Ricorsi “eccessivamente” infondati: responsabilità aggravata e segnalazione disciplinare

Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione.

La Sez. VI-3 Civile della Cassazione ordinanza n. 8064/18, depositata il 3 aprile , prendendo spunto da un giudizio in materia di azione revocatoria ordinaria, ha fatto applicazione delle regole in tema di responsabilità aggravata per aver presentato il ricorrente una impugnazione un po’ troppo infondata” con profili anche disciplinari per l’avvocato . Il caso il giudizio di primo grado. Una banca conveniva in giudizio, quali garanti di due società debitrici principali, due fideiussori, allegando che gli stessi avevano conferito alcuni beni immobili in un fondo patrimoniale, chiedendo quindi che tale conferimento fosse dichiarato simulato ovvero, in subordine, ne fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c I garanti si difendevano, da un lato, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, dall’altro lato, chiamando in causa le società debitrici principali nel mentre dichiarate fallite per essere da esse garantite in caso di soccombenza. Il Tribunale, rigettata la domanda di simulazione, accoglieva quella di revocatoria. L’appello. I Giudici d’Appello, nel confermare la decisione di prime cure, statuivano che le curatele fallimentari non erano più parte del giudizio d’appello perché non validamente citate l’Appello era inammissibile per genericità era irrilevante la circostanza che gli immobili conferiti nel fondo patrimoniale fossero ipotecati, perché nulla era stato dimostrato dai convenuti circa l’effettiva persistenza e l’ammontare del credito a garanzia del quale furono iscritte quelle ipoteche, ed in mancanza di tale prova non poteva stabilirsi se le suddette ipoteche fossero davvero tali da azzerare il valore degli immobili, e rendere perciò irrilevante, rispetto alla banca attrice, il loro conferimento in un fondo patrimoniale. Seguiva il ricorso per cassazione. La genericità del ricorso e la manifesta inammissibilità dello stesso. In sostanza, secondo gli Ermellini, tutti i motivi di censura fatti valere dalla ricorrente erano ampiamente infondati se non addirittura inammissibili per assoluta genericità degli stessi. Emblematico a tale riguardo il passaggio laddove la Suprema Corte dichiara l’inammissibilità di uno dei motivi di impugnazione per assoluta genericità , compendiandosi la censura nella indicazione di brevi ed oscuri passi . Gli Ermellini manifestano il proprio biasimo per il ricorso presentato tanto da applicare le disposizioni in materia di responsabilità aggravata. La responsabilità aggravata e la colpa grave l’art. 385, comma 4, c.p.c. peraltro abrogato . Il giudizio oggetto di decisione era iniziato nel 2001, quindi, osserva la Suprema Corte, ad esso è applicabile, ratione temporis , il disposto dell’art. 385, comma 4, secondo cui, quando pronuncia sulle spese, la Corte, anche d’ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave. Tale disposizione era stata introdotta nel 2006 d.l. n. 40 , per essere peraltro poi abrogata nel 2009 Legge n. 69 . In ogni caso, in base alle specifici norme transitorie, tale norma trova applicazione nei giudizi per cassazione proposti contro le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 e con riguardo ai giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009. La mala fede e la colpa grave secondo gli Ermellini. Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione. Nel caso di specie, osservano i Giudici di legittimità, la ricorrente ha proposto una impugnazione sostenendo due tesi assai ardite, sostenendo, col primo motivo, la nullità del processo per la mancata partecipazione ad esso di due parti che essa stessa non aveva citato in appello, e per di più prescindendo del tutto dalle motivazioni della Corte d’Appello circa la scindibilità delle cause, ed impugnando seconda censura per motivi attinenti al merito una sentenza che aveva dichiarato l’appello inammissibile per genericità ex art. 342 c.p.c La severa valutazione della Suprema Corte. In questo quadro, il giudizio della Cassazione è alquanto severo. Infatti, tali motivi di ricorso, secondo gli Ermellini, rendono palese che delle due l’una o la ricorrente non si è nemmeno posta il problema dell’effettivo contenuto della sentenza d’appello, e ciò costituirebbe un’ipotesi di colpa grave oppure, al contrario, l’ha ben compreso e cionondimeno ha inteso ugualmente proporre un ricorso totalmente eterodosso rispetto ai contenuti della decisione d’appello, e ciò costituirebbe un’ipotesi di mala fede. La condanna in via equitativa. Da qui la condanna della ricorrente, oltre alle spese di lite, ad una ulteriore somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno, determinata, ex art. 1226 c.c., assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per il grado di giudizio nella specie è stato liquidato l’importo, a titolo di risarcimento del danno, di euro 5.