Non c’è rappresentanza processuale senza rappresentanza sostanziale

La rappresentanza processuale, intesa quale potere di agire ovvero di resistere in giudizio per il dominus nonché di conferire, in suo nome, la procura al difensore, può essere attribuita ad un terzo solo congiuntamente alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio. Laddove la rappresentanza, in violazione di tale principio, sia stata attribuita con riferimento alla sola sfera processuale sarà da considerarsi invalida. Ciò comporta la conseguente invalidità della procura alle liti rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

È quanto stabilito dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 20432/18 depositata il 2 agosto. Il caso. Con ricorso depositato il 10.07.2014 l’avvocato S.N., in qualità di procuratore ad negotia di Z.B., a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 13049/14 con la quale era stato cassato con rinvio il decreto n. 927/2011 della Corte d’Appello di Perugia, riassumeva innanzi la Corte territoriale il giudizio volto ad ottenere l’equa riparazione del danno sofferto a causa della irragionevole durata di un processo. Il giudizio di rinvio si concludeva con il decreto n. 2566/16 con cui si addiveniva all’affermazione della violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà CEDU ratificata in Italia con la l. n. 848/1955. Il Giudice del rinvio accoglieva la domanda di equa riparazione relativa al ritardo maturato su un precedente giudizio di equa riparazione c.d. equa su equa determinando la somma spettante a Z.B. e condannando il Ministero della Giustizia alle spese dei vari gradi di giudizio. Il dicastero, con un unico motivo di ricorso, ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 112 e 303 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. perché il Giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione con la quale il Ministero aveva rilevato la mancanza di allegazione, da parte di S.N., della procura ad negotia sulla cui base egli pretendeva di agire per la riassunzione del giudizio. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. La procura sostanziale e la rappresentanza processuale volontaria. È costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello per il quale il procuratore ad negotia risulta essere abilitato sia a stare in giudizio in nome del mandante quale rappresentante processuale ai sensi dell’art. 77 c.p.c. , sia a nominare un difensore dato che allo stesso spetta l’esercizio di tutti i poteri e facoltà spettanti al mandante inerenti e necessari all’esecuzione del mandato ricevuto, spetterà altresì la facoltà, da parte del mandatario, di instaurare un giudizio e di conferire i corrispondenti poteri ad un difensore ex multis Cass. ord. n. 26909/17 . A riguardo, tuttavia si necessita di una precisazione. Leggendo con attenzione l’art. 77 c.p.c. si evince come il potere rappresentativo di tipo sostanziale è sì necessario, ma da solo non sufficiente affinché al rappresentante spetti altresì la legittimazione processuale. In altri termini, il rappresentante volontario non può agire come tale anche nel processo salvo apposita procura il potere di stare in giudizio in nome del rappresentato, cioè, deve essere espressamente conferito. Affinché si possa avere rappresentazione processuale, in definitiva, è indispensabile ed essenziale che il soggetto sia già o anche rappresentante di tipo sostanziale. A tal proposito l’art. 77 c.p.c. è chiaro si legge, infatti, che il destinatario del potere di stare in giudizio può essere il procuratore generale ovvero quello preposto a certi affari sono fatti salvi, è d’uopo ricordare, gli atti urgenti, le misure cautelari, giudizi avente come parte chi non ha residenza/domicilio nella Repubblica e l’institore . Non c’è rappresentanza processuale senza quella sostanziale. In tema di rappresentanza processuale, quindi, il potere rappresentativo può essere riconosciuto solamente a colui che sia investito altresì del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio . Da ciò deriva che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto concernente la regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite, come ben si può intuire, del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo ex multis Cass. SSUU n. 4248/16 . Nel caso di specie, dalla depositata procura ad negotia nel giudizio di merito, non si desume che Z.B. abbia inteso nominare S.N. suo rappresentante sostanziale generale” e dunque che lo abbia investito al contempo del potere di rappresentanza processuale volontaria. Il mandato de quo agitur non integra una procura sostanziale avente portata generale e omnicomprensiva né con predetto mandato Z.B. risulta aver voluto nominare l’avvocato S.N. suo rappresentante sostanziale” speciale ovvero suo rappresentante con specifico riferimento al processo per la pretesa risarcitoria circa l’irragionevole durate del processo di cui era parte. Il mandato conferito, infatti, identificava e perimetrava solo l’ambito oggettivo del potere rappresentativo conferito. In definitiva, il potere di rappresentanza processuale, con le correlative facoltà ad essa collegate tra cui la possibilità di nominare dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di un potere di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotti in giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 22 marzo – 2 agosto 2018 n, .20432 Presidente Pettiti – Relatore Oliva Fatti di causa Con ricorso depositato il 10.7.2014 S.N. , nella qualità di procuratore ad negotia di Z.B. , riassumeva il giudizio innanzi la Corte di Appello di Perugia a seguito della sentenza della S.C. numero 13049/2014, con la quale era stato cassato il decreto della Corte territoriale numero 927/2011, che a sua volta aveva respinto una domanda volta ad ottenere l’equa riparazione del danno sofferto a causa della durata irragionevole di una controversia danno scaturente dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con Legge numero 848/1955. