Conoscenza legale dell’evento interruttivo: rilevante la PEC al curatore con la domanda di ammissione al passivo

La dichiarazione di fallimento determina l'automatica interruzione del processo, con termine trimestrale per la sua riassunzione che decorre dalla data della conoscenza legale dell'evento, estesa, per la curatela fallimentare, anche alla conoscenza della pendenza del processo ed acquisita, quindi, non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9578/2018, depositata il 18 aprile scorso. Il caso. Una s.p.a. impugnava ex art. 829, comma 1, n. 5 e 11, c.p.c. dinanzi alla Corte d'Appello di Milano un lodo arbitrale pronunciato anche nei confronti di un'altra società e nei riguardi di altri due fallimenti. Nelle more del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, la s.p.a. veniva dichiarata fallita e il curatore riassumeva il giudizio. La Corte milanese tuttavia riteneva decorso il termine di riassunzione ex art. 305 c.p.c. e dichiarava estinto il giudizio. Il Fallimento della s.p.a. ricorreva allora in Cassazione. La posizione della Corte d’Appello. La Corte d'Appello ha ritenuto tardiva la riassunzione per decorrenza del termine trimestrale di cui all'art. 305 c.p.c Secondo la norma, infatti, il giudizio interrotto si estingue se non viene prontamente riassunto entro 3 mesi dall'evento interruttivo. La giurisprudenza chiarisce che è sufficiente depositare il ricorso in riassunzione entro il termine, essendo irrilevante poi il tempo successivamente decorso per la notifica del ricorso stesso e pedissequo decreto alle altre parti Cass. 1900/2011 Cass. 13683/2012 . Il dies a quo in particolare decorre dalla data di conoscenza legale” dell'evento. Nel caso di specie è risultato che il fallimento della s.p.a. era intervenuto in data 24.6.2014 l'interruzione del giudizio fu dichiarata dalla Corte d'Appello in data 2.12.2014 e il curatore riassunse il giudizio in data 27.2.2015 ritenendo di aver così rispettato il termine dell'art. 305 c.p.c In realtà la Corte d'Appello ha rilevato che il curatore aveva avuto conoscenza legale del giudizio pendente ex art. 829 c.p.c. ben prima, quanto meno dal 24.11.2014, con inevitabile decorso del trimestre prima della riassunzione depositata il 27.2.2015. Infatti la società coinvolta nel lodo arbitrale impugnato e nel relativo giudizio in appello aveva svolto domanda di ammissione nel fallimento della s.p.a. con istanza ex art. 93 l.f. inviata tramite pec 6.11.2014 direttamente al Curatore. In tale domanda si faceva espresso riferimento al giudizio pendente in appello ex art. 829 c.p.c Il Curatore in risposta inviava il progetto di stato passivo con PEC 24.11.2014 alla società sostenendo che il preteso credito era condizionato proprio all'esito del giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello. Da ciò la Corte territoriale ha dedotto la conoscenza legale” dell'esistenza del giudizio stesso in capo al curatore quanto meno a partire dal 24.11.2014. Conoscenza empirica”? Secondo il fallimento ricorrente, simile valutazione non è fondata considerato che la PEC 24.11.2014 sarebbe priva di pregio ai fini dell'art. 305 c.p.c. provando tutt'al più la sola conoscenza empirica” del fatto, ma insufficiente a far decorrere i termini per la riassunzione. Analogamente la PEC della pretesa creditrice 6.11.2014 non equivarrebbe ad una notificazione assistita da fede privilegiata e, come tale, sarebbe irrilevante. Al contrario solo il provvedimento con cui la Corte d'Appello aveva dichiarato formalmente l'interruzione del procedimento in data 2.12.2014 era idoneo a far decorrere i tre mesi per la riassunzione che quindi sarebbero scaduti il 2.3.2015. La Cassazione sposa” però la tesi della Corte d'Appello. Secondo giurisprudenza costante, infatti, il termine per la riassunzione decorre piuttosto che dalla formale dichiarazione di interruzione, dalla data della conoscenza legale” del fatto interruttivo. Questa sussiste in presenza di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento medesimo, assistita da fede privilegiata Cass. 5650/2013 Cass. 6331/2013 . Al contrario è insufficiente la notizia appresa in altro modo dalle parti. Fondamentali quindi sono sia il mezzo di diffusione della notizia, sia la fonte dalla quale proviene e il soggetto destinatario. Nel caso di