Azione revocatoria ordinaria di terzo: inammissibile per il successore a titolo particolare dell'autore dello spoglio a cui il possesso del bene sia stato trasferito

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima azione senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio mentre è esclusa l’esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 21492, depositata il 31 agosto 2018, si è occupata dell'impugnazione straordinaria qual è l'opposizione di terzo, definendone i profili di ammissibilità. La norma di cui all'art. 404 c.p.c., come noto, distingue due differenti ipotesi di impugnazione quella ordinaria, azionabile allorché la decisione pregiudichi i diritti dei terzi quella revocatoria che interviene nella differente ipotesi in cui la decisione impugnata sia l'effetto del dolo o della collusione delle parti a danno di determinati terzi. Il caso. Nella vicenda de qua una società proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva accolto la domanda di reintegra nel possesso promossa da una Società, quale detentrice qualificata del bene, in danno di altra Società, autrice dello spoglio, e relativa ad un'area industriale di cui essa quale attuale proprietaria, aveva subito gli effetti. Riferiva l'opponente che il compendio industriale era stato da lei acquistato dall'avente causa dall'originario legittimato passivo dell'azione possessoria. Riportava ancora che dopo l'emissione del provvedimento di reintegra il detentore qualificato aveva proseguito il giudizio, non specificando al Tribunale che l'area era stata frattanto trasformata e ceduta a terzi. L'opposizione era dichiarata inammissibile in primo grado. Il Tribunale infatti aveva qualificato l'opponente come soggetto avente causa da una delle parti del giudizio possessorio, avendo acquistato una parte del bene oggetto di reintegra. La decisione era così impugnata dinanzi alla Corte di Appello. L'appellante a suffragio della sua tesi sosteneva che il Tribunale erroneamente avesse qualificato la revocazione ex art. 404 c.p.c., comma 1, dovendosi invece ritenere che la stessa fosse stata intrapresa ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma 2. In buona sostanza ciò che l'azione mirava a censurare era il comportamento doloso del legittimato attivo l'azione possessoria il quale, pur consapevole delle trasformazioni del bene e dei trasferimenti di proprietà successivi, aveva portato ugualmente avanti il giudizio. La decisione era confermata anche in grado di appello. Il Giudice di seconde cure riteneva che l'azione revocatoria fosse carente dei requisiti previsti dalla norma ex art. 404 c.p.c. per l'accoglimento della speculare domanda, non potendo assumere rilievo la circostanza della trasformazione del bene intervenuta dopo l'acquisto, ritenendosi invece decisiva la successione a titolo particolare nel diritto in virtù dell'alienazione del compendio immobiliare. Il dolo e la collusione quali condotte necessariamente bilaterali. La pronuncia era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 404 c.p.c. censurandosi la decisione del Giudice di secondo grado, nella parte in cui stabiliva che l'opposizione di terzo revocatoria presupponesse comportamenti dolosi o collusivi di tutte le parti in danno dell'opponente, così escludendo che i medesimi comportamenti potessero assumere rilevanza giuridica ai fini del proponimento del giudizio di opposizione di terzo, ove consumati da una sola parte in danno dell'altra. La ricorrente sosteneva invece che il dolo non dovesse essere necessariamente bilaterale, ben potendo riferirsi ad una sola parte. Gli Ermellini hanno salvato la decisione di secondo grado confermando che lo strumento della revocazione non sia utilizzabile in concreto nelle ipotesi, come quella del caso di specie, ove il dolo sia stato consumato da una parte a danno dell'altra per la definizione della lite in senso a se favorevole. Parimenti è stato statuito che non si attaglia al caso specifico l'ipotesi della collusione che ricorre allorché vi sia un accordo tra le parti finalizzato ad arrecare un danno al terzo. La prova del rapporto di causalità tra il dolo o la collusione e l'esito del giudizio. Specificavano ancore i Giudici della Cassazione che per la configurazione del dolo o della collusione, il terzo avrebbe dovuto dimostrare il rapporto di causalità tra gli stessi e la decisione, così provando che l'esito del giudizio, senza quei comportamenti, sarebbe stato differente. Nella vicenda in esame la ricorrente lamentava che la parte attrice del giudizio possessorio, a