Gli oneri del notificante se il difensore della controparte si trasferisce in un nuovo studio

Il notificante, quando è possibile conoscere lo studio nel quale si è trasferito il difensore della controparte, ha l’onere di accertare l’effettivo domicilio e, per questo motivo, non è giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso.

Così la Cassazione con sentenza n. 16819/18, depositata il 26 giugno. Il caso. La Corte d’Appello di Firenze, per ciò che rileva, accoglieva parzialmente l’appello delle interessate e disponeva l’integrale compensazione delle spese di lite riferite alla domanda di risarcimento danno promossa nel primo grado di giudizio dalle medesime nei confronti di una azienda ospedaliera. Nel merito, però, la Corte territoriale, confermando la decisione di prime cure, evidenziava che tale istanza, avente ad oggetto il danno subito in conseguenza della compromissione del rapporto parentale per inesatta esecuzione delle prestazioni sanitarie della struttura, fosse priva di fondamento. La decisione di merito è impugna per cassazione dalle appellanti, ma prima di analizzare il merito della controversia la Suprema Corte si è occupata dell’eccezione di inammissibilità del ricorso avanza dall’azienda ospedaliera costituitasi come controricorrente. Trasferimento del difensore di controparte e oneri del notificante. In particolare la controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso in ragione della tardività della relativa notificazione. Secondo la Cassazione l’eccezione è fondata in quanto le ricorrenti non hanno adempiuto all’onere di documentare adeguatamente, per giustificare il mancato rispetto del termine lungo per impugnare, che l’esito negativo della prima notificazione fosse dovuto all’impossibilità di accertare il trasferimento dello studio del difensore delle controparte. Ciò in applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, richiamati nella sentenza in commento, secondo i quali il ricorso notificato tempestivamente presso il precedente indirizzo del difensore della controparte, nonostante la conoscenza o conoscibilità del trasferimento in altro studio, è inammissibile in quanto non può essere applicato il principio secondo il quale è legittima la ripresa del procedimento notificatorio in esito all’insuccesso di un precedente tentativo di notificazione, che postula la non imputabilità al richiesta della mancata esecuzione della precedente notificazione . Infatti se il difensore esercita le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale al quale è professionalmente assegnato, il notificante ha l’onere di accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento . In conclusione la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato i ricorrente al rimborso delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 9 aprile – 26 giugno 2018, n. 16819 Presidente Travaglino – Relatore Dell’Utri Fatto e diritto Rilevato che, con sentenza resa in data 19/1/2015, la Corte d’appello di Firenze, per quel che ancora rileva in questa sede, in parziale accoglimento dell’appello proposto da M.I. e Mu.Si. , e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite riferite alla domanda proposta dalla M. e dalla Mu. nei confronti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di e di B.E. , pur disattendendo nel merito detta domanda ritualmente avanzata con intervento autonomo, nel corso del giudizio di primo grado per la condanna delle controparti al risarcimento del danno subito in conseguenza della compromissione del rapporto parentale derivata dall’inesatta esecuzione delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura ospedaliera e dalla B. in favore di Mu.Le. , rispettivamente, marito e padre delle istanti che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, pur ritenendo ammissibile l’intervento proposto dalla M. e dalla Mu. nel corso del giudizio di primo grado in dissenso rispetto alla decisione del primo giudice , ha evidenziato come la domanda dalle stesse proposta fosse priva di fondamento, non avendo la M. e la Mu. fornito alcuna adeguata dimostrazione del danno sofferto, tenuto conto della mancata prova del ricorso di una normale e pacifica convivenza tra le parti, separate da lungo tempo, con la conseguente sostanziale interruzione di ogni stabile relazione, tanto materiale quanto affettiva che, avverso la sentenza d’appello, M.I. e Mu.Si. propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di resiste con controricorso, evidenziando, tra le restanti considerazioni, l’inammissibilità dell’avverso ricorso in ragione della tardività della relativa notificazione che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando, in via principale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero, in via gradata, l’accoglimento del quarto motivo, con assorbimento del quinto e rigetto dei restanti considerata preliminarmente la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Azienda Ospedaliera controricorrente che, al riguardo, è appena il caso di rilevare come, secondo quanto sancito dalla giurisprudenza di questa Corte cfr. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, che, in motivazione, conferma l’indirizzo fatto proprio da Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 29/07/2015, Rv. 636507 - 01 , dev’essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato tempestivamente presso il precedente indirizzo del difensore della controparte nonostante la conoscenza o conoscibilità dell’intervenuto trasferimento dello studio, non potendosi applicare il principio secondo il quale è legittima la ripresa del procedimento notificatorio in esito all’insuccesso di un precedente tentativo di notificazione, che postula la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione della precedente notificazione che, infatti, nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notificazione accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009, richiamando Sez. U, Sentenza n. 3818 del 18/02/2009 che, in particolare, occorre sottolineare cfr., sul punto, Sez. 2, Sentenza n. 2640 del 2016 come, secondo la condivisibile giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, anche a Sezioni Unite v. Sez. 2, Sentenza n. 21437 del 2013, non massimata v. altresì le sentenze SS.UU. nn. 3818 del 2009 e n. 14494 del 2010 , costituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi dell’assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione, con la conseguenza che ricade sullo stesso il rischio dell’eventuale esito negativo della notificazione ed, eventualmente, della successiva intempestività della notificazione medesima , fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza e il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile che, del resto le stesse Sezioni unite di questa Corte cfr. Sez. U, Sentenza n. 7607 del 30/03/2010 hanno precisato che, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante pertanto, la data di consegna all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l’atto in questione sia ab origine viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante v. anche Sez. 2, Sentenza n. 21437 del 2013 cit. che è stato altresì puntualizzato v. al riguardo Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2320 del 01/02/2011 Rv. 616613 che la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario non può assumere alcun rilievo quindi anche in funzione della valutazione della tempestività dell’adempimento , non potendosi ritenere neppure giustificata la ripresa del procedimento notificatorio, qualora sia imputabile al richiedente la mancata notifica del ricorso presso un procuratore cancellato dall’albo degli avvocati, stante l’agevole consultazione di tale albo, attuabile anche per via informatica e telematica, con la conseguenza va dichiarato inammissibile il ricorso notificato oltre il termine di cui all’art. 325, o all’art. 327 c.p.c., nel caso in cui il ricorrente non abbia documentato che l’esito negativo della prima notifica, anteriormente richiesta, era ascrivibile alla impossibilità di accertare la detta cancellazione presso l’albo cfr. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 29/07/2015 Rv. 636507 che, nel caso di specie, la circostanza che le odierne ricorrenti abbiano trascurato di documentare adeguatamente - allo scopo di giustificare il mancato rispetto del termine lungo per l’impugnazione che l’esito negativo della prima notificazione del ricorso anteriormente richiesta fosse ascrivibile all’eventuale impossibilità di accertare il trasferimento dello studio del difensore della controparte ad es. per l’eventuale inconoscibilità della circostanza , impone il rilievo dell’inammissibilità del ricorso che alla dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso segue la condanna delle ricorrenti al rimborso, in favore dell’Azienda ospedaliera controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.