specie, osserva la Cassazione, il curatore ha avuto senz'altro contezza della pendenza del giudizio in Appello dalla PEC 6.11.2014 con cui la società inviava all'organo della procedura la domanda di insinuazione al passivo domanda in cui, si ripete, era espressamente menzionato il giudizio ex art. 829 c.p.c La Cassazione sottolinea che le nuove modalità di invio delle domande di ammissione al passivo tramite PEC all’organo della procedura sono particolarmente rilevanti proprio con riferimento al tema della conoscenza legale. Infatti la domanda di ammissione al passivo che può essere sottoscritta personalmente dalla parte deve essere trasmessa non più alla cancelleria del Tribunale, ma direttamente il curatore all’indirizzo di posta elettronica certificata. Peraltro, osserva sempre la Cassazione, la comunicazione a mezzo PEC equivale ai sensi dell'art. 48, comma 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005 alla notifica a mezzo posta, pertanto è idonea - in mancanza di prova contraria - a dimostrare la conoscenza legale dell'evento medesimo da parte del destinatario Cass. 21375/2017 . Alla luce di questi elementi e considerato il quadro normativo complessivo riepilogato, la Cassazione condivide il ragionamento seguito dalla Corte d'Appello e conferma la sentenza dei giudici milanesi ribadendo la tardività della riassunzione avendo il curatore avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo quanto meno dal 24.11.2014 ed avendo depositato ricorso in riassunzione solo in data 27.2.2015.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 14 febbraio – 18 aprile 2018, n. 9578 Presidente Di Virgilio – Relatore Campese Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. La curatela del Fallimento della s.p.a. in liquidazione ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, contro la sentenza del 16 settembre/29 ottobre 2015 con cui la Corte di appello di Milano dichiarò estinto il giudizio di impugnazione ex art. 829, comma 1, nn. 5 ed 11, cod. proc. civ., intrapreso dalla menzionata società in bonis nei confronti della Beni Stabili s.p.a. SIIQ, del Fallimento della omissis s.p.a. e del Fallimento della omissis s.r.l., concernente il lodo, tra le medesime parti, sottoscritto da due arbitri dandosi atto che il terzo non aveva inteso sottoscriverlo in omissis . 1.2. Per quanto di interesse in questa sede, la corte milanese giustificò la sua pronuncia sull’assunto che il processo innanzi ad essa, interrottosi per effetto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della s.p.a. in liquidazione, era stato tardivamente riassunto dal curatore fallimentare di quest’ultima, come tempestivamente eccepito dalla Beni Stabili s.p.a. SIIQ. 2. Il primo motivo, rubricato Violazione e falsa applicazione degli articoli 43, terzo comma, e 95, secondo comma, L.Fall. degli articoli 302, 305 e 307, terzo comma, cod. proc. civ. nonché dell’art. 24 Cost. – Mezzo di cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , ascrive alla corte territoriale di aver erroneamente dato rilevanza, ai fini del decorso del termine trimestrale ex art. 305 cod. proc. civ., alla comunicazione PEC con la quale Beni Stabili s.p.a. SIIQ aveva trasmesso al curatore, il 6 novembre 2014, la domanda di ammissione al passivo fallimentare, ed alla comunicazione del curatore, inviata tramite PEC il 24 novembre 2014, recante il progetto di stato passivo e contenente il riferimento al giudizio pendente quello di impugnazione per nullità del lodo al cui esito era stata condizionata l’ammissione stessa dei crediti vantati da Beni Stabili SIIQ s.p.a. la prima, invero, non configurerebbe una dichiarazione, notificazione o certificazione assistita da fede privilegiata, mentre la seconda sarebbe inidonea a dimostrare l’acquisizione della conoscenza legale della pendenza di quel giudizio e, cioè, che il curatore ne fosse venuto a conoscenza per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione assistita da fede privilegiata , provando la sola conoscenza empirica del fatto, insufficiente a far decorrere il termine di legge per la riassunzione, da considerarsi scaduto, quindi, non il 24 febbraio 2015, come ritenuto dalla decisione impugnata, bensì il 2 marzo 2015, tre mesi dopo, cioè, il provvedimento interruttivo del giudizio, da ritenersi il primo ed unico atto idoneo a determinare la conoscenza legale e non di mero fatto, in capo alla curatela, dell’evento interruttivo e quindi a far decorrere il termine di tre mesi per la riassunzione cfr. pag. 7 del ricorso . 