fronte di un'ordinanza del 2006, con cui era stata disposta la reintegrazione nel possesso, avesse atteso il 2010 per precisare le conclusioni del merito, dopo che il bene oggetto di spoglio era stato dapprima trasferito ad un soggetto e dopo a lei, per poi essere anche trasformato. La Cassazione nella fattispecie concreta ha ravvisato un comportamento collusivo in danno della controparte e non già del terzo. Il successore a titolo particolare non è terzo rispetto al giudizio possessorio. Per altro verso i Giudici di nomofilachia hanno escluso anche l'esistenza di un rapporto di terzietà dell'opponente in relazione al giudizio possessorio. Invero, la successione dell'opponente era qualificata anche dalla Cassazione a titolo particolare nessun rilievo gli Ermellini conferivano infatti alla circostanza secondo cui, al momento dell'acquisto del compendio industriale era stata sottaciuta all'opponente, l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti del giudizio possessorio oltre alla pendenza del medesimo giudizio possessorio. I giudici di nomofilachia evidenziavano infatti che si trattava di vicende attratte nell'alveo dei rapporti contrattuali di compravendita, che avrebbero al più potuto attivare dei meccanismi di responsabilità tra i contraenti. La conferma del precedente orientamento espresso dalla Cassazione. La Cassazione confermava così il principio di diritto già enunciato in suoi precedenti secondo il quale, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, essendo effettivo titolare del diritto in contestazione, potendo quindi proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante cause, così escludendosi per lui l'opposizione di terzo. Nella pronuncia è stato altresì evidenziato che tale principio non subisce deroghe neppure nel caso in cui il possesso sia stato trasferito dall'autore dello spoglio ad altro soggetto durante il giudizio di reintegrazione, anche in questa ipotesi, come nel caso di specie, l'avente causa resta legittimato passivo dell'esecuzione forzata della sentenza pronunciata nei confronti del suo avente causa. Il ricorso si chiudeva quindi con il rigetto delle domande proposte.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 febbraio – 31 agosto 2018, n. 21492 Presidente Correnti – Relatore Giannaccari FATTO Con atto di citazione ex articolo 404 c.p.c., la Toscopetrol s.p.a. proponeva opposizione avverso la sentenza del Tribunale di Livorno numero 19/2010, che aveva accolto la domanda di reintegra nel possesso di un compendio industriale sito in omissis proposta dalla Petrol Gestioni s.r.l. nei confronti della Feder Petroli International s.p.a. Esponeva l’opponente di aver acquistato il compendio industriale dalla Feder Petroli Green Road s.r.l., al quale era stato conferito nel 2006 dalla Feder Petroli International s.p.a. Deduceva che l’azione di reintegra era stata proposta dalla Petrol Gestion s.r.l. in qualità di detentore qualificato e che dopo la concessione del provvedimento di reintegra, la Petrol Gestioni s.r.l. aveva proseguito il giudizio, sottacendo al Tribunale che l’area era stata radicalmente trasformata e trasferita a terzi. Il Tribunale di Livorno, con sentenza dell’8.11.2012 dichiarava inammissibile l’opposizione di terzo di Toscopetrol perché carente di legittimazione a proporre opposizione ex articolo 404 c.p.c., siccome avente causa di una delle parti e, segnatamente della Feder Petroli International s.p.a., avendo acquistato parte del bene oggetto di reintegra da FEder Petroli Green Road s.r.l., cui la predetta Feder Petroli International s.p.a. lo aveva conferito. Veniva interposto appello dalla Toscopetrol s.p.a., che censurava la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva qualificato l’azione di opposizione per revocazione ai sensi dell’articolo 404 comma 1 c.p.c., mentre dall’atto introduttivo emergeva come l’azione fosse volta a censurare il comportamento doloso della Petrol Gestioni s.r.l., che, ben conscia delle trasformazioni apportate al bene, dei trasferimenti di proprietà e, nonostante gli accordi con la Feder Petroli International s.p.a. e la Feder Petroli Green s.r.l., aveva proseguito il giudizio possessorio, conclusosi con la sentenza che accoglieva la domanda di reintegra. Deduceva, inoltre, che erroneamente il Tribunale aveva ravvisato una successione a titolo particolare, sebbene la Toscopetrol avesse agito come detentore qualificato. