L’attività estrattiva illecita di una società è soggetta a solidarietà passiva

In tema di attività estrattiva non autorizzata effettuata da una società e quindi di sanzioni amministrative, si configura responsabilità solidale, e non concorso di persone, in quanto è individuabile, nell'illecito, un solo autore così, la relativa ordinanza-ingiunzione può essere notificata anche soltanto, ed indifferentemente, ad uno dei coobbligati e ciò vale ai fini di interruzione della prescrizione della stessa sanzione .

E’, quindi, legittima, e va confermata, la sentenza di merito con cui, accertata l’avvenuta notifica dell’ordinanza comunale alla s.r.l. nonché la costituzione in giudizio del medesimo Ente, venga respinta l’opposizione, proposta dall’amministratore della stessa società, all’ordinanza-ingiunzione. Il principio si argomenta dall’ordinanza della Corte di Cassazione Sez. terza civile n. 1550, decisa il 12 ottobre 2017 e depositata il 23 gennaio 2018. Il caso. Il Comune emanava un’ordinanza-ingiunzione nei confronti di una s.r.l. e del suo amministratore per attività estrattiva non autorizzata e tale ordinanza veniva notificata alla s.r.l. e non all’amministratore così, Equitalia s.p.a. procedeva all’esecuzione per il credito derivante ma si opponeva, invano, l’amministratore della stessa società che eccepiva l’avvenuta prescrizione della sanzione amministrativa. L’esercizio di impresa tra libertà imprenditoriale e tutela dell’ambiente le sanzioni-obbligazioni”. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 4, 9, 41 e 97 Cost., 1173, 1310, 2934, 2935, 2943 e 2944 c.c., 5, 6, 14 e 28 l. 24-11-1981 n. 689. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di diritto, illecito, responsabilità, potestà, procedimento, provvedimento e sanzione. Prima facie , si potrebbe pensare ad una sorta di sanzionabilità, in re ipsa , del solo autore di un illecito. Apparentemente, quindi, bisognerebbe stabilire a la natura giuridica della violazione b se la successiva sanzione sia soggetta a prescrizione codicistica c se in subiecta materia sia competente il Comune o un ente pubblico gerarchicamente sovraordinato nonché il giudice civile o quello amministrativo. In realtà, sotto il profilo formale, la principale osservazione riguarda la distinzione tra la fattispecie del concorso di persone e quella inerente l’illecito riconducibile a non concorrenti nel primo caso, in base al principio di responsabilità soggettiva individuale, ciascuno soggiace all’intera sanzione ed il pagamento di uno dei concorrenti non estingue l’obbligazione degli altri Cass. Sez. III 24-02-2000 n. 2088 e Sez. I 23-08-2006 n. 18365 nel secondo caso, invece, vige il principio di responsabilità solidale che vale anche dal lato passivo. In termini sostanziali, quindi, la P.A. ha la potestà di irrogare la sanzione prevista per legge e, cioè, di richiedere il pagamento della stessa e, sul piano procedurale, anche soltanto ad uno dei coobbligati, come nel caso in esame. Segnatamente, la rappresentanza legale, e quindi in giudizio, dell'amministratore non si estende, verticalmente, anche sul piano amministrativo non obbliga, cioè, il Comune a notificare il proprio provvedimento amministrativo esclusivamente al rappresentante legale nè congiuntamente al medesimo ed alla società e, quindi, non impedisce la notifica anche soltanto a quest'ultima che, pertanto, conserva la propria legittimatio ad actum . Peraltro, va ricordato che la prescrizione di un diritto può essere interrotta anche con la tempestiva costituzione in giudizio per l’accertamento dell’effettiva sussistenza del credito . De iure condito , la società nella fattispecie, di capitali , quale persona giuridica, è solidalmente coobbligata con il relativo legale rappresentante pertanto, non è opponibile l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune nei confronti della società e del suo amministratore ma notificata soltanto alla prima. L’ordinamento, dunque, disegna” una vera e propria apertura” procedurale in sede sanzionatoria e di conseguenti adempimenti. Rebus sic stantibus , è irrilevante l’oggetto dell’illecito e che il ricorrente sia il soggetto non destinatario della notifica dell’ordinanza-ingiunzione altresì, è indifferente la ragione sociale dell’impresa ingiunta. In termini di dinamiche”, pertanto, il diritto pubblico finisce per prevale re su quello privato e, segnatamente, il diritto amministrativo speciale su quello civile. Non necessaria la notifica dell’ordinanza-ingiunzione comunale a tutti gli intestati. In ambito di rapporti tra P.A. e cittadino ovvero tra creditore e debitore, gli atti con cui il primo interrompe la prescrizione contro uno dei debitori hanno effetto riguardo agli altri debitori ciò, dunque, a prescindere se trattasi di istanza di un privato o di sanzione pubblicistica e se la stessa sia stata notificata all’autore della violazione o al corresponsabile App. Brescia 10-11-2014 e Trib. Bergamo 26-10-2011 . Ergo, il ricorso del privato debitore va respinto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 ottobre 2017 – 23 gennaio 2018, n. 1550 Presidente Vivaldi – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto L.B. ha proposto opposizione all’esecuzione presso terzi intrapresa a suo danno da Equitalia Esatri s.p.a. per un credito, dell’importo di Euro 1.626.660, nascente da un’ordinanza-ingiunzione pronunciata dal Comune di nei confronti