Ordinanza di assegnazione del credito e possibilità di compensazione

Dal momento in cui si verifica la modificazione soggettiva dell’obbligazione, in seguito all’emissione dell’ordinanza di assegnazione di un credito vantato dal debitore della creditrice assegnataria nei confronti di un terzo creditore, è possibile la compensazione dei crediti di quest’ultimo verso l’assegnataria.

Così la Cassazione con ordinanza n. 17441/18, depositata il 4 luglio. Il fatto. La creditrice, dopo aver ottenuto l’ordinanza di assegnazione del credito vantato dal suo debitore nei confronti della Banca Nazionale Lavoro provvedeva ad intimare precetto a quest’ultima. Successivamente la BNL proponeva opposizione a precetto opponendo in compensazione un proprio credito verso la creditrice stessa, provato da decreto ingiuntivo. I Giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, accoglievano l’opposizione, dichiarando la compensazione dei crediti. La decisione di merito è impugnata per cassazione dalla creditrice assegnataria. Nel ricorso per cassazione la ricorrente contesta la sentenza di merito nella parte in cui si afferma che l’ordinanza di assegnazione operi l’immediato trasferimento del credito spettante verso il terzo dal debitore esecutato al creditore pignorante, operando come una datio in solutum ex art. 1198 c.c. . Sul punto sostiene la ricorrente che il credito si trasferisce in favore del creditore pignorante solo con il pagamento ed esso non è compensabile con il credito di BNL verso il creditore assegnatario in quando fino a quel momento il rimane un credito del debitore pignorato in favore di BNL. Modificazione soggettiva dell’obbligazione. Per risolvere la questione la Cassazione ricorda che con l’ordinanza di assegnazione si verifica una modificazione soggettiva del rapporto , in quanto il creditore diventa titolare del credito che prima il debitore esecutato vantava verso il terzo creditore mentre il credito sarà soddisfatto solo nel momento del pagamento . Da ciò consegue che con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione il terzo, che a sua volta è creditore del creditore assegnatario, può opporre il proprio credito in compensazione. Per questi motivi, secondo la Suprema Corte, nella sentenza impugnata non vi è nessuna violazione di legge in quanto la banca legittimamente ha opposto al creditore i suoi crediti nel momento in cui è avvenuta la modificazione soggettiva dell’obbligazione, anche se tali crediti si sono formati precedentemente all’ordinanza di assegnazione. In conclusione la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 29 maggio – 4 luglio 2018, n. 17441 Presidente Amendola – Relatore Rubino Fatto e diritto Rilevato che 1. Le Carpenterie N. di R.N. propongono ricorso per cassazione contro Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., avverso la sentenza n. 707/2016, depositata il 3.10.2016 dalla Corte d’Appello di Cagliari, notificata l’8.11.2016, regolarmente depositata in copia notificata. 2. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti. 4. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso. 2.Le Carpenterie ottenevano una ordinanza di assegnazione del credito vantato dal loro debitore Consorzio Elmas 2k, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro. Provvedevano quindi ad intimare precetto alla BNL. Proponeva opposizione a precetto la BNL, opponendo in compensazione il proprio credito verso le Carpenterie, portato da un decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Cagliari accoglieva l’opposizione, dichiarando la compensazione dei due crediti. La sentenza di appello confermava quella di primo grado. 3. La ditta individuale Carpenterie N. di R.N. propone ricorso per cassazione deducendo la violazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 112,132,546 e 547 c.p.c. degli artt. 1198, 1241, 1242, 2909, 2913, 29176 e 2928 c.c., nonché l’esistenza del vizio di omessa, insufficiente o apparente motivazione. Contesta la sentenza impugnata laddove essa afferma che l’ordinanza di assegnazione operi l’immediato trasferimento del credito spettante verso il terzo dal debitore esecutato al creditore pignorante, operando come una datio in solutum, ex art. 1198 c.c. Precisa che, proprio perché opera come una datio in solutum, il credito si trasferisce in favore del creditore pignorante solo con il pagamento in favore dello stesso e quindi che fino a quel momento esso rimane un credito del debitore pignorato in favore di BNL, non compensabile con il credito di BNL verso il creditore assegnatario. Inoltre, il ricorrente afferma che l’accoglimento della eccezione di compensazione contrasta con il giudicato costituito dalla ordinanza di assegnazione, che copre il dedotto e il deducibile, ed in particolare copre anche il credito di cui al decreto ingiuntivo ottenuto da BNL prima della ordinanza di assegnazione, che avrebbe dovuto esser fatto valere in sede di formazione del titolo esecutivo nel pignoramento presso terzi. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata afferma che - con l’ordinanza di assegnazione, il creditore diventa titolare del credito che fino ad allora il debitore esecutato vantava verso il terzo creditore, nel senso che si verifica da quel momento una modificazione soggettiva del rapporto, mentre il credito sarà soddisfatto solo nel momento del pagamento - per cui, dall’emissione dell’ordinanza di assegnazione e certamente non prima il terzo, se a sua volta fosse creditore del creditore assegnatario, gli può opporre il proprio credito in compensazione. Nessuna violazione di legge è presente nella sentenza impugnata, in quanto prima della emissione della ordinanza di assegnazione la Carpenteria, assegnataria, non era ancora creditrice del terzo pignorato BNL solo a seguito della emissione della ordinanza si è operata la modifica soggettiva del credito e quindi nel corso del pignoramento presso terzi il terzo dichiarante nulla avrebbe potuto dire in merito ai suoi rapporti con il terzo creditore, avrebbe potuto dichiarare solo se effettivamente era a sua volta debitore o meno del debitore pignorato Consorzio Elmas e quindi avrebbe potuto rendere una dichiarazione negativa o parzialmente positiva in relazione ai suoi crediti verso il debitore, non verso il terzo. Con l’ordinanza di assegnazione si verifica la modificazione soggettiva dell’obbligazione, in quanto cambia il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere al fine di liberarsi dall’obbligazione, con la sostituzione dell’assegnatario all’originario creditore. Da questo momento, e prima di procedere al pagamento, la banca terzo pignorato può legittimamente opporre al creditore i suoi crediti nei confronti dell’originario creditore anche se formatisi precedentemente alla ordinanza di assegnazione, perché la coesistenza di contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato consegue alla ordinanza di assegnazione e si verifica in conseguenza di essa. Nulla del resto ha contestato la Carpenteria ricorrente sulla esistenza e sull’ammontare del credito di BNL portato da decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato , la sua contestazione essendo stata relativa solo al fatto che esso non fosse più opponibile in compensazione. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva svolta dall’intimata in questa sede. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.