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello riteneva l’ammissibilità della domanda di equa riparazione relativa al ritardo maturato su precedente giudizio di equa riparazione cd. equa su equa” ed accoglieva la domanda, determinando la somma dovuta per l’equa riparazione relativamente alla durata del giudizio presupposto e condannando il Ministero alle spese dei vari gradi. Interpone ricorso avverso tale decisione il Ministero della Giustizia affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso Z.B. . Nessuna delle parti ha depositato memoria. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero lamenta la violazione degli artt. 112 e 303 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. perché il giudice di merito avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccezione con la quale il dicastero aveva rilevato la mancata allegazione, da parte dello S. , della procura ad negotia sulla cui base quegli pretendeva di agire per la riassunzione del giudizio. Va premesso che la procura ad negotia era stata depositata in atti del giudizio di merito sin dal 7.12.2012, come tra l’altro dedotto a pag.4 del controricorso. Come già rilevato da questa sezione in fattispecie analoghe, decise con le ordinanze numero 26744/2017, numero 26745/2017, numero 26908/2017 e numero 26909/2017, questa Corte ha effettivamente affermato il principio secondo cui Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro Censore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad negotia -non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte Cass. Sez. 3, Sentenza numero 1756 dell’8/02/2012, Rv.621422 conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza numero 26365 del 29/12/2010, Rv.615348 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 16736 del 09/08/2005, Rv. 583927 . Tuttavia, è da escludere che con il mandato speciale allegato in atti del giudizio lo Z. abbia inteso nominare lo S. suo rappresentante sostanziale generale e dunque che lo abbia investito in pari tempo del potere di rappresentanza processuale volontaria. Alla stregua della sua letterale e logica formulazione, infatti, il mandato speciale de quo agitur non integra una procura sostanziale avente portata generale e omnicomprensiva. Né può ritenersi che con il predetto mandato il resistente abbia nominato l’avvocato S.N. suo rappresentante sostanziale speciale ovvero suo rappresentante con specifico riferimento alla pretesa risarcitoria ex lege numero 89/2001 correlata all’irragionevole durata del giudizio presupposto. Detto mandato, infatti, contiene soltanto un riferimento, invero assolutamente generico ed indifferenziato, a tutte le cause civili promosse e da promuovere in qualsiasi grado di giudizio contro l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e contro il Ministero della Giustizia anche per esperire il ricorso avanti alle Corti di Appello competenti per l’equo indennizzo previsto dalla legge numero 89/01 , che evidentemente identifica l’ambito oggettivo del potere rappresentativo conferito dalla parte al procuratore. Di conseguenza, la facoltà di nominare altri avvocati, contenuta nella procura speciale in esame, non può che essere apprezzata con riferimento, appunto, ai limiti oggettivi del mandato, che è idoneo ad esplicare i suoi effetti solo nell’ambito della rappresentanza volontaria processuale. La ricostruzione è coerente con il dettato dell’articolo 77 c.p.c., posto che Il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, talché neppure il rappresentante legale di una società di capitali può conferire ad un terzo una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo Cass. Sez. U, Sentenza numero 8681 dell’08/08/1995, Rv.493600 conf. Cass. Sez.U, Sentenza numero 5655 del 09/06/1998, Rv.516214 Cass. Sez. 1, Sentenza numero 19528 del 29/09/2004, Rv.577412 Cass. Sez. L, Sentenza numero 13054 del 01/06/2006, Rv.589865 Cass. Sez. 1, Sentenza numero 43 del 03/01/2017, Rv.643016 ed anche Cass. Sez. 1, Sentenza numero 1578 del 14/02/1995, Rv.490425, secondo cui La rappresentanza processuale, intesa come potere di agire o resistere in giudizio per il dominus e, in tale quadro, di conferire, in suo nome, la procura al difensore rappresentanza a cui si riferisce l’articolo 77 cod. proc. civ. può essere attribuita ad un terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio. La rappresentanza che, in violazione di tale principio, sia stata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è invalida e comporta l’invalidità della procura alle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio” . L’inosservanza dell’articolo 77 c.p.c. comporta il difetto della legitimatio ad processum in capo al rappresentante esclusivamente processuale Cass. Sez. 3, Sentenza numero 16274 del 31/07/2015, Rv.636619 conf. Cass. Sez. U, Sentenza numero 24179 del 16/11/2009, Rv.610170 e quindi la nullità della procura alle liti da costui rilasciata a terzi Cass. Sez.1, Sentenza numero 1578 del 14/02/1995, Rv.490425 conf Cass. Sez.L, Sentenza numero 821 del 27/01/1998, Rv.511987 ed il difetto di ius postulandi in capo all’abogado Sabrina Mastropaolo ed all’avvocato Andrea Belardinelli, officiati dallo S. ai fini della riassunzione del giudizio. Ciò comporta l’invalidità della costituzione, in sede di riassunzione, del rapporto processuale. L’accertamento relativo alla legitimatio ad processum del rappresentante, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto. In conseguenza di quanto esposto, il ricorso va accolto, la decisione va cassata senza rinvio e il giudizio dichiarato estinto a fronte della mancata tempestiva riassunzione nel termine di legge. Le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente, posto il principio per cui In tema di spese ove l’insorta controversia in ordine alla estinzione del processo venga decisa con sentenza, non trova applicazione la regola di cui all’articolo 310, ultimo comma c.p.c., ma riprendono vigore i principi sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, il criterio della soccombenza, sebbene limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all’estinzione Cass. Sez. 6, Sentenza numero 533 del 14/01/2016, Rv. 638488 e Cass. Sez. 2, Sentenza numero 1513 del 26/01/2006, Rv. 587106 . P.Q.M. La corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata e condanna il resistente alle spese del giudizio, che liquida in Euro 800 per il giudizio di merito in Euro 900 per il presente grado, oltre spese prenotate a debito.