2.1. Il secondo motivo, recante Violazione e falsa applicazione degli articoli 43, terzo comma, L.Fall., e degli articoli 303, 305 e 307, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 2697, 2727 e 2729 cod. civ. - Mezzo di cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , censura la sentenza impugnata per aver dichiarato estinto il giudizio pur in mancanza della prova, il cui onere sarebbe spettato alla Beni Stabili s.p.a. SIIQ, della conoscenza legale, e non di mero fatto, in capo al curatore, della pendenza del giudizio sul quale l’effetto interruttivo avrebbe in concreto operato. 3. La Beni Stabili s.p.a. SIIQ resiste con controricorso, mentre il Fallimento della omissis s.p.a. e quello della omissis s.r.l. non hanno spiegato difese. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ 4. Il ricorso è certamente ammissibile, dovendosi disattendere l’eccezione sollevata dalla controricorrente, ex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in ordine ad una asserita esposizione generica, al suo interno, dei fatti di causa. Il tenore complessivo del menzionato atto, infatti, consente agevolmente a questa Suprema Corte di avere completa cognizione della vicenda processuale svoltasi innanzi alla corte milanese, così da poter valutare la correttezza, o meno, del suo decisum alla stregua delle argomentazioni giustificative dei formulati motivi. 5. Questi ultimi, peraltro, esaminabili congiuntamente perché palesemente connessi, sono infondati. 5.1. Risulta incontroverso, in fatto, che, nel corso del giudizio di impugnazione ex art. 829, comma 1, nn. 5 ed 11, cod. proc. civ., intrapreso dalla s.p.a. in liquidazione, innanzi alla Corte di appello di Milano, nei confronti della Beni Stabili s.p.a. SIIQ, del Fallimento della omissis s.p.a. e del Fallimento della omissis s.r.l., e concernente il lodo, tra le medesime parti, sottoscritto da due arbitri dandosi atto che il terzo non aveva inteso sottoscriverlo in omissis , la s.p.a. in liquidazione venne dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara giusta sentenza del 24 giugno 2014 , che la conseguente interruzione del processo fu dichiarata dalla corte milanese all’udienza del 2 dicembre del 2014 e che il ricorso per la riassunzione dello stesso fu depositato dalla curatela del Fallimento della s.p.a. in liquidazione il 27 febbraio 2015. 5.2. Altrettanto incontroversa, in diritto, è l’applicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui agli artt. 43, comma 3, l.fall., 300 e 305 cod. proc. civ., nella attuale formulazione, in base alle quali la dichiarazione di fallimento determina l’automatica interruzione del processo, con termine trimestrale per la sua riassunzione che decorre dalla data della conoscenza legale dell’evento, estesa, per la curatela fallimentare, anche alla conoscenza della pendenza del processo ed acquisita, quindi, non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata cfr. Cass. n. 5650 del 2013 Cass. n. 6331 del 2013 Cass. 27165 del 2016 , senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva cfr. Cass., SU, n. 7443 del 2008. In senso analogo, si veda in motivazione, anche la più recente Cass. n. 25831 del 2017 . 5.3. Alla stregua di tali ultime disposizioni, la corte milanese cfr., amplius, pag. 8-10 della sentenza impugnata i ha dato atto che, con comunicazione PEC del 6 novembre 2014, la Beni Stabili s.pa. SIIQ aveva trasmesso al curatore del Fallimento della s.p.a in liquidazione la domanda di ammissione al passivo fallimentare dei propri crediti . fondati sulle statuizioni del lodo rituale reso in data 5.7.2013, che era stato impugnato dalla s.p.a. con atto di citazione notificato il 12.6.2014, con il quale era stato introdotto davanti alla Corte di appello di Milano il presente giudizio iscritto al R.G. con il n. 2107 del 2014 , e che, successivamente, il menzionato curatore, con comunicazione tramite PEC del 24 novembre 2014, aveva inviato alla menzionata società il progetto di stato passivo contenente il riferimento al giudizio pendente quello di impugnazione per nullità del lodo al cui esito era stata