La notifica ricevuta dalla madre del destinatario non è sufficiente come prova del suo perfezionamento

In tema di notificazioni, non può desumersi nessuna presunzione di avvenuta consegna quando la notifica è effettuata a mani del familiare presso la sua abitazione, diversa dalla residenza del destinatario dell’atto. Ciò in quando non è avverato il presupposto della frequentazione quotidiana .

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 14361/18, depositata il 5 giugno. Il fatto. L’odierna ricorrente ricorre per cassazione contro la decisione di merito, avente ad oggetto l’opposizione ad un’ingiunzione di pagamento per la mancata corresponsione delle somme dovuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice stradale. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce che l’ordinanza di ingiunzione veniva emessa in maniera illegittima, in quanto la notificazione dei verbali dai quali scaturiva l’ingiunzione non era mai avvenuta. In particolare le notifiche dei due verbali venivano effettuate presso un domicilio precedente dalla medesima ricorrente. Familiare del destinatario. La censura mossa dall’interessata è fondata. Infatti i Giudici di Cassazione hanno premesso che in tema di notificazione a mezzo posta la consegna del piego ad un familiare, il quale dichiari la convivenza con il destinatario, è valida senza necessità di indagine sulla riconducibilità del luogo di consegna fra quelli indicati dall’art. 139 c.p.c Precisa la Suprema Corte che la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contente l’atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario . Presunzione del rapporto di convivenza e nullità della notifica. Ciò premesso, secondo il Suprema Collegio, erroneamente il Giudice di merito ha ritenuto la sussistenza della presunzione di esistenza di un rapporto di convivenza tra la ricorrente e la madre, la quale ha ricevuto i verbali, e, applicando i principi citati, ha ritenuto così perfezionata la notifica. In realtà il caso di specie non è riconducibile alle circostanze di notificazione al familiare convivente del destinatario nell’abitazione di quest’ultimo, ma si tratta della situazione speculare nella quale la notifica è stata ricevuta da un familiare nella propria abitazione, diversa da quella del destinatario. Sul punto la Cassazione ha ribadito che in questo secondo caso la notifica deve essere ritenuta nulla in quanto in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sa stata eseguita nelle residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto, con conseguente nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza aliunde della notificazione , non essendo avverato il presupposto della frequentazione giornaliera su cui si fonda la presunzione di consegna prevista nel caso del familiare convivente. Per questi motivi la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso, dichiarando assorbite le restanti doglianze, e cassa la sentenza impugnata. I Giudici di legittimità concludono decidendo nel merito e accogliendo l’originaria opposizione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 2 febbraio – 5 giungo 2018, n. 14361 Presidente Petitti – Relatore Bellini Fatti di causa Con ricorso depositato in data 19.5.2009, P.M. adiva il Giudice di Pace di Reggio Calabria, chiedendo l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento n. , emessa in data 28.7.2008 dal Comando Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria, con la quale veniva richiesta la somma di Euro 100,72, relativa al mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate con i verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 42613/04 del 2.12.2004 e n. 45141/04 del 23.12.2004. Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con provvedimento del 2.9.2009, concedeva la sospensione dell’ingiunzione e rinviava la causa all’udienza del 22.3.2010. Si costituivano in giudizio il COMUNE DI REGGIO CALABRIA e la RE.G.E.S. s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla P. . Il Giudice di Pace, con sentenza n. 5687/2010, depositata in data 12.8.2010, accoglieva l’opposizione proposta dalla P. e annullava l’ingiunzione di pagamento n. 121639 del 28.7.2008 condannava il Comune di Reggio Calabria, in solido con la Re.G.E.S. s.p.a., al pagamento delle spese di giudizio. Con atto notificato in data 12.1.2011 la Re.G.E.S. s.p.a. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma, in primo luogo, in quanto carente di statuizione in merito all’eccepito difetto di legittimazione passiva della predetta società e, in secondo luogo, per la ritenuta erroneità della decisione nel merito, in riferimento alla declarata illegittimità della procedura adottata dal Comune di Reggio Calabria per la riscossione della sanzione amministrativa. In data 30.3.2011, si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, depositando comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, sostenendo la legittimazione passiva della Re.G.E.S. s.p.a. e aderendo alla tesi di quest’ultima circa l’erroneità della sentenza di primo grado in riferimento alle norme in materia di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In data 20.4.2011, si costituiva in giudizio P.M. , la quale contestava integralmente le richieste delle controparti e ne chiedeva il rigetto con conferma dell’impugnata sentenza dichiarava la propria carenza di interesse alla domanda proposta dalla Re.G.E.S. s.p.a. e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti dell’appellante, avendo essa espressamente rinunziato al vincolo solidale della Re.G.E.S. s.p.a. con il Comune di Reggio Calabria e avendo infatti iniziato l’esecuzione per il recupero delle somme dovute solo ed esclusivamente nei confronti del Comune di Reggio Calabria. L’appellata richiamava, inoltre, tutti i motivi di doglianza già proposti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e rilevava, in particolare, che l’ordinanza-ingiunzione impugnata fosse stata emessa in maniera totalmente illegittima, anche in quanto i verbali non le erano mai stati notificati. All’udienza del 14.6.2012 la difesa dell’appellata dava atto del pagamento da parte del Comune di Reggio Calabria della somma di Euro 114,6 portata dall’impugnata sentenza a titolo di liquidazione debiti fuori bilancio-sentenze notificate in novembre 2010 , e depositava copia del mandato di pagamento allegato all’assegno e del relativo incasso, avvenuto in data 9.2.2012 insisteva, pertanto, nella richiesta dichiarazione di estromissione dell’appellata dal giudizio per carenza di interesse allo stesso e per essere venuta meno la materia del contendere. Con sentenza n. 1770/13, depositata il 18.10.2013, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l’appello principale e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Re.G.E.S. s.p.a. rispetto alla domanda proposta in primo grado da P.M. accoglieva l’appello incidentale del Comune di Reggio Calabria e, in riforma integrale della sentenza appellata, rigettava la domanda proposta da P.M. compensava per due terzi le spese del doppio grado di giudizio, condannando la P. alla refusione del restante terzo delle spese del doppio grado che liquidava pro quota in Euro 230,00 in favore della RE.G.E.S. s.p.a. e in Euro 190,00 in favore del Comune di Reggio Calabria, oltre IVA e CPA condannava il procuratore antistatario di P.M. alla restituzione ex art. 336 c.p.c. delle spese di primo grado incamerate. Per la cassazione della suddetta sentenza P.M. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. Ragioni della decisione 1.1. - Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 139, 149 e 160 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . La ricorrente eccepisce che l’ordinanza-ingiunzione sia stata emessa in maniera illegittima, in quanto i verbali da cui scaturiva l’ingiunzione non le sono stati mai notificati infatti, le notifiche dei due verbali prodromici all’emissione dell’impugnata ordinanza furono effettuate, in data 29.3.2005, presso l’abitazione della madre, sita in OMISSIS , ove la ricorrente non risiedeva sin dal 5.7.2001 come provato tramite produzione in entrambi i gradi di giudizio del certificato storico di residenza della ricorrente . 1.2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 221 e seguenti c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Il giudice di appello avrebbe errato anche con riferimento all’affermazione del valore probatorio - fino a querela di falso - dell’attestazione resa dall’agente postale in qualità di pubblico ufficiale, in quanto la fede privilegiata delle attestazioni, fino a querela di falso, è limitata al loro contenuto estrinseco, non estendendosi alla dichiarazione del consegnatario di essere convivente con il destinatario. 1.3. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 156, comma 2 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo . Rileva la ricorrente che l’impugnata sentenza dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio, sia in considerazione dell’esito complessivo della lite, sia in considerazione del criterio della soccombenza e sia, infine, tenendo conto della complessità delle questioni trattate e delle incertezze giurisprudenziali in materia mentre nel dispositivo, statuisce la compensazione parziale per due terzi delle spese di giudizio. 2. - Il primo motivo è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2.2. - Il giudice d’appello a fronte della eccepita nullità dell’ingiunzione per vizio della notifica dei verbali di accertamento dell’infrazione stradale presupposti richiama il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, secondo la previsione dell’art. 149 cod. proc. civ., qualora la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell’art. 7 legge 20 novembre 1982 n. 890 che riproduce, con qualche modifica, il testo del precedente art. 7 del R.D.L. 21 ottobre 1923 n. 2393 , deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall’art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell’identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l’onere di fornire Cass. n. 3261 del 1993 conf. Cass. n. 22607 del 2009 . E precisa che la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest’ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l’onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro - conclude il Tribunale - non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze hanno valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito v. Cass. n. 24852 del 2006 . 2.3. - Il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente la presunzione di esistenza del rapporto di convivenza tra l’odierna ricorrente e la propria madre, soggetto che ha ricevuto la notifica dei verbali e, in base a tale errore, ha fondato l’ulteriore presunzione di effettiva conoscenza dei suddetti verbali da parte della P. , ritenendo così che la notifica si fosse perfezionata in capo alla ricorrente. I richiamati precedenti riguardano fattispecie in cui la notifica è stata ricevuta da familiare del destinatario nell’abitazione di quest’ultimo. Viceversa, i principi ivi affermati non sono applicabili al caso di specie, che riguarda la situazione speculare, in cui la notifica è stata ricevuta da un familiare nella propria abitazione, diversa da quella del destinatario. Rispetto a tale situazione la giurisprudenza di legittimità statuisce che l’atto va notificato, anche a mani di familiare convivente con il destinatario, nella residenza di quest’ultimo, pena la nullità della notifica. Questa Corte ha, infatti, affermato che La notifica va ritenuta nulla quando la persona di famiglia riceva l’atto nel proprio appartamento, diverso da quello della residenza del destinatario dell’atto Cass. n. 23578 del 2007 Cass. 23057 del 2009 . Ed ha precisato che, in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto, con conseguente nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza aliunde della notificazione Cass. n. 7750 del 2011 in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l’ipotesi normativa della presumibile consegna Cass. n. 26189 del 2013 . Ne consegue che, in virtù di tali principi la notifica dei verbali di accertamento de quibus deve essere dichiarata nulla. 3. - Alla stregua di tale conclusione assorbite le restanti doglianze, mosse nel secondo e nel terzo motivo, in quanto logicamente subordinate alla pregiudiziale questione posta con il primo motivo , si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata. 3.1. - Non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con accoglimento dell’atto di opposizione all’ingiunzione di pagamento n. , emessa in data 28.7.2008 dal Comando Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria, per nullità della notifica dei presupposti verbali di accertamento. 3.2. - Per le spese dei giudizi di merito e per quello del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i motivi secondo e terzo cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione condanna il Comune di Reggio Calabria e la RE.G.E.S. s.p.a., in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi Euro 350,00, di cui Euro 50 per spese, Euro 150,00 per diritti ed Euro 150,00 per onorari, nonché di quelle di appello, che liquida in complessivi Euro 750,00 per compensi, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.