Rate non pagate: in giudizio la banca deve allegare l’estratto conto

La banca, nel giudizio di opposizione, in quanto giudizio a cognizione piena, per far valere un credito derivante dal mancato pagamento delle rate dovute dal correntista per un finanziamento, deve dar prova della propria pretesa attraverso l’ordinario estratto conto, non potendosi limitare a fornire gli estratti conto certificati ex art. 50 t.u.b

Così il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 1246/17, depositata l’8 novembre. Il caso. Un istituto di credito ingiungeva al pagamento un correntista dolendosi dei debiti da questi maturati e derivanti da un contratto di finanziamento. Avverso il decreto ingiuntivo il correntista propone opposizione, lamentandosi della fondatezza e della mancata prova dell’esistenza del credito dell’omesso invio degli estratti conti periodici richiesti dall’opponente, nonché della mala fede della banca, avendo questa atteso che si formasse un ingente saldo passivo prima di sollecitare il rientro. L’istituto di credito si costituisce in giudizio domandando il rigetto dell’opposizione. La prova del credito. Il Tribunale di Ragusa sottolinea che, nell’ipotesi di opposizione al decreto ingiuntivo, l’onere della prova circa le pretese avanzate è a carico del convenuto nel giudizio di opposizione, ossia l’istituto di credito. A sostegno delle proprie pretese, la banca allegava il contratto di apertura del conto corrente stipulato con l’opponente oltre alla copia del contratto di finanziamento e degli estratti conto certificati ex art. 50 t.u.b Ciò posto, sulla scorta della superiore regola di giudizio, occorre rilevare l’insufficienza della documentazione prodotta dall’opposta al fine di ritenere provato il credito . La banca, infatti, non aveva depositato né il contratto di conto corrente originario né gli estratti conto completi alla data di apertura del conto corrente sino al saldo debitorio così come determinato dall’istituto di credito. Pertanto, sebbene la prova del credito possa essere raggiunta, in sede monitoria, attraverso gli estratti conti certificati ex art. 50 t.u.b., nel giudizio a cognizione piena, successivo all’opposizione, spetta alla parte opposta documentare l’andamento del rapporto di conto corrente attraverso l’ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca . Di contro, il c.d. saldaconto munito di attestazione ex art. 50 t.u.b. è da intendersi quale mera dichiarazione proveniente dal creditore. Il Tribunale dunque revoca il decreto ingiuntivo e condanna la parte opposta al pagamento delle spese processuali.

