L’estratto del ruolo è idoneo a provare l’entità e la natura del credito

In quanto riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale , l’estratto del ruolo costituisce piena prova sia della natura che dell’entità del credito.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11028/18, depositata il 9 maggio. Il caso. Una società proponeva opposizione al pignoramento azionato nei propri confronti in seguito al mancato pagamento di cartelle esattoriali lamentandosi dell’assenza di regolare notifica delle relative cartelle nonché degli atti prodromici al pignoramento. Il Giudice di primo grado annullava il pignoramento sul rilievo della sola presenza agli atti della relata di notifica e dell’estratto del ruolo. Avverso la sentenza del Tribunale il concessionario ricorre per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, l’idoneità probatoria degli estratti del ruolo. L’estratto del ruolo. Il Supremo Collegio rileva come la sentenza impugnata abbia negato forza probatoria all’estratto del ruolo per la sua natura di estratto , attribuendo a tale denominazione una portata riassuntiva, ovvero di contenere una selezione, operata a sua discrezione dall’amministrazione, che potrebbe riportare in esso, a sua scelta, solo parte dei dati indicati nella cartella . La Suprema Corte sottolinea come l’interpretazione fornita dai Giudici di merito si ponga in contrasto sia con l’art. 49 d.P.R. n. 602/1973 sia con la circostanza che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in un unico originale e notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla Corte territoriale, l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale . Pertanto, i Giudici di legittimità precisano che l’estratto del ruolo non è quindi una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la fedele riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli . Il principio di diritto. La Corte dunque, nel cassare la sentenza impugnata con rinvio, ribadisce il principio di diritto per il quale l’estratto del ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 23 gennaio – 9 maggio 2018, numero 11028 Presidente Amendola – Relatore Rubino Ragioni in fatto e in diritto della decisione La Elisar di C.G. e c. s.a.s. proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. a pignoramento mobiliare intrapreso nei suoi confronti da Equitalia Sud s.p.a. per l’omesso pagamento di numero 28 cartelle esattoriali, lamentando l’illegittimità dell’azione esecutiva, intrapresa senza essere preceduta da regolare notifica delle cartelle e di tutti gli atti prodromici al pignoramento. Il concessionario, nel costituirsi, eccepiva il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle afferenti a crediti di natura tributaria, l’incompetenza funzionale del giudice adito per quelle relative all’omesso pagamento di contributi previdenziali, e l’inammissibilità di tutte le opposizioni perché proposte oltre i termini di legge. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, annullando il pignoramento mobiliare e tutti gli atti presupposti in motivazione dichiarati inesistenti . La sentenza, rilevando la presenza in atti delle sole relate di notifica e dell’estratto del ruolo, e non anche delle cartelle esattoriali in originale, riteneva che tali documenti non fossero sufficienti a provare in giudizio il credito di Equitalia. In particolare, quanto all’estratto di ruolo, affermava che esso non fosse riproduttivo del contenuto delle cartelle e che fosse privo della attestazione di conformità e della data di consegna del ruolo al concessionario. Equitalia propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi nei confronti della sentenza numero 2103 del 2016 emessa dal Tribunale di Taranto. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione all’interno della adunanza camerale non partecipata della sezione di cui all’art. 376 c.p.c., sulla base di una proposta del relatore che ne propone l’accoglimento in quanto manifestamente fondato. Il collegio, previa discussione in camera di consiglio, condivide le conclusioni del relatore per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va detto che è ammissibile l’impugnazione, proposta direttamente avverso la sentenza di primo grado, in quanto il giudice adito ha espressamente qualificato l’opposizione proposta come opposizione agli esecutivi, e di conseguenza, per il principio dell’apparenza, legittimamente la ricorrente ha direttamente proposto avverso la sentenza che definisce il giudizio in primo grado il ricorso per cassazione. Con il primo motivo si deduce l’omesso rilievo del difetto di giurisdizione, sulla base della natura tributaria di alcuni dei crediti azionati con il pignoramento opposto. Trattasi di questione che, stante l’accoglimento di altro motivo di ricorso, sarà devoluta all’esame del giudice di merito. Con il secondo motivo si denuncia l’omessa pronuncia contro l’eccepita intempestività della opposizione, in quanto l’atto di pignoramento risale al 5.6.2012, l’opposizione al 12.10.2012. Con il terzo motivo si denuncia il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il giudice adito che non si è limitato ad annullare l’atto di pignoramento ma ha annullato anche gli atti presupposti. Con il quarto motivo si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 57 del d.P.R. numero 602 del 1973, nonché degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, laddove il giudice di primo grado ha negato idoneità probatoria degli estratti di ruolo. Con il quinto motivo, la società ricorrente denuncia l’erroneità della pronuncia impugnata anche li dove ha negato valenza probatoria agli atti prodotti da Equitalia in quanto depositati privi di attestazione di conformità e dell’indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia il mancato disconoscimento della documentazione prodotta. È preliminare l’esame del quarto motivo, che è fondato, ed il cui accoglimento conduce alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, al quale è rimesso anche l’esame nel merito di alcune questioni sollevate con i motivi di ricorso quali la natura tributaria di alcuni dei crediti posti in esecuzione e conseguentemente il difetto di giurisdizione del giudice adito . La sentenza qui impugnata sostiene che l’estratto di ruolo non ha forza probatoria per la sua natura di estratto , attribuendo alla denominazione una portata riassuntiva, ovvero di contenere una selezione, operata a sua discrezione dall’amministrazione, che potrebbe riportare in esso, a sua scelta, solo parte dei dati indicati nella cartella. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare v. Cass. numero 11794 del 2016 , l’affermazione del tribunale si pone in contrasto con le norme che disciplinano la funzione e il contenuto dell’estratto di ruolo il ruolo costituisce il titolo esecutivo, ex art. art. 49 del d.p.r. numero 602 del 1973 ai sensi del quale Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo . La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla corte territoriale, l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore indicazioni obbligatoriamente previste dall’art. 25 del d.P.R. numero 602 del 1973, oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m. numero 321 del 1999 . Gli estratti di ruolo sono di conseguenza validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 cod. civ. secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente , atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore art. 130 d.P.R. 15 maggio 1963, numero 858 , e che l’esattore, pur non rientrando tra i pubblici depositari - cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 cod. proc. civ., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte - è tuttavia un depositario del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza art. 24 d.P.R. 29 settembre 1973 numero 602 , ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 numero 15 secondo cui l’autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale Cass. numero 25962 del 2011 . L’estratto del ruolo non è quindi una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, come sembrerebbe affermare nella sua scarna motivazione il tribunale, ma è la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli nel senso che l’estratto di ruolo non sia altro che una riproduzione parziale del ruolo v. già Cass. numero 724 del 2010 . Il motivo di ricorso va pertanto accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto non essendosi attenuta al seguente principio di diritto L’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito principio già affermato da questa Corte con le sentenze numero 11141 e 11142 del 2015 . Anche il quinto motivo è fondato. Nella redazione di atti amministrativi redatti con moduli meccanizzati, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell’atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l’autore e pertanto elimina ogni incertezza in ordine alla provenienza dell’atto principio affermato, tra le altre, da Cass. numero 24999 del 2016 e da Cass. numero 21918 del 2006 in relazione ai verbali di accertamento di violazioni al codice della strada . I restanti motivi rimangono assorbiti. In accoglimento del quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rimessa al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati. P.Q.M. Accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in diversa composizione.