Invii multipli “raccomandati” del decreto ingiuntivo e prova della consegna ai fini della costituzione in mora del debitore

Nel caso di invii multipli della raccomandata relativa al decreto ingiuntivo di pagamento allo stesso destinatario la prova della consegna è data dall’addetto al recapito ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.m. n. 95/2001, ciò vale nei casi in cui la sottoscrizione di ogni avviso di ricevimento diventi troppo onerosa.

Lo ha precisato la Cassazione con sentenza n. 8643/18, depositata il 9 aprile. Il caso. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame e confermava la revoca del decreto ingiuntivo volto a conseguire il pagamento da parte dell’Azienda sanitaria dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche eseguite dalla società appellante. La Corte territoriale, a sostegno della decisione, ricusava il riconoscimento degli interessi moratori per difetto di costituzione in mora della debitrice. Avverso la pronuncia di merito ricorre per cassazione la società lamentando, con il primo motivo, che, al contrario di quanto esponeva il Giudice decidente, la raccomandata relativa al decreto ingiuntivo fosse stata correttamente ricevuta dalla debitrice come dichiarato dall’agente postale nel relativo avviso, ai sensi dell’art. 33 d.m. n. 95/2001. Invii multipli e prova della consegna. Gli Ermellini hanno evidenziato che il d.m. n. 95/2001 prevede che gli invii a firma, compresi gli invii raccomandati , comportano che il destinatario deve sottoscrivere anche l’avviso . Detta sottoscrizione attesta con fede privilegiata, discendente dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio che riveste l’agente postale nell’occasione, l’avvenuta consegna . Ciò premesso, precisa la Corte, nel caso di invii multipli allo stesso destinatario la prova della consegna è data dall’addetto al recapito ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.m. n. 95/2001, ciò vale nei casi in cui la sottoscrizione di ogni avviso di ricevimento diventi troppo onerosa. Nella fattispecie per queste ragioni i Giudici del Palazzaccio hanno osservato che la Corte territoriale erroneamente riteneva non provata la data di ricezione delle raccomandate da parte dell’Azienda Sanitaria. Infatti, nella specie, ricorreva l’ipotesi degli invii multipli debitamente provati dall’agente postale mediante le annotazioni riportate dall’avviso di ricevimento. In conclusione la Cassazione evidenzia che la debitrice doveva ritenersi costituita in mora alla data di effettuazione dell’adempimento contenuta in uno degli invii. Per queste ragioni la Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 febbraio – 9 aprile 2018, n. 8643 Presidente Di Virgilio – Relatore Marulli Ritenuto in fatto 1. Con il ricorso in atti Credifarma chiede che sia cassata l’impugnata sentenza - con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone l’appello, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo in suo favore inteso a conseguire il pagamento da parte dell’AUSL dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nell’aprile 2009 - sul rilievo del fatto che il decidente aveva erroneamente ricusato il riconoscimento degli interessi moratori per difetto di costituzione in mora della debitrice, quantunque la relativa raccomandata spedita il 4.6.2009 fosse stata da questa ricevuta il 15.6.2009, come dichiarato dall’agente postale nel relativo avviso a mente dell’art. 33 d.m. 9 aprile 2001 primo motivo nonché, ancora, del fatto che parimenti aveva ricusato il riconoscimento del maggior danno da ritardo per genericità della domanda e per difetto di prova, malgrado il contrario riscontro fosse provvisto di ampia e circostanziata prova documentale secondo motivo . Resiste con controricorso l’intimata. Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata. Considerato in diritto 2.1. Il primo motivo è manifestamente fondato. 2.2. Va invero premesso che, sebbene negli invii a firma - tra cui, ai sensi delle disposizioni regolanti il servizio postale universale, da ultimo dettate dalla delibera dell’AGCOM n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 G.U. n. 165 del 16 luglio 2013 , che sul punto ha confermato le pregresse disposizioni del d.m. 9 aprile 2001, n. 95 e del d.m. 1 ottobre 2008, n. 33894, sono ricompresi gli ‘invii raccomandati’ art. 21, comma 1 - identificati dall’art. 1, comma 2, lett. i , D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 nel ‘servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario’ - per i quali il mittente richieda il servizio accessorio dell’avviso di ricevimento - ovvero della ‘ ricevuta che, compilata dal mittente all’atto della spedizione e firmata dal destinatario all’atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell’avvenuta consegna’ art. 5, comma 1, lett. a, del. cit. - il destinatario ‘deve sottoscrivere anche l’avviso’, onde è, a rigore, la sola sottoscrizione di esso, che attesta con fede privilegiata discendente dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio che riveste l’agente postale nell’occasione, l’avvenuta consegna, nondimeno, va rilevato, nel caso degli invii multipli diretti allo stesso destinatario da prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito’ art. 21, comma 2, del. cit. art. 20, comma 3, d.m. 33894/2008 art. 33, comma 2, d.m. 95/2001 , e ciò, in particolare, come ora precisa il citato art. 21, nei casi nei quali ‘la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa’. 2.3. Ciò posto l’errore di sussunzione addebitato al decidente - dell’avviso che riguardo alla raccomandata 4.6.2009 non vi fosse prova della data di ricezione delle raccomandate da parte dell’AUSL - è irrefutabile, atteso che nella specie ricorreva l’ipotesi degli invii multipli e, rettamente, come documenta la ricorrente, anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso, l’agente postale aveva provveduto a dar conto della circostanza mediante le annotazioni riportate dall’avviso di ricevimento ‘Poste Italiane Consegnato ai sensi dell’art. 33 D.m. 9-4-01 l’op. postale R. Invii multipli ad un unico destinatario’ e l’apposizione di tre timbri a secco, uno dei quali contenente la data di effettuazione dell’adempimento ‘UDR Roma Eur 15.6.2009’ . Ne discende, dunque, che a quella data in ragione della fede privilegiata attribuita dall’attestazione operata dall’agente postale, la debitrice doveva ritenersi costituita in mora. 3. È viceversa inammissibile il secondo motivo di ricorso, Osservato che, quantunque con esso si lamenti una violazione c/o falsa applicazione di legge, la censura ha valenza puramente motivazionale intesa a sindacare, sotto il preteso profilo della sua difformità rispetto al criterio di giudizio enunciato da Cass., Sez. U., 16/07/2008, n. 19499, l’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito in ordine alla genericità e all’inidoneità degli elementi di prova allegati dalla parte a pretesto del maggior danno lamentato. 4. Nei limiti del motivo accolto l’impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per il seguito. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.