condizionata l’ammissione stessa dei crediti invocati da quest’ultima ii ha ritenuto che .Da tali documenti . risulta provato che il Fallimento ha avuto la conoscenza legale del fatto che l’effetto interruttivo della dichiarazione di fallimento era destinato ad operare nel presente giudizio, esattamente individuato nella domanda di ammissione proposta dalla Beni Stabili s.p.a. SIIQ, quantomeno dal momento in cui il curatore ha comunicato alla stessa l’ammissione al passivo del credito con l’espressa precisazione che l’ammissione era condizionata all’esito del giudizio pendente e nella misura in cui verrà accertato iii ha concluso affermando che La riassunzione del giudizio è quindi da ritenersi tardiva, dato che, rispetto alla comunicazione del progetto di stato passivo, avvenuta il 24.11.2014, il deposito del ricorso, in data 27.2.2015, è stato effettuato quando il termine di tre mesi previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. era ormai scaduto . . 6. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che la sentenza impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte che il ricorso non offre elementi per rivedere nella parte in cui ha opinato che, in tema di interruzione del processo, nel caso di evento con effetti interruttivi automatici quale è certamente il fallimento di una delle parti in causa , il termine per la riassunzione decorre, piuttosto che da quella della formale dichiarazione di interruzione, dalla data della conoscenza legale dell’evento, estesa, per la curatela fallimentare, anche alla conoscenza della pendenza del processo. Di tale principio, invero, ha fatto corretta applicazione laddove, dopo aver compiutamente descritto il contenuto sia dell’istanza di ammissione al passivo trasmessa, a mezzo PEC, dalla Beni Stabili s.p.a. SIIQ al curatore del fallimento della s.p.a., che del progetto di stato passivo predisposto da quest’ultimo con riguardo ad essa, ha ritenuto che .Da tali documenti . risulta provato che il Fallimento ha avuto la conoscenza legale del fatto che l’effetto interruttivo della dichiarazione di fallimento era destinato ad operare sul presente giudizio, esattamente individuato nella domanda di ammissione proposta dalla Beni Stabili s.p.a. SIIQ, quantomeno dal momento in cui il curatore ha comunicato alla stessa l’ammissione al passivo del credito con l’espressa precisazione che l’ammissione era condizionata all’esito del giudizio pendente e nella misura in cui verrà accertato . 6.1. Deve, infatti, sottolinearsi che la conoscenza legale - locuzione che esprime un concetto tecnico giuridico che, generalizzandosi, potrebbe definirsi come un effetto che l’ordinamento giuridico ricollega, in capo ad un soggetto, al verificarsi di un evento o di specifiche circostanze - può dirsi realizzatasi, quanto all’evento che determina l’interruzione di un giudizio, esclusivamente in presenza di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento medesimo, assistita da fede privilegiata cfr. Cass. n. 5650 del 2013 Cass. n. 6331 del 2013 Cass. 27165 del 2016 Cass. n. 3085 del 2010 Cass. n. 6348 del 2007 , essendo insufficiente la conoscenza altrimenti acquisita dalla parte, sicché quella locuzione, come è palese, attribuisce rilievo non solo al mezzo di diffusione della notizia, ma anche alla fonte dalla quale essa proviene. 6.1.1. Nella vicenda in esame, è innegabile che la notizia della pendenza del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, innanzi alla Corte di appello di Milano, in cui si era prodotto l’evento interruttivo causato dal fallimento della s.p.a. in liquidazione fosse pervenuta al nominato curatore della corrispondente procedura concorsuale fin dal momento 6 novembre 2014 in cui la Beni Stabili s.p.a. SIIQ aveva trasmesso a quest’ultimo, tramite PEC, la propria istanza di ammissione al passivo recante il riferimento, quanto al titolo giustificativo dei crediti invocati, al lodo oggetto di impugnazione nell’appena descritto procedimento. 