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c. del 26.11.2013, confermava la decisione del primo giudice. Riteneva la corte territoriale che, pur non avendo la Toscopetrol indicato espressamente se l’opposizione di terzo fosse ordinaria ex articolo 404 comma 1 c.p.c. o revocatoria ex articolo 404 comma 2 c.p.c., dal contesto dell’atto appariva evidente che si trattava di opposizione ordinaria, in quanto il pregiudizio derivava dall’acquisto di un bene oggetto della tutela possessoria. La corte territoriale riteneva inammissibile la domanda di opposizione poiché Toscopetrol non era titolare di un diritto autonomo ma avente causa di una delle parti. Né era rilevante, ai fini della qualificazione dell’azione la circostanza che la Petrol Gestioni fosse a conoscenza che la spoliante Feder Petroli International s.p.a. avesse trasferito il bene alla Feder Petroli Green Road s.r.l., per aver proposto azione revocatoria proprio in relazione a detto trasferimento osservava la corte territoriale come l’opposizione di terzo revocatoria presupponga che la sentenza sia frutto di comportamenti dolosi a collusivi delle parti ai danni del terzo, che, nella fattispecie, non erano ravvisabili. Il giudice d’appello riteneva infondata l’ulteriore doglianza basata sul rilievo che il bene acquistato dalla Toscopetrol fosse diverso dal bene oggetto di spoglio in quanto radicalmente trasformato, poiché al momento dell’esecuzione non vi era un compendio industriale destinato alla distillazione del catrame e del carbon fossile ma una stazione di deposito costiero di oli vegetali di proprietà e nel possesso della Toscopetrol s.p.a. Secondo la corte territoriale, il dato decisivo era costituito dalla successione a titolo particolare nel diritto controverso e non delle trasformazioni intervenute dopo l’acquisto del bene. Infine, non rilevava la circostanza che la tutela possessoria a favore di Petrol Gestioni s.r.l. fosse basata su una situazione di detenzione qualificata per aver concluso un contratto di locazione con la Federpetroli International s.p.a mentre la Toscopetrol era proprietaria esclusiva del bene oggetto di spoglio, in quanto la successione a titolo particolare nel diritto controverso ha carattere formale e prescinde dalla natura, reale o personale, dell’azione fatta valere tra le parti originarie. Per la cassazione della sentenza ricorre la Toscopetrol s.p.a. sulla base di due motivi di ricorso resiste con controricorso la Petrol Gesttioni s.r.l. mentre la curatela del Fallimento di Feder Petroli International s.p.a. non ha svolto attività difensiva. In prossimità dell’udienza, la Toscopetrol s.p.a. ha presentato memoria illustrativa ai sensi dell’articolo 378 c.p.c Diritto Con il primo motivo di ricorso la Toscopetrol s.p.a censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 404 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto che l’opposizione di terzo revocatoria presupponga comportamenti dolosi o collusivi di tutte le parti in danno dell’opponente e non di una sola parte in danno dell’altra. Invece, sostiene la ricorrente, il dolo deve essere riferito ad una parte soltanto mentre la collusione presuppone un accordo tra le parti del giudizio, sicché nella specie, il dolo era riferibile solo alla Petrol Gestioni s.r.l., che era a conoscenza dei trasferimenti della proprietà del bene, del suo frazionamento e della sua radicale trasformazione. Il motivo non è fondato. L’opposizione di terzo revocatoria presuppone che la sentenza sia l’effetto di comportamenti dolosi o collusivi delle parti in danno del terzo, avente causa o creditore di una delle parti detto rimedio, pertanto, non è esperibile ove tali comportamenti siano stati posti in essere da una parte in danno dell’altra per la definizione, in suo favore, della lite comma 9500/2003 . Il dolo e la collusione considerati dall’articolo 404 comma 2 sono concetti distinti mentre il primo, che non si esaurisce nella preordinazione di atti positivi volti a danneggiare il terzo ma può estrinsecarsi anche in omissioni, può provenire anche da una sola delle parti, la collusione consiste, invece, in un accordo, fra queste e a danno del terzo, che può essere anche tacito ed aver luogo sia prima che nel corso della lite Cassazione civile, sez. II, 10/03/1994, n. 2323 . In ogni caso, il dolo presuppone la prospettazione da parte del terzo opponente che la sentenza sia l’effetto di un comportamento doloso della parte in suo danno. È necessario, cioè che il terzo dimostri, oltre alla sussistenza del dolo o della collusione, il rapporto di causalità fra tali elementi e il contenuto della decisione, rapporto che può dirsi esistente purché il comportamento