Straniero in fuga dalla povertà: niente protezione

Respinta anche l’ipotesi della tutela umanitaria. Irrilevante il fatto che l’uomo viva una situazione familiare difficile in patria, a causa della disabilità del padre. Per i Giudici non è sufficiente la difficoltà nelle condizioni economiche e di salute per ottenere accoglienza in Italia.

Niente protezione per lo straniero che è approdato in Italia per fuggire alla situazione di estrema povertà vissuta in patria. Irrilevante il fatto che egli sconti le ripercussioni negative subite dal padre che, vittima di un incidente, è ora disabile e quindi non più in grado di provvedere alla propria famiglia. Per i Giudici non ci sono dubbi le precarie condizioni economiche e di salute non legittimano l’accoglienza dello straniero in Italia Cassazione, ordinanza numero 28015/17, sez. VI Civile, depositata oggi . Famiglia. Prima in Tribunale nel maggio del 2016 e poi in Corte d’Appello nel marzo di quest’anno respinta in entrambi i giudizi «la domanda di protