Notifica del ricorso per cassazione mediante deposito nella casa del comune e oneri di allegazione

In caso di notificazione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la mancata produzione nel termine utile massimo ed in assenza di costituzione da parte dell’intimato dell’avviso di ricevimento della raccomanda con cui l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità previste dalla norma, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10849/18, depositata il 7 maggio. Il caso. La Corte d’Appello di Catanzaro dichiarava l’inammissibilità per tardività del gravame proposto avverso la sentenza di prime cure con cui era stata accolta la domanda di risarcimento danni. Il soccombente ricorre per la cassazione della pronuncia. Cartolina di ricevimento. Il Collegio affronta, in via pregiudiziale, la questione relativa all’ammissibilità del gravame dando risposta negativa. Manca infatti agli atti la prova della rituale notificazione del ricorso all’intimato, che peraltro non si è costituito. Pur risultando allegata la ricevuta di spedizione dell’avviso di cui all’art. 140 c.p.c. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia a mezzo posta, non è stata prodotta in atti la cartolina di ricevimento dell’avviso medesimo entro il termine ultimo possibile, né tantomeno è stata fornita la prova del perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza. Ribadisce infatti la Suprema Corte che la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario comunica al destinatario il compimento delle formalità ex art. 140 c.p.c. risponde alla ratio di dimostrare l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Secondo la giurisprudenza, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento nel termine utile massimo stabilito dal protocollo di intesa tra la Corte di Cassazione, il CNF e l’Avvocatura Generale dello Stato in riferimento al termine previsto per il deposito delle memorie e, comunque, non oltre l’orario fissato per l’inizio della relativa adunanza camerale , in assenza di costituzione da parte dell’intimato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non essendo ipotizzabile la concessione di un termine ulteriore per il deposito, né la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c Per questi motivi, la Corte giunge alla dichiarazione di inammissibilità del gravame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 8 marzo – 7 maggio 2018, n. 10849 Presidente D’Ascola – Relatore Carrato Fatti di causa e ragioni della decisione Il sig. B.F. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 724/2016, pubblicata il 12 maggio 2016 e non notificata . L’intimato T.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Con l’impugnata sentenza la Corte catanzarese ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello formulato dallo stesso B.F. contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 16 agosto 2010, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento danni avanzata da T.G. in via riconvenzionale. A sostegno dell’adottata decisione la Corte territoriale ha ritenuto che il gravame del B. era stato proposto tardivamente poiché l’atto di appello risultava essere stato notificato il 25 marzo 2011, nel mentre la sentenza di primo grado era stata notificata presso l’indirizzo indicato in atti dal difensore della parte vittoriosa in data 27 gennaio 2011 a mani dell’avv. E. Perrone, qualificatosi collega di studio del difensore di fiducia costituito per il B. , che aveva accettato la notifica senza riserve. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 170, 325 e 326 c.p.c., fondata sul presupposto dell’asserita nullità della notificazione della sentenza di primo grado perché effettuata al difensore del B. presso un indirizzo non più idoneo siccome egli aveva, all’atto della notificazione stessa, aveva già trasferito la sede del proprio studio in altra via, dandone preventiva comunicazione al competente Consiglio dell’Ordine. Su proposta del relatore, che riteneva la manifesta infondatezza del formulato motivo, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5 , c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Rileva il collegio, in via del tutto pregiudiziale, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manca agli atti la prova della rituale notificazione del ricorso stesso all’intimato T.G. che non risulta essersi costituito , dal momento che, pur emergendo l’allegazione della ricevuta di spedizione dell’avviso ai sensi dell’art. 140 c.p.c. a mezzo posta, non è stata prodotta entro il termine ultimo possibile la cartolina di ricevimento da parte del suddetto intimato che, non avendo formalizzato alcuna costituzione, non ha determinato alcun effetto sanante ovvero la prova del perfezionamento dell’iter notificatorio per compiuta giacenza . Infatti, la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. Sez. U. n. 627/2008, seguita da numerose altre, tra cui Cass. n. 9453/2011 e Cass. n. 14780/2014 - che, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento nel termine utile massimo possibile stabilito, da ultimo, con il punto 2 del protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione, il CNF e l’Avvocatura generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile del 15 dicembre 2016 con il termine previsto per il deposito delle memorie e, comunque, non oltre l’orario fissato per l’inizio della relativa adunanza camerale ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è da dichiararsi inammissibile con effetto istantaneo ed irretrattabile , non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. salva l’ipotesi eccezionale dell’eventuale rimessione in termini, che non ricorre, né è stata invocata, nel giudizio in questione . Ad ogni modo il collegio evidenzia che il ricorso incorre in un’ulteriore ragione di inammissibilità in relazione al disposto dell’art. 360-bis c.p.c. come stabilito recentemente con la sentenza delle S.U. n. 7155/2017 per inconsistenza della prospettata censura, essendo la stessa insussistente sul presupposto che i principi giuridici cui essa viene riferita si applicano nel caso in cui la notificazione dell’atto di appello abbia avuto esito negativo e non quando - come nella specie per quanto accertato dalla Corte territoriale ed indipendentemente dalla precedente comunicazione del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario costituito comunicato al Consiglio dell’Ordine - detta notificazione sia avvenuta presso il domicilio già ritualmente eletto dallo stesso procuratore con conferma della sua indicazione ribadita anche nell’ultimo atto difensivo del giudizio di primo grado, depositato successivamente alla richiamata comunicazione e sia andata a buon fine perché ricevuta - come attestato, in relata, dall’ufficiale giudiziario - da soggetto qualificatosi come collega di studio del costituito difensore della parte destinataria dell’impugnazione cfr., argomentando anche a contrario, Cass. S.U. n. 3818/2009 Cass. n. 14309/2009 e Cass. n. 12539/2014 . In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In difetto di costituzione dell’intimato non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase di legittimità. Infine bisogna dare atto della sussistenza delle condizioni - ai sensi dell’art. 1, comma 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha aggiunto il comma 1 - quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 - dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.