processuale fraudolento abbia determinato statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto comma 4123/1990 . La Toscopetrol s.r.l. ha rappresentato la illegittimità dell’esecuzione della sentenza di reintegra nel possesso intrapresa dalla Petrol Gestioni s.r.l. nei suoi confronti, sul presupposto che il compendio era stato trasferito dalla Feder Petroli International s.p.a. alla Feder Petroli Green Road s.r.l., posto che avverso tale conferimento aveva proposto azione revocatoria. La ricorrente si duole della circostanza, che, a fronte di un’ordinanza che disponeva la reintegra nel possesso in favore della Petrol Gestioni s.r.l. nel 2006, dopo i trasferimenti del compendio immobiliare dalla società spoliatrice Feder Petroli International s.p.a. alla Feder Petroli Green s.r.l. con le conseguenti trasformazioni del bene, la Petrol Gestioni abbia atteso fino al 2010 per precisare le conclusioni in ordine al merito possessorio. Appare evidente che, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, dalla stessa prospettazione dei fatti, il comportamento collusivo è ravvisabile nei confronti della controparte e non del terzo, ovvero della Toscopetrol. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente allega la violazione dell’articolo 111 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale afferma che la Toscopetrol s.p.a. era succeduta a titolo particolare nel diritto controverso e, per tale ragione, era destinataria del provvedimento di reintegra nel possesso emesso nei confronti della Federpetroli s.p.a. La ricorrente assume che il bene era materialmente e giuridicamente diverso per estensione dell’area e per caratteristiche costruttiva, e che al momento dell’acquisto era stata taciuta dalla venditrice l’esistenza di un contratto di locazione, stipulato nel 2005, tra la Feder Petroli International s.p.a. e la Petrol Gestioni s.r.l. Inoltre, l’ambito di applicazione dell’articolo 111 c.p.c. sarebbe limitata alla successione nei rapporti giuridici e non di fatto e non troverebbe applicazione per le azioni possessorie. Il motivo non è fondato. Ai sensi dell’articolo 404 c.p.c. sono legittimati a proporre l’azione di opposizione i titolari di un diritto autonomo ed incompatibile con quello affermato nella sentenza e non i successori a titolo particolare ai sensi dell’articolo 111 c.p.c Lo stesso addii comma 3 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare possa intervenire o essere chiamato in causa nel processo e, se le parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può essere estromesso. Infine l’articolo 11 comma 4 c.p.c. stabilisce che la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega i suoi effetti contro il successore a titolo particolare ed è da questi impugnabile, salvo le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e la trascrizione. Nella specie vi è stata una successione a titolo particolare nel diritto controverso, avendo la Tosco Petrol s.p.a. acquistato il compendio industriale dalla Feder Petroli Green Road s.r.l., al quale era stato conferito nel 2006 dalla Feder Petroli International s.p.a., destinataria del provvedimento di reintegra nel possesso. A nulla rileva la circostanza che la Toscopetrol s.p.a non fosse a conoscenza del procedimento possessorio, trattandosi di profili che hanno rilievo nei rapporti con la venditrice, ai fini delle azioni contrattuali nascenti dalla vendita. Va, pertanto, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l’effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell’impugnazione proposta dall’avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com’è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest’ultimo, mentre è esclusa l’esperibilità da parte sua dell’opposizione ordinaria di terzo ex articolo 404 comma 1 c.p.c. Cassazione civile, sez. I, 11/05/2007, n. 10876 . Tale principio non trova deroga nemmeno nelle ipotesi in cui il possesso sia passato dall’autore dello spoglio ad un avente causa nel corso del giudizio di reintegrazione anche in questo caso, l’avente causa è legittimato passivo all’esecuzione forzata della sentenza pronunciata in detto giudizio, in quanto la sentenza è efficace nei suoi confronti a norma del comma 4 dell’articolo 111 c.p.c. ed egli è il soggetto che può realizzare spontaneamente o, in difetto, subire l’attività oggetto dell’esecuzione Cassazione civile, sez. III, 31/05/2005, n. 11583 Cass. 14 giugno 2001 n. 8056 . Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 5200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.