Tardività del ricorso in Cassazione e contumacia in appello

Rilevata la tardività del ricorso per la cassazione della sentenza di seconde cure, la Corte di legittimità esclude la rilevanza del fatto che i ricorrenti siano rimasti contumaci dinanzi al giudice dell’appello non avendo essi dimostrato la mancata conoscenza del processo celebrato a loro carico e non sussistendo i presupposti per invocare una presunzione di mancata conoscenza.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9189/18, depositata il 13 aprile, pronunciandosi sul ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova che, dichiarando la contumacia degli appellati, accoglieva il gravame. Quest’ultimi hanno proposto ricorso per cassazione dolendosi per la mancata osservanza del termine per comparire di cui all’art. 163- bis c.p.c., oltre che per la nullità della citazione ex art. 164 c.p.p Secondo i ricorrenti, infatti, l’atto d’appello era stato notificato con deposito del plico alla casa comunale e affissione dell’avviso alla posta dei destinatari e invio di avvisi con raccomandata mai recapitata. La notifica si era dunque perfezionata con la compiuta giacenza oltre i termini utili. Ricorso tardivo. Esaminando il ricorso, il Collegio rileva in via preliminare l’inammissibilità dello stesso per tardività. Conteggiando i giorni di sospensione feriale maturati, in considerazione dell’intervento legislativo di cui al d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, la Corte sottolinea come la ripresa dell’attività giudiziaria ordinaria per l’anno 2015 sia andata a cadere il 1° settembre anziché il 16 come in passato . Anticipando la data di ripresa dell’attività giudiziaria ordinaria, la modifica legislativa ha influito anche sulla scadenza del termine annuale per la proposizione del ricorso di legittimità che risulta in conclusione tardivo. Su tale affermazione è irrilevante il fatto che i ricorrenti siano rimasti contumaci in appello posto che essi non hanno fornito alcuna dimostrazione della nullità della citazione o della notifica dell’atto di appello, né di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo nella loro contumacia. Ed infatti, come precisa il Collegio, la dedotta mancata osservanza del termine a comparire nel giudizio d’appello non costituisce un’ipotesi di inesistenza della notificazione della citazione che avrebbe determinato una presunzione di ignoranza del contumace. In conclusione, la contumacia dei convenuti non può considerarsi involontaria, in mancanza della dimostrazione da parte loro di non avere avuto conoscenza del processo, e in carenza dei presupposti per invocare una presunzione di mancata conoscenza . Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 25 gennaio – 13 febbraio 2018, n. 9189 Presidente Vivaldi – Relatore Fiecconi Rilevato in fatto 1. La controversia, avviata con atto di citazione del 2 marzo 2007 innanzi al Tribunale di Savona da R.G. nei confronti di T.D. ex coniuge e di T.J. e H. figli di entrambi , è volta all’accertamento del credito derivante dalla sottrazione di parte delle somme di danaro depositate in un conto estero risultato cointestato ai due ex coniugi anche dopo l’atto di separazione intervenuto il 15/6/2004, di cui la moglie rivendicava la metà quota parte rimasta indivisa all’atto della separazione con il medesimo atto di citazione veniva chiesto anche l’accertamento della nullità per simulazione assoluta dell’atto di trasferimento a titolo oneroso delle quote sociali della società D.T.C. s.r.l., intervenuto il 27/6/2006 dopo la separazione tra il padre T.D. e i figli T.J. e H. , allora ancora non autonomi economicamente e conviventi con la madre. Nel giudizio di primo grado entrambe le domande venivano rigettate. In seguito ad impugnazione intervenuta con atto di appello notificato il 2/11 dicembre 2009 ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la Corte d’appello dichiarava la contumacia degli appellati padre e figli e in data 16 luglio 2014 depositava sentenza di accoglimento dell’appello, contenente la condanna di T.D. a corrispondere all’attrice appellante la somma di Euro 282.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e la dichiarazione di nullità del negozio di cessione delle quote per simulazione assoluta, con relativa condanna alle spese. 2. Con ricorso notificato il 15 ottobre 2015 i convenuti, rimasti soccombenti nel grado d’appello, proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura. Nel giudizio si costituiva l’attrice con controricorso notificato il 13 novembre 2015 e memoria ex art. 380bis cod. proc. civ. per rilevare l’inammissibilità del ricorso notificato fuori dai termini di cui all’art. 327 cod. proc. civ. e l’infondatezza nel merito delle censure. Considerato in diritto 3. In via principale i ricorrenti deducono la nullità della sentenza della corte d’appello per mancata osservanza del termine a comparire ex 163 bis cod. proc. civ. e 164 cod. proc. civ La citazione dell’atto d’appello era stata indicata per la data del 18 marzo 2010, mentre la contumacia dei convenuti appellati sarebbe stata dichiarata nonostante non fosse stato rispettato il termine a comparire di 90 gg previsto dalla legge. La notifica dell’atto d’appello è intervenuta ai sensi dell’art. 140 cpc con deposito del plico alla casa comunale in data 2/12/2009, con affissione dell’avviso alla porta dei destinatari e con invio degli avvisi con a/r il giorno 11/12/2009, anch’essi non recapitati. La notifica quindi si sarebbe perfezionata con la compiuta giacenza attestata il 31.12.2009, pertanto al di fuori del tempo utile del 18 dicembre 2009. A tal fine i ricorrenti producono n. 3 raccomandate di avviso con relative n. 3 cartoline di ritorno. Quale secondo motivo di censura, attinente al merito della decisione impugnata, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’appello reso una motivazione congrua e corrispondente a iuxta alligata et probata . 