della Cava Castello s.r.l. e dell’opponente quale amministratore unico e legale rappresentante di detta società. Esponeva, a sostegno, che l’ordinanza-ingiunzione non gli era mai stata personalmente notificata e che, pertanto, il credito doveva ritenersi oramai prescritto. L’opposizione è stata respinta dal Tribunale di Bergamo in data 26 ottobre 2011. Il L. ha impugnato tale sentenza ma, costituitosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello. Avverso tale ultima statuizione il L. ricorre per due motivi. Resiste con controricorso il Comune di . Entrambi hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. Equitalia Nord s.p.a. già Equitalia Esatri s.p.a. non ha svolto attività difensive. Considerato in diritto Con il primo motivo il L. deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1310 cod. civ. e degli artt. 6, 14 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sostenendo che la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione solamente alla Cava Castello s.r.l. non sarebbe stata idonea a interrompere la prescrizione nei suoi confronti, essendo fatto dalla legge espresso obbligo di contestare immediatamente la violazione amministrativa nella specie, attività estrattiva non autorizzata al trasgressore art. 14 legge n. 689 del 1981 . Il motivo è infondato. Infatti, il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa regolato dall’art. 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689 differisce dalla fattispecie prevista dall’art. 6 della medesima legge, che disciplina invece la solidarietà con l’autore dell’illecito di persone non concorrenti nella violazione. Difatti, nella prima ipotesi, ciascun concorrente soggiace all’intera sanzione e il pagamento da parte di uno non estingue l’obbligazione degli altri. Tale distinzione rileva ai fini dell’interruzione della prescrizione. L’art. 28 della citata legge n. 689 del 1981 rinvia al codice civile per quanto riguarda la disciplina dell’interruzione della prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni. Occorre quindi distinguere fra l’ipotesi, prevista dall’art. 5 l. n. 689/81, del concorso di più persone nella violazione, alla quale non è applicabile l’art. 1310 cod. civ., difettando - come s’è detto - il vincolo di solidarietà passiva fra i concorrenti Sez. 3, Sentenza n. 2088 del 24/02/2000, Rv. 534342 Sez. 1, Sentenza n. 18365 del 23/08/2006, Rv. 593466 dall’ipotesi disciplinata dal successivo art. 6, che invece configura una vera e propria responsabilità solidale, con conseguente applicabilità della regola, posta dal citato art. 1310 cod. civ., secondo cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori. Va dunque affermato il seguente principio di diritto In tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981, produce effetti anche nei confronti dei coobbligati, ai sensi dell’art. 1310 cod. civ., stante il richiamo contenuto nell’art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione. A tali fini non assume importanza se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui all’art. 1310 cod. civ., fra coobbligati solidali. L’estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi del concorso di più persone nella commissione della violazione, prevista dall’art. 5 della legge n. 689 del 1981, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero . Nella specie, nei confronti della Cava Castello s.r.l. si è verificato un atto interruttivo della prescrizione. Poiché la persona giuridica è solidalmente coobbligata con il proprio legale rappresentante, se la violazione è commessa nell’esercizio delle proprie funzioni circostanza non controversa , quell’atto interruttivo ha prodotto effetti anche nei confronti del L. , che della Cava Castello s.r.l. era l’amministratore unico. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2935, 2943 e 2944 cod. civ., giacché i giudici di merito avrebbero fatto errata applicazione delle norme in tema di solidarietà passiva e di atti interruttivi della prescrizione. In particolare, non si sarebbe potuto ritenere dotata di efficacia l’interruttiva l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione proposta dal L. , stante l’elenco tassativo e tipizzato degli atti interruttivi. In realtà la sentenza d’appello osserva che ad interrompere la prescrizione sarebbe stato non il L. , proponendo l’opposizione, bensì il Comune di , che si è costituito resistendo all’opposizione e quindi chiedendo l’accertamento dell’effettiva sussistenza del credito risultante dall’ordinanza-ingiunzione. La censura in esame, pertanto, non coglie la ratio dedicendi della sentenza impugnata. Peraltro, anche qualora la doglianza fosse diversamente interpretata, la decisione si sottrae a censure di legittimità, essendo pacifico che l’atto di costituzione del convenuto in opposizione, che chiede l’accertamento della fondatezza del suo diritto, è riconducibile all’ipotesi tipica prevista dall’art. 2943, secondo comma, cod. civ. domanda proposta nel corso di un giudizio . In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità vanno liquidate, nella misura indicata nel dispositivo, in favore del solo Comune di non avendo Equitalia Nord s.p.a. svolto alcuna attività difensiva e poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ Ricorrono, inoltre, i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 . P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.