La nullità sanabile della sentenza sottoscritta dal solo estensore

Ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c., la nullità della sentenza soggetta ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di tali mezzi d'impugnazione ma questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del Giudice.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 17193/18 depositata il 2 luglio, la quale accoglie il ricorso nel caso di specie, avente ad oggetto la richiesta del ricorrente di deduzione della nullità della sentenza d’appello perché priva della sottoscrizione del Presidente del Collegio giudicante. La nullità della sentenza. Con sentenza, Sezioni Unite, n. 11021/2014, il Collegio ha stabilito che la sentenza pronunciata da un organo giudiziario collegiale, quando sia sottoscritta solo dall’estensore ma non dal presidente o viceversa , è un provvedimento affetto da nullità sanabile, ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c. . Va da sé che tale nullità deve essere fatta valere con gli appositi mezzi di impugnazione e tale dichiarazione di nullità, nella fattispecie, avendo ad oggetto la sentenza d’appello impone alla Corte territoriale di esaminare ex novo il gravame proposto in giudizio senza limitarsi solo ad apporre la sottoscrizione mancante.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 23 gennaio – 2 luglio 2018, n. 17193 Presidente Amendola – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2013 la società CAMU di B.M. & amp C. s.n.c. d’ora innanzi, per brevità, la Camu convenne dinanzi al Tribunale di Trento la mutua assicuratrice ITAS Mutua d’ora innanzi, per brevità, la Itas , esponendo che - aveva stipulato con la Itas un contratto di assicurazione della responsabilità civile - in esecuzione di un contratto di appalto, stipulato col Comune di omissis , aveva realizzato parte di un impianto per lo sfruttamento dell’energia idroelettrica - tale impianto era rimasto danneggiato durante il collaudo, e per ripararlo aveva sostenuto la spesa di Euro 112.891,84 - l’assicuratore aveva rifiutato di indennizzare tale spesa. La Itas si costituì negando che il sinistro rientrasse nella copertura assicurativa. 2. Con sentenza 17.10.2014 n. 1075 il Tribunale di Trento accolse la domanda. Con sentenza 27.1.2016 n. 29 la Corte d’appello di Trento rigettò l’appello della Itas. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Itas, con ricorso fondato su due motivi. Ha resistito la Camu con controricorso illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c Deduce la nullità della sentenza d’appello, perché priva della sottoscrizione del presidente del collegio giudicante. 1.2. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che la sentenza pronunciata da un organo giudiziario collegiale, quando sia sottoscritta solo dall’estensore ma non dal presidente o viceversa , è un provvedimento affetto da nullità sanabile, ai sensi dell’art. 161, comma primo, c.p.c. Sez. U, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014 . Tale nullità, ovviamente, deve essere fatta valere con gli appositi mezzi di impugnazione, in virtù del generale principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione. Se fatta valere col ricorso per cassazione, ne segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito. Va da sé che la dichiarazione di nullità, travolgendo l’intera sentenza d’appello, imporrà alla Corte d’appello di esaminare ex novo il gravame proposto dalla ITAS, senza limitarsi ad apporre unicamente la sottoscrizione mancante. 2. Il secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1229, 1341, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1369 C.C Deduce, al riguardo, che l’art. 32, punto 6 , delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato tra la Itas e la Camu escludeva dalla copertura la responsabilità dell’assicurata per danni causati alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori . Nel caso di specie il danno era stato causato per l’appunto ad una di queste opere, sicché la garanzia assicurativa non si sarebbe dovuta ritenere efficace. La Corte d’appello, invece, confermando la decisione del Tribunale ritenne nulla la suddetta clausola, perché delimitatrice della responsabilità dell’assicuratore, senza che fosse stata previamente approvata per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c Tale valutazione sarebbe secondo la ricorrente erronea, in quanto prescinde sia dal contenuto oggettivo della clausola, sia dal suo coordinamento con le altre pattuizioni contrattuali, sia col suo scopo. Tutti e tre questi elementi, conclude la ricorrente, avrebbero dovuto indurre la Corte d’appello a ritenere che quella clausola costituiva un patto di delimitazione del rischio, e quindi dell’oggetto del contratto, e non un patto di limitazione della responsabilità dell’assicuratore. 2.2. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo. 3. Le spese. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. - accoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.