4. Osserva la Corte preliminarmente che per il presente giudizio, introdotto prima del 4 luglio 2009, si deve considerare il termine lungo di un anno per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., vecchia versione, applicabile ratione temporis in luogo del più ridotto termine di sei mesi attualmente previsto. Pertanto il termine annuale per l’impugnazione innanzi a questa Corte della sentenza d’appello, depositata il 16 luglio 2014, è venuto a cadere il 16 luglio 2015, dovendosi poi aggiungere i giorni di sospensione feriale medio termine maturati nell’anno 2014, pari a 46 giorni. Senonché la controricorrente deduce che il termine è venuto a scadere il 1 ottobre 2015 e che il ricorso, notificato il 15 ottobre 2015, è da ritenersi tardivo. 5. La deduzione d’inammissibilità del ricorso è fondata. Difatti, la notifica del ricorso per cassazione risulta effettuata il 15 ottobre 2015 avverso una sentenza depositata il 16/7/2014 non notificata ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, ma in data 6/10/2015 ai soli fini dell’esecuzione della decisione . I giorni di sospensione feriale maturati nell’anno 2014 corrispondevano a 46 gg essi pertanto vanno conteggiati dalla scadenza dell’anno, corrispondente al 16/7/2015, considerando però che, nel 2015, la ripresa dell’attività giudiziaria ordinaria è andata a cadere il 1 settembre, e non più il 16 settembre come in passato, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 del D.L. 132 del 12/9/2014, convertito in L. 162/2014. Tale modifica legislativa, pertanto, ha anticipato il termine di ripresa dell’attività giudiziaria ordinaria e, pertanto, ha influito anche sulla scadenza del termine annuale per la proposizione del ricorso, anticipandolo al giorno 1 ottobre 2015. Difatti dal 16 luglio a 31 luglio sono da conteggiarsi 15 gg, mentre dal 1 settembre al 1 ottobre debbono conteggiarsi i residui 31 gg. accumulati per effetto del periodo di sospensione feriale intervenuto nell’anno – 2014 - di maturazione del termine per l’impugnazione poiché l’ultimo giorno utile per l’impugnazione andava a scadere il 1 ottobre 2015, il ricorso notificato 15 ottobre 2015 è stato introdotto oltre il termine di decadenza di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ 6. Il rilievo di tardività del ricorso, poi, non viene scalfito dal fatto che i ricorrenti sono rimasti contumaci nel secondo grado di giudizio, atteso che essi non hanno provato che sussiste la duplice condizione i della nullità della citazione o della notificazione dell’atto di appello e ii di non avere avuto conoscenza del processo celebratosi in loro contumacia, ai sensi dell’art. 327, comma 2, cod. proc. civ Il contumace, in tale caso, non è esonerato dalla prova di non avere avuto conoscenza del processo a causa della nullità della citazione o della notificazione di essa cfr. SSUU Cass. 14570/2007 e SSUU Cass. 9938/2015 . Difatti, da un lato, la dedotta mancata osservanza del termine a comparire nel giudizio di appello, oggetto del primo motivo di censura, non rappresenta certamente un’ipotesi di inesistenza della notificazione della citazione che determina una presunzione di ignoranza del contumace, poiché non ha potenziale attitudine di impedire una conoscenza minima del processo e della successiva sentenza SSUU Cass. 14570/2007 dall’altro, i ricorrenti, per provare la tardività della notifica dell’atto di appello, hanno prodotto gli avvisi di ricevimento, attestanti il deposito dell’atto non notificato al loro indirizzo, sicché ai sensi dell’art. 157 cod. proc. civ., comma 3, cod. proc. civ. essi non possono venire contra factum proprium, perché in realtà avevano saputo della pendenza del procedimento nei loro confronti. La contumacia dei convenuti, pertanto, non può considerarsi involontaria, in mancanza della dimostrazione da parte loro di non avere avuto conoscenza del processo, e in carenza dei presupposti per invocare una presunzione di mancata conoscenza. 7. Alla luce di quanto sopra deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della contro-ricorrente, liquidate come di seguito in base alle tariffe vigenti e al valore della causa, oltre spese forfetarie al 15% e contributo unificato. P.Q.M. I. Dichiara inammissibile il ricorso II. Condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 10.200,00, oltre Euro 200,00, per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. III. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.