Notifica eseguita in luogo non prescritto: tra nullità e inesistenza

La Cassazione approfitta della controversia, oggetto di ricorso, per ribadire il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità che afferma la nullità della notifica eseguita in luogo diverso da quello prescritto e le conseguenze sulla sua sanabilità.

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 13325/18 depositata il 28 maggio. Il fatto. La Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva l’appello promosso dal Ministero dell’Interno, riformando il provvedimento che aveva riconosciuto la protezione sussidiaria all’interessato, cittadino pachistano. L’atto d’appello veniva notificato al difensore dell’interessato presso la cancelleria del Tribunale a quo anziché a mezzo PEC, in violazione della l. n. 114/2014 che obbligava a tale forma di esecuzione dell’attività senza più distinguere tra difensori che avessero o meno eletto domicilio presso la sede del Capoluogo del circondario . Nonostante ciò i Giudici di merito consideravano sanato il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo dell’atto. Contro la decisione di merito il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando l’erroneità della pronuncia perché avrebbe considerato nulla, e non inesistente, la notificazione dell’appello del Ministero. Sanabilità e inesistenza. Per decidere la controversia, oggetto di ricorso, la Cassazione ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale la notificazione del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma comunque avente un collegamento anche solo astratto con il destinatario, determina la nullità della notifica, che pertanto, è sanata con effetto ex tunc” per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione in giudizio dell’intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità . In applicazione di detto principio la Suprema Corte ha evidenziato che la notificazione presso la cancelleria della Corte d’Appello è nulla e non insistente. In ragione di ciò il ricorso, secondo i Giudici di legittimità, deve essere dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 aprile – 28 maggio 2018, n. 13325 Presidente/Relatore Genovese Fatti di causa e ragioni della decisione La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1175 del 2016 pubblicata il 4 luglio 2016 , ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno - CT di Crotone, notificato al difensore del sig. R.F. , cittadino pachistano, presso la cancelleria del Tribunale a quo di Catanzaro , anziché a mezzo PEC, benché dopo l’entrata in vigore della L. n. 114 del 2014 che obbligava a tale forma di esecuzione dell’attività senza più distinguere tra difensori che avessero o meno eletto domicilio presso la sede del Capoluogo del circondario, riformando il provvedimento che gli aveva riconosciuto la protezione sussidiaria, considerato sanato il vizio della notifica per il raggiungimento dello scopo dell’atto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il predetto signor sig. R.F. , con atto notificato il 3 febbraio 2017, sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta l’erroneità della decisione perché avrebbe considerato nulla, anziché inesistente, la notificazione dell’appello proposto dal Ministero. Il Ministero ha resistito con controricorso. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non state mosse osservazioni critiche. Il ricorso è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto, enunciato da questa Corte Sez. 1, Sentenza n. 13667 del 2007 , secondo cui La notifica del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della notifica, che pertanto, è sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione in giudizio dell’intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità nella specie è stata ritenuta affetta da nullità la notifica effettuata presso il difensore di primo grado invece che presso quello del giudizio d’appello . . Infatti, come motivato dalla Corte territoriale, la notificazione presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato sulla controversia in mancanza di elezione di domicilio nel circondario del Tribunale , è nulla, non inesistente per l’individuabilità di un collegamento tra il luogo della notificazione e quello della difesa ivi esercitata e ben a conoscenza da parte dei funzionari della cancelleria , che perciò è rimasta sanata dalla tempestiva costituzione nel giudizio di appello dell’appellato, senza che vi sia stata alcuna menomazione del proprio di diritto di difesa peraltro neppure allegato . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in uno con il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore del Ministero resistente, nella misura di 1.200,00, oltre spese prenotate a debito e forfettarie nella misura del 15% nonché accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.