare. Poiché Ma.Eu. , M. , Ma. e L.L. , nella fase sommaria avevano già individuato la domanda, essi non avevano l’onere di riproporla in sede di merito, dovendosi ritenere ritualmente e validamente proposta, anche per la fase di merito quella proposta nella prima fase, conservando la introduzione del giudizio del ricorrente tutta la sua efficacia processuale e sostanziale verificatasi nella fase cautelare. Nel merito riteneva che la CTU avesse dimostrato che alcune delle lesioni erano state causate dalla demolizione del fabbricato di M.E. e che, a prescindere dalle fessurazioni, il fabbricato degli appellanti si era indebolito per effetto della demolizione. Considerando lo stato di vetustà del fabbricato, la Corte d’Appello di Venezia quantificava il valore delle opere in Euro 16.000,00 all’attivalità. Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.E. sulla base di cinque motivi resistono con controricorso Ma.Eu. , M. , Ma. e L.L. . In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’articolo 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 668 octies c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. per non avere Ma.Eu. , M. , Ma. e L.L. introdotto la fase di merito con citazione, dal momento che il ricorso per denuncia di nuova opera non conteneva la domanda di merito e, in particolare, non conteneva la domanda risarcitoria. Il ricorrente, argomentando la sentenza di questa Corte numero 7808/2013, richiamata dalla Corte d’Appello per affermare il principio secondo cui fase cautelare e fase di merito costituiscono fasi di un unico grado, rilevava che essa non si attagliava alla fattispecie in esame perché, nel caso scrutinato dalla Corte, il ricorso conteneva la domanda di merito, mentre, nel caso in esame, con la denuncia di nuova opera venivano richiesti solamente i provvedimenti cautelari e si rinviava per le richieste di carattere petitorio alla instauranda causa di merito . Il motivo è fondato. Giova premettere che le azioni nunciatorie ricadono sotto la disciplina del processo cautelare uniforme, in base al combinato disposto degli artt. 688 e 669-quaterdecies c.p.c Nella specie, poiché i ricorrenti, nel ricorso per denuncia di nuova opera, hanno premesso la qualifica di proprietari , la loro domanda cautelare era diretta ad assicurare ragioni di carattere petitorio e non possessorio sulla natura petitoria della domanda si è formato, quindi, il giudicato interno, non essendo stato proposto dalla parte vittoriosa ricorso incidentale condizionato. L’azione è stata introdotta con ricorso depositato il 23.3.2005 nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. 14.3.2005 numero 35 ma successiva alla L. 353/90. Il procedimento cautelare termina con la emissione dell’ordinanza, di accoglimento o di rigetto, all’esito della fase innanzi al giudice monocratico, ovvero di quella di reclamo al collegio. Il successivo processo di cognizione avente a oggetto il diritto cautelato ne rimane necessariamente separato, e richiede per la sua instaurazione una autonoma domanda giudiziale proposta nelle forme di rito e avente uno specifico contenuto di merito. Deriva da quanto precede, pertanto, che tale domanda non può essere vicariata da un provvedimento del giudice che ha emesso la misura cautelare, il quale disponga la prosecuzione del procedimento innanzi a sé, con le forme della cognizione ordinaria, per poi provvedere con sentenza sul diritto controverso. Cassazione civile, sez. II, 10/04/2015, numero 7260 L’articolo 669 octies, nel regime successivo alla L. 353/90 ed anteriore al D.L. 14.3.2005 numero 35 prevedeva espressamente l’obbligo di iniziare la causa di merito nel termine non inferiore a trenta giorni indipendentemente dalla natura anticipatoria del procedimento l’esclusione dell’obbligo di iniziare la causa di merito era prevista per tutti i provvedimenti anticipatori ivi compresi la denuncia di nuova opera e di danno temuto con la disciplina relativa al processo cautelare uniforme, introdotta con L. 14.5.2005 numero 80. Quanto al procedimento possessorio, nel vigore della L. 353/90 e prima dell’entrata in vigore della L. 14.5.2005 numero 80, la giurisprudenza aveva ritenuto che il procedimento possessorio fosse caratterizzato da una duplice fase la prima, di natura sommaria, limitata all’emanazione dei provvedimenti immediati la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie. Nell’ambito del procedimento possessorio, il giudice, con il provvedimento conclusivo della fase interdettale, doveva fissare l’udienza di prima trattazione del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell’articolo 183 c.p.c. v. Cass. Sez. Unumero 24-2-1998 numero 1984, Cass. 16-11-2006 numero 24388 Cass. 19-6-2007 numero 14281 . Quanto al il procedimento di nunciazione, caratterizzato da due fasi distinte, l’una cautelare e l’altra di merito, nel regime antecedente l’istituzione del giudice unico di primo grado, anche quando la fase di merito continuava innanzi ad un giudice diverso per ragioni di competenza per valore, non occorreva una nuova domanda, rimanendo sufficiente, valida ed efficacia quella iniziale. Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017 Cass. Civ., sez. 02, del 15/10/2001, numero 12511 . Dalle citate pronunce si ricava, a contrario, che, dopo l’istituzione del giudice unico di primo grado, è necessaria una domanda autonoma per iniziare il giudizio di merito. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il medesimo principio in relazione alle ipotesi in cui il giudizio di merito sia stato iniziato, a seguito di ricorso ex articolo 700 c.p.c. ed il giudice abbia dato corso al giudizio di merito in assenza della proposizione della relativa domanda. Cass. numero 12557/03 analogamente, Cass. nnumero 1603/01 e 4573/81 . Nel caso in esame, a seguito dell’erronea fissazione dell’udienza ex articolo 183 c.p.c. da parte del giudice di merito successiva all’emissione del provvedimento cautelare, gli attuali ricorrenti si sono costituiti con comparsa di costituzione e non con atto di citazione, così determinandosi una violazione del principio della domanda, che è causa di nullità per ragioni di ordine pubblico processuale e non nell’interesse peculiare delle parti essa riveste, pertanto, carattere assoluto e non relativo e non soggiace alla eccezione di parte ma è rilevabile d’ufficio dal giudice Cassazione civile, sez. II, 10/04/2015 numero 7260 . Nella comparsa di costituzione, essi hanno, peraltro, richiesto il risarcimento del danno che, nel ricorso introduttivo della fase cautelare avevano riservato di chiedere nella instauranda causa di merito . Appare evidente come la domanda di merito non possa essere sorretta dal ricorso cautelare, a maggior ragione nel caso in cui contenga ulteriori domande, ma debba essere introdotto con autonomo atto introduttivo, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 163 c.p.c Contemporaneamente non assume rilievo, ai fini della clausola generale di cui all’articolo 156, comma 3, c.p.c, la circostanza che la fase di cognizione, irritualmente disposta dopo l’adozione della misura anticipatoria richiesta, si sia svolta nel contraddittorio delle parti, perché questo ultimo mancava della previa postulazione di una domanda di merito. M.E. , sin dal suo primo atto di difesa ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla domanda risarcitoria, perché non proposta nella domanda introduttiva del giudizio di merito, né era contenuta nel ricorso per denuncia di nuova opera la sua linea difensiva si è protratta per tutto il giudizio, a nulla rilevando la sua partecipazione alle operazioni peritali ed allo svolgimento di attività difensiva, che, ferma restando la sua difesa in rito, era doverosa per ragioni di scrupolo difensivo. Non è di contrario avviso la pronuncia di questa Corte numero 7808/2013, richiamato dalla corte territoriale a fondamento della sua decisione, nella parte in cui afferma che il procedimento di enunciazione ha struttura unitaria e la fase di merito deve ritenersi instaurata con lo stesso ricorso introduttivo della fase cautelare, senza che occorra formulare una domanda in forma espressa la decisione della Corte aveva ad oggetto un giudizio introdotto in epoca anteriore alla L 353/90. L’affermazione del principio secondo cui nei procedimenti di enunciazione la fase cautelare e la fase di merito sono fasi di un unico grado del medesimo giudizio non ha carattere generale e si applica ai giudizi anteriori all’entrata in vigore della L. 353/90 ed ai procedimenti possessori antecedenti all’entrata in vigore della processo cautelare uniforme. L’affermazione relativa all’estensione del principio ai giudizi successivi all’istituzione del giudice unico di primo grado costituisce un obiter della decisione, peraltro non applicabile alla fattispecie esaminata dalla Corte, che, si ribadisce, aveva ad oggetto un giudizio anteriore alla L. 353/90. Né è pertinente il richiamo a Cassazione Civile numero 25630/2013, che ammette la proposizione di nuove domande nella fase di merito in quanto fase distinta da quella cautelare la decisione citata conferma il principio dell’autonomia delle fasi, prevedendo che le ulteriori domande, distinte da quelle introdotte nella fase nunciatoria, possano essere introdotte dopo l’emessione, o il rigetto, dei provvedimenti interinali. La mancanza della domanda introduttiva della fase di merito vizia l’intero processo e, con esso, la sentenza impugnata. L’accoglimento del primo motivo d’impugnazione assorbe l’esame delle restanti censure. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va cassata senza rinvio poiché il giudizio non poteva essere proseguito, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3 c.p.c Poiché la decisione della causa dipende da un error in procedendo determinato da un provvedimento del giudice del procedimento cautelare, ricorrono giusti motivi, in base all’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo ante vigente rispetto alla legge numero 69/09, per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di merito e del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata senza rinvio poiché il giudizio non poteva essere proseguito. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito e del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.