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione dell’ordinanza . La responsabilità disciplinare dell’avvocato i giudici non avevano neppure letto i fascicoli di causa . Ma gli Ermellini non si fermano qui, provvedendo altresì alla segnalazione, ai fini disciplinari, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di competenza. Infatti, l’avvocato aveva scritto nel ricorso per cassazione che la Corte d’Appello, in buona sostanza, aveva deciso senza neppure aver letto i fascicoli di causa. Ebbene, secondo la Cassazione, l’attribuzione al Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata non già di un errore nella ricostruzione dei fatti o nell’interpretazione delle norme, ma di una intenzionale omissione nel compimento dei propri doveri d’ufficio non leggere neppure i fascicoli costituisce un atto contrario ai doveri deontologici dell’avvocato, ed in particolare costituisce violazione dell’art. 52, comma 1, del codice deontologico forense Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti 1. L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi . Per tali motivi è stata mandata la segnalazione al Consiglio dell’ordine, come previsto dall’art. 51, comma 3, della Legge Professionale n. 247/2012 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 30 ottobre 2017 – 3 aprile 2018, n. 8064 Presidente Amendola – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2001 la società Intesa Gestione Crediti s.p.a. il cui credito sarà in seguito ceduto alla società Castello Finance s.r.l., che nel presente giudizio è rappresentata dalla società Italfondiario s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere S.G. e C.G. , allegando - di essere creditrice delle società omissis s.r.l. e omissis s.r.l. - che i debiti delle suddette società verso la Intesa gestione Crediti erano state garantire dai coniugi S.G. e C.G. , fino al limite di 1,5 miliardi di lire - che S.G. e C.G. avevano conferito vari beni immobili, acquistati da C.G. in costanza di matrimonio, in un fondo patrimoniale, allo scopo di sottrarli a creditori. Chiesero perciò che l’atto di conferimento di tali beni nel fondo patrimoniale fosse dichiarato simulato ovvero, in subordine, ne fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c 2. I convenuti si costituirono e, oltre a chiedere il rigetto della domanda, chiamarono in causa le curatele fallimentari della omissis s.r.l. e della omissis s.r.l., nel frattempo fallite, alle quali chiesero di essere garantire in caso di accoglimento della domanda attorea. Nel giudizio intervenne volontariamente la società Monte dei Paschi di Siena s.p.a., pur essa creditrice dei convenuti. 3. Con sentenza 21 aprile 2007 n. 5282 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettò la domanda di simulazione ed accolse quella di revocatoria. I soccombenti impugnarono la sentenza. 4. La Corte d’appello di Napoli con sentenza 29 ottobre 2014 n. 4316 rigettò il gravame. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello di Napoli ritenne che - le curatele dei fallimenti della omissis s.r.l. e della omissis s.r.l. non fossero state validamente citate in appello, e quindi non fossero più parti del giudizio - l’appello era inammissibile per genericità - era irrilevante la circostanza che gli immobili conferiti nel fondo patrimoniale fossero ipotecati, perché nulla era stato dimostrato dai convenuti circa l’effettiva persistenza e l’ammontare del credito a garanzia del quale furono iscritte quelle ipoteca, ed in mancanza di tale prova non poteva stabilirsi se le suddette ipoteche fossero davvero tali da azzerare il valore degli immobili, e rendere perciò irrilevante, rispetto alla Intesa Gestione Crediti, il loro conferimento in un fondo patrimoniale. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.G. con ricorso fondato su due motivi. Ha resistito la Italfondiario, nella sua qualità di rappresentante volontaria della Castello Finance s.r.l Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità del giudizio d’appello e della sentenza che l’ha concluso. Deduce che al giudizio d’appello non hanno partecipato i due soggetti chiamati in causa dalla convenuta C. , ovvero le curatele fallimentari delle società omissis s.r.l. e omissis s.r.l., nei confronti dei quali essa ricorrente aveva domandato di essere rivalsa sic in caso di accoglimento della domanda attorea. Sostiene che la Corte d’appello, per fare in fretta , non si sarebbe avveduta che le suddette parti non erano state citate, ed avrebbe sinanche dimenticato di indicarle nell’epigrafe della sentenza. 1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, perché estraneo alla ratio decidendi. La Corte d’appello non ha affatto trascurato di considerare che in primo grado fosse stata proposta una domanda di garanzia nei confronti dei due fallimenti. L’ha fatto, ma ha reputato che, non essendovi prova dell’avvenuta notifica dell’atto d’appello alle due curatele chiamate in causa, esse non potevano considerarsi parti del giudizio di gravame, trattandosi di cause scindibili. Il vizio di nullità, dunque, non sussiste, giacché non è nulla la sentenza pronunciata in un processo litisconsortile, previa separazione delle domande. Né è stata impugnata in questa sede l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la domanda di revocatoria proposta dal creditore nei confronti del fideiussore, e quella di garanzia proposta dal fideiussore nei confronti del debitore principale, costituiscono cause tra loro scindibili, e tanto meno quella secondo cui non vi era prova in atti dell’avvenuta notifica dell’appello ai due fallimenti. 2. Il secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle eccezioni da essa sollevate, ed in particolare a non ha considerato che la Intesa Gestione Crediti non dimostrò l’anteriorità del suo credito, rispetto alla data di costituzione del fondo patrimoniale b non avrebbe tenuto conto che la documentaione prodotta dalla banca è stata presentata non autentica e fuori termine c non avrebbe tenuto conto che le presunte ipoteche della BCI erano inopponibili in quanto successive al fondo patrimoniale . Dopo avere dedotto tali vizi, il motivo p. 8, primo capoverso, del ricorso torna a lamentare la violazione del contraddittorio , per la mancata partecipazione al giudizio d’appello delle due curatele fallimentari sopra già ricordate. 