Violazioni del codice della strada: oltre alla sanzione si applica la maggiorazione per il ritardo

La sanzione aggiuntiva, in materia di sanzioni amministrative, prevista dall’art. 27 l. n. 689/1989 per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello di esigibilità della sanzione è compatibile e si applica anche in materia di violazioni del codice della strada.

Lo ha affermato la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 16767/18, depositata il 26 giugno. Il caso. Il Giudice di Pace di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione proposta avverso la cartella di pagamento emessa dal Comune e da Equitalia per verbali di accertamento di infrazioni stradali. Il Tribunale confermava la decisione. La questione giunge dunque dinanzi alla Corte di Cassazione su ricorso del soccombente, resiste con ricorso incidentale il Comune di Roma deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 27 l. n. 689/1981 per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che le maggiorazioni per il ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa non si applichino alla riscossione di somme dovuto per violazioni al codice della strada. Maggiorazione. Dando priorità alla trattazione della censura incidentale, la Corte richiama il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la maggiorazione del 10% semestrale prevista dalla norma invocata si applica anche alle violazioni del codice della strada. Tale affermazione discende dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale sentenza n. 308/1999 ha chiarito che la maggiorazione di cui all’art. 27 cit. ha carattere di sanzione aggiuntiva e distinta dalla sanzione di cui all’art. 203 c.d.s. che mantiene la natura di sanzione principale. La censura incidentale assorbe il ricorso principale e porta dunque la Corte a cassare la sentenza con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 5 marzo – 26 giugno 2018, numero 16767 Presidente Petitti – Relatore Federico Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 11.11.2010 e depositata in data 11.01.2011, M.M. evocava in giudizio il Comune di Roma e la società Equitalia Gerit S.p.A. davanti al Giudice di Pace di Roma e proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento numero omissis , notificata il 25.10.2010, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 680,96, relativa a due verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada del 25.07.2007 e del 24.10.2007. Il ricorrente adduceva a sostegno dell’opposizione 1. che non aveva mai ricevuto la notifica dei sottesi verbali di accertamento 2. che le sanzioni amministrative si erano prescritte per decorso del termine di 150 giorni, ai sensi dell’art. 201 d.lgs. numero 285/1992 3. che illegittimamente erano state applicate le maggiorazioni per il ritardato pagamento di cui all’art. 27 legge numero 689/1981. Nel giudizio di prime cure gli opposti non si costituivano. Con sentenza numero 31825/2013 del 13.09.2013, il Giudice di Pace adito ha dichiarato inammissibile l’opposizione in ordine ai primi due motivi addotti e l’ha respinta con riferimento al terzo motivo. Avverso tale pronunzia, proponeva appello M.M. davanti al Tribunale di Roma, deducendo che la sentenza gravata era errata nella parte in cui non aveva tenuto conto che, in carenza della produzione dei verbali di accertamento notificati, doveva ritenersi inesistente il titolo esecutivo opposto. Si costituiva nel giudizio di impugnazione Roma Capitale, la quale sosteneva la correttezza della sentenza appellata, nella parte in cui aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, perché tardivamente spiegata, nonché la legittimità della maggiorazione applicata. Si costituiva altresì Equitalia Sud S.p.A., la quale insisteva nell’inammissibilità dell’opposizione e nell’eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva. Instauratosi il contraddittorio, con sentenza numero 20005/2014, depositata il 9.10.2014, il Tribunale di Roma confermava la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, con riferimento alla contestazione dei verbali di accertamento e del diritto di procedere ad esecuzione mentre accoglieva l’opposizione con riguardo all’applicazione delle maggiorazioni e, per l’effetto, disponeva la riduzione dell’importo dovuto. Rilevava, al riguardo, che la censura in ordine alla mancata notifica dei verbali di accertamento doveva essere proposta con lo strumento dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione e che, pur qualificando nei termini anzidetti l’azione spiegata, essa era tardiva poiché il deposito della citazione era avvenuto successivamente al decorso di 30 giorni dalla notifica della cartella. Sotto il profilo delle contestazioni inerenti alle maggiorazioni applicate, che imponeva la qualifica del rimedio proposto come opposizione agli atti esecutivi, l’azione era invece tempestiva e meritava accoglimento, poiché le maggiorazioni disposte dall’art. 27 legge numero 689/1981 non si applicavano con riferimento alle sanzioni amministrative relative ad infrazioni al codice della strada. Avverso la indicata sentenza del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud S.p.A., articolato su tre motivi. Roma Capitale, ha resistito con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo. M.M. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’odierna adunanza i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere il tribunale adito in sede di gravame disposto la condanna solidale degli opposti ai compensi e spese di entrambi i gradi di merito del giudizio, pur avendo avuto l’Agente per la Riscossione la mera veste di esecutore e non avendo provveduto né all’irrogazione delle sanzioni né alla notifica dei verbali di accertamento né alla quantificazione delle somme iscritte a ruolo, così violando i principi di soccombenza e causalità. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il tribunale adito in sede di gravame omesso di pronunciarsi in ordine alla mancanza di responsabilità dell’Agente per la Riscossione in relazione ai motivi di impugnazione sollevati. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, per avere il Tribunale condannato in solido anche l’Agente per la Riscossione, pur in difetto di alcuna domanda accolta verso quest’ultimo. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, Roma Capitale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27 legge numero 689/1981, in relazione all’art. 360 numero 3 cpc, per avere il tribunale adito in sede di gravame erroneamente ritenuto che le maggiorazioni per il ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa non si applichino alla riscossione delle somme dovute a titolo di violazioni al codice della strada. Deve, per ragioni di priorità logica, esaminarsi anzitutto il ricorso incidentale di Roma capitale. Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, secondo il più recente indirizzo di questa Corte cui intende darsi continuità, la maggiorazione del 10% semestrale, prevista dall’art. 27 L. 689/1981, si applica alle violazioni del codice della strada Cass. 22100/2007 1884/2016 . Non può infatti ritenersi che la disciplina dell’art. 203 Cds ed il sistema sanzionatorio ivi previsto escluda la maggiorazione prevista dal’artt. 27 l.689/1981. La Corte costituzionale, con la sentenza numero 308/1999, ha infatti affermato che la maggiorazione di cui all’art. 27 l.689/1981 riveste carattere di sanzione aggiuntiva e deve dunque tenersi distinta dalla sanzione di cui all’art. 203 Cds, che ha natura di sanzione principale. La sanzione aggiuntiva prevista in materia di sanzioni amministrative dall’art. 27 l.689/1989, per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello di esigibilità della sanzione, è dunque compatibile e si applica anche in materia di violazioni del codice della strada. L’accoglimento del ricorso incidentale assorbe l’esame del ricorso principale, avente ad oggetto la regolazione delle spese processuali nei confronti del concessionario per la riscossione. La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale proposto da Roma Capitale. Dichiara assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.