6.1.2. Al riguardo, in senso negativo quanto alla possibilità di ritenere idonea una siffatta domanda allo scopo di determinare, per il curatore, la conoscenza legale suddetta, non giova richiamare Cass. n. 5650 del 2013. Questa pronuncia, infatti, come condivisibilmente osservato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, ha sì escluso che la conoscenza legale possa essere fornita dall’indicazione della pendenza del giudizio nella domanda di ammissione al passivo, ma detta affermazione ha reso in riferimento ad un giudizio in cui tale domanda era stata proposta anteriormente al 2012 anche se in un fallimento dichiarato dopo il 2006 . 6.1.3. Tuttavia, l’art. 93. l.fall., nel testo modificato dal d.l. n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla I. n. 221 del 2012 , qui applicabile, sancisce che Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma . 6.1.4. Tale modifica - come ancora condivisibilmente sottolineato dal P.G. - ha introdotto una novità di grande spessore anche se non, forse, soprattutto quanto all’individuazione del destinatario di siffatta trasmissione, che non è più la cancelleria del tribunale, bensì il curatore. La domanda di ammissione al passivo produce, poi, come è noto, tutti gli effetti della domanda giudiziale cfr. art. 94 l.fall. e la sua trasmissione, in via telematica, all’indirizzo di posta certificata comunicato dal curatore costituisce l’unico mezzo per proporla. 6.1.5. La comunicazione effettuata mediante posta elettronica certificata è, inoltre, pacificamente equivalente, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, alla notificazione a mezzo posta, sicché è idonea rientrando, alla stregua della giurisprudenza in precedenza richiamata, in una di quelle modalità comunicative - dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa assistita da fede privilegiata di un evento , in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell’evento medesimo da parte del destinatario cfr. Cass. n. 21375 del 2017 . 6.2. In applicazione di detti principi rileva, quindi, che la corte milanese ha accertato e precisato che nella domanda di ammissione, ritualmente presentata a mezzo PEC il 6/11/2004, era stato specificamente indicato che i crediti di cui la ricorrente ha chiesto l’ammissione . erano fondati sulla statuizione del lodo rituale , con la puntualizzazione che tuttavia questo era stato impugnato dalla s.p.a. con citazione notificata il 12.6.2014, con il quale era stato introdotto davanti alla Corte d’appello di Milano il . giudizio iscritto al R.G. n. 2107 del 2014 . Tale accertamento rende, infatti, chiaro - come condivisibilmente osservato dal P.G. - che il giudice del merito ha correttamente ritenuto che la domanda di ammissione al passivo tenuto conto della natura della stessa e delle considerazioni sopra svolte in ordine alla modalità di presentazione ed agli effetti a questa conseguenti aveva determinato in capo al curatore la conoscenza legale della pendenza del giudizio specificamente ed analiticamente indicato che, per le ragioni sopra esposte, era sufficiente a determinare il decorso dalla data della ricezione del termine per la riassunzione. La valorizzazione anche del contenuto del provvedimento reso sulla domanda di ammissione al passivo riportato a pag. 9 della sentenza è stato, quindi, ragionevolmente valorizzato a conforto dell’impossibilità di negare l’avvenuta conoscenza delle circostanze necessarie e sufficienti a determinare il decorso del termine di riassunzione, del pari esattamente ritenuto perento. 6.3. Da ultimo, e per mera completezza, va rimarcato che l’assunto della ricorrente secondo cui la domanda di ammissione al passivo della Beni Stabili s.p.a. SIIQ, così come la successiva comunicazione del progetto di stato passivo da parte del curatore fallimentare della prima, benché recanti il riferimento al giudizio di impugnazione del lodo innanzi alla Corte di appello di Milano, erano privi della indicazione dell’evento fallimento della s.p.a. in liquidazione che ne aveva determinato la interruzione, appare poco persuasiva al fine di privare quegli atti della possibilità di assicurare conoscenza legale anche di quest’ultimo, e ciò per la decisiva considerazione che quel curatore era stato nominato proprio per effetto della pronuncia del suddetto fallimento, che, quindi, evidentemente non poteva ignorare. 7. Il ricorso va, quindi, respinto, restando regolate le spese dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. Cass. n. 5955 del 2014 Cass., S.U., n. 24245 del 2015 Cass., S.U., n. 15279 del 2017 - della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13.