Tribunale di Ragusa, sentenza 8 novembre 2017, n. 1246 Giudice Trimani Fatto e diritto Gli opponenti indicati in epigrafe hanno proposto impugnato ex art. il d.i. n. omissis /14 emesso nei loro confronti deducendo che, in via preliminare, non era stata allegata al ricorso monitorio copia del verbale del C.D.A. della società opposta relativa al conferimento dei poteri al Vicepresidente in violazione del disposto dell’art. 2381 c.c. che il credito azionato era infondato ed insussistente che la documentazione prodotta in seno al ricorso monitorio non era idonea a comprovare il credito, consistendo la stessa nell’estratto conto autenticato, non sufficiente per esaminare le ragioni di credito azionate che dalla documentazione prodotta non risultava neanche il dedotto inadempimento atteso che le rate di rientro dal contratto di finanziamento erogato dovevano addebitarsi sul c/c intestato alla debitrice n. omissis che la banca opposta non aveva inviato alla debitrice gli estratti conti periodici, come per altro richiesti con apposita raccomandata che l’opposta aveva agito con mala fede avendo la stessa atteso che si formasse un saldo passivo di quasi Euro 480.000 prima di sollecitare il rientro che, inoltre, la banca opposta aveva illegittimamente praticato, durante l’intera durata del rapporto contrattuale, tassi superiori al tasso consentito dalla legge e interessi anatocistici che la previsione di capitalizzazione degli interessi era stata considerata illegittima dalla Suprema Corte con conseguente relativa nullità ai sensi dell’art. 1283 c.c. che pertanto si imponeva un ricalcolo delle poste dare avere tra le parti, previa espunzione della illegittima capitalizzazione e degli interessi moratori superiori al tasso legale. Per questi motivi, ha chiesto in via preliminare di dichiarare il difetto di rappresentanza in capo al Vicepresidente della società opposta e nel merito di accogliere l’opposizione e quindi di revocare il d.i. opposto. Si è costituita l’opposta evidenziando la pretestuosità dell’opposizione e rilevando che il credito azionato si fondava per Euro 141.281,04 relativo al contratto di finanziamento del 22.11.2011 e per Euro 493.395,59 quale saldo debitorio relativo al c/c n. omissis che, in via preliminare, l’eccezione di difetto di rappresentanza era infondata atteso che l’allegato statuto dell’opposta, approvato con delibera del 28.6.2009, attribuiva il potere di rappresentanza in giudizio, ai sensi degli artt. 50 e 32, al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente che la documentazione prodotta in fase monitoria era idonea a comprovare l’an e il quantum del credito ingiunto, essendo stata prodotto l’estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. che palesemente infondata era l’allegata illegittima condotta della banca che nessuna capitalizzazione era stata mai effettuata né erano stati applicati interessi superiori al tasso legale che il contratto di conto corrente stipulato dalla debitrice principale prevedeva al relativo art. 7 la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi che infondata era l’eccezione di anatocismo che generiche ed infondate erano le contestazioni circa l’applicazione di interessi superanti il tasso soglia che espressamente pattuita era stata la commissione di massimo scoperto che pertanto nessuna somma era stata illegittimamente addebitata al correntista che, in ogni caso, l’opposta eccepiva la prescrizione decennale delle rimesse aventi natura solutoria, come evidenziate nell’estratto del conto n. omissis allegato relativo al periodo 1.1.1999 al 30.7.2004. Per questi motivi, ha chiesto il rigetto dell’opposizione. Concessa la provvisoria esecutività al d.i. opposto, è stato assegnato a parte opponente il termine di giorni 15, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, per l’instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, ricadendo la materia oggetto di causa nelle ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010. All’udienza del 14.12.2016 , sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e alla successiva udienza, la causa è stata rinviata all’odierna udienza per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine sino 10 giorni prima per il deposito di note conclusive. Venendo al merito, si osserva che l’opposizione è fondata. Parte opposta ha agito per il pagamento della somma di Euro 141.281,04 , per le rate scadute e non pagate, relative al contratto di finanziamento del 22.11.2011 aperto sul conto corrente n. omissis , e della somma di Euro 393.395,59 quale saldo passivo del predetto conto corrente al 24.4.2014, derivante da contratto di apertura di credito del 3.12.2004. Come noto in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore in senso sostanziale” Trib. Roma, Sez. X, n. 1434/2015, v anche Cass. Civ. Sez. VI - III, Ordinanza n. 5915/2011 , fermo l’onere in capo all’attore del giudizio di opposizione di provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell’altrui pretesa, in ossequio del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c A sostegno della pretesa creditoria, parte opposta ha quindi prodotto l’originale del contratto di apertura di un conto corrente n. omissis allo scoperto con fido di Euro 420.000,00 e copia del contratto di finanziamento di Euro 150.000 del 22.11.2011, convenzionato con Commerfidi, debitamente sottoscritti dalla debitrice principale, unitamente ai relativi estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B., nonché la lettera di fideiussione del 22.11.2011 concessa dagli altri opponenti per la F.lli Ro. & amp c. s.a.s. sino alla concorrenza di Euro 718.500,00 ed infine gli estratti conto analitici dal 1999 al 2004 relativi al conto corrente n. omissis . Ciò posto, sulla scorta della superiore regola di giudizio, occorre rilevare l’insufficienza della documentazione prodotta dall’opposta al fine di ritenere provato il credito. A prescindere dalla mancata produzione del contratto di conto corrente originario da presumersi concluso quantomeno nel 1999 essendo stati prodotti estratti conto a decorrere da quella data , la banca opposta non ha depositato, a fronte delle contestazioni per quanto generiche di parte opponente, gli estratti conto completi dalla data di apertura del conto corrente sula quale è stata aperta l’apertura di credito e quindi versata la somma finanziata con il contratto del 2011 versato in atti sino al saldo così come determinato in sede monitoria e quindi non ha dato prova dell’esatto ammontare del credito azionato in fase monitoria. Infatti, in punto di diritto si deve osservare che, come ritenuto dalla giurisprudenza è certo che, se l’estratto conto certificato conforme poteva essere sufficiente, in sede monitoria, ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito al fine dell’emissione del decreto ingiuntivo nel giudizio di cognizione piena, successivo all’opposizione, con la quale fra l’altro erano state contestate le risultanze di detto estratto, spettava all’opposta, attrice in senso sostanziale, documentare l’andamento del rapporto di conto corrente bancario” Cass. Civ., Sez. I, n. 26318/2008 , dovendosi distinguere il c.d. saldaconto munito di attestazione ex art. 50 T.U.B., quale dichiarazione proveniente dal creditore, dall'ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca . Ciò premesso, nel caso in esame, la banca opposta ha depositato solo gli estratti conto completi del conto corrente in esame dall’1.1.1999 al 30.7.2004 e i saldaconto muniti di attestazione ex art. 50 T.U.B. riferita al predetto conto relativa al periodo dal 7.1.2014 sino all’8.4.2014 e riferita al contratto di finanziamento di Euro 150.000 versati sul predetto conto corrente, dal 22 2.2013 sino al 22.2.2014. Ne consegue che tale produzione, siccome lacunosa ed incompleta, non appare sufficiente a ritenere provato il credito azionato dalla banca in via monitoria. L’opposizione va pertanto accolta con conseguente revoca del d.i. opposto. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto dell’assenza di fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte opposta. Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio. P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede - Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il d.i. opposto - condanna parte opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite, liquidate in Euro 7.458,00 per compensi, oltre accessori come per legge.