2.2. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni. La prima è la sua assoluta genericità, giacché l’intera censura si compendia nei brevi ed oscuri passi riportati tra virgolette al paragrafo precedente. La seconda ragione è che anche questo motivo è estraneo alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata. Questa, infatti, ha dichiarato l’appello inammissibile per aspecificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. così la sentenza impugnata, pag. 6, secondo capoverso . Di tale statuizione di inammissibilità la ricorrente non si fa carico, questionando nel merito, come se nel merito la Corte d’appello avesse deciso. Ma la Corte d’appello, come accennato, non ha affatto esaminato il fondo della domanda revocatoria si è limitata a dichiarare l’appello inammissibile perché alcun ragionamento offre in contrapposizione alle argomentazioni del Tribunale . E questa statuizione, come detto, non è stata in questa sede impugnata. 3. La responsabilità aggravata. 3.1. Il giudizio concluso della presente sentenza è iniziato nel 2001. Ad esso, pertanto, è applicabile ratione temporis l’art. 385, comma 4, c.p.c., a norma del quale quando pronuncia sulle spese . la Corte, anche d’ufficio, condanna . la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffa/i, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave . Tale norma è stata introdotta dall’art. 13 d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e, per espressa previsione dell’art. 27, comma 2, del medesimo decreto, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006. Vero è che l’art. 385, comma 4, c.p.c., è stato in seguito abrogato dall’art. 46, comma 20,1. 18 giugno 2009, n. 69. Tuttavia, per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge n. 69/09, le di disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore , vale a dire dopo 4 luglio 2009. Nel presente giudizio è pertanto applicabile ratione temporis l’art. 385, comma 4, c.p.c. come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 7/10/2013, Rv. 629023, in motivazione , in quanto a il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006 b il giudizio in primo grado è iniziato il 30 marzo 2009, e dunque prima del 4 luglio 2009. 3.2. Ciò posto circa la disciplina applicabile, questa Corte osserva che agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione. Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto una impugnazione sostenendo due tesi assai ardite. Col primo motivo, infatti, ha invocato la nullità del processo per la mancata partecipazione ad esso di due parti che essa stessa non provvide a citare in appello, e per di più prescindendo del tutto dalle motivazioni adottate dalla Corte d’appello circa la scindibilità delle cause. Col secondo motivo, poi, la ricorrente ha impugnato per motivi attinenti il merito una sentenza che aveva dichiarato l’appello inammissibile per genericità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c L’uno e l’altro di questi motivi, pertanto, rendono palese che delle due l’una o la ricorrente non si è nemmeno posta il problema dell’effettivo contenuto della sentenza d’appello, e ciò costituirebbe un’ipotesi di colpa grave oppure, al contrario, l’ha ben compreso e cionondimeno ha inteso ugualmente proporre un ricorso totalmente eterodosso rispetto ai contenuti della decisione d’appello, e ciò costituirebbe un’ipotesi di mala fede. La ricorrente va di conseguenza condannata d’ufficio, ai sensi dell’art. 385, comma 4, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno. Tale somma può essere determinata equitativamente, ex art. 1226 c.c., assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata nell’importo di Euro 5.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. 4. Segnalazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 4.1. L’avvocato Antonio Orlando, difensore della ricorrente e firmatario del ricorso, a p. 5, quinto capoverso, del proprio ricorso, ha scritto La corte d’appello, senza leggersi neppure i fascicoli ed omettendo la esistenza delle curatele del fallimento omissis s.r.l. e omissis rigettava l’appello ecc. . Ritiene questa Corte che l’attribuzione al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata non già di un errore nella ricostruzione dei fatti o nell’interpretazione delle norme, ma di una intenzionale omissione nel compimento dei propri doveri d’ufficio non leggere neppure i fascicoli” costituisca un atto contrario ai doveri deontologici dell’avvocato, ed in particolare costituisca violazione dell’art. 52, comma 1, del codice deontologico forense. La presente sentenza, pertanto, dovrà essere comunicata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, ai sensi dell’art. 51, comma 3, lettera d , della 1. 31 dicembre 2012 n. 247, per i provvedimenti di sua competenza, ovvero la trasmissione al Consiglio di disciplina territorialmente competente. 5. Le spese. 5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. - dichiara inammissibile il ricorso - condanna C.G. al pagamento in favore della Castello Finance s.r.l. della somma di Euro 5.000, oltre interessi come in motivazione - condanna C.G. alla rifusione in favore di Castello Finance, come in epigrafe rappresentata delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55 - visto l’art. 51, comma 3, della 1. 31.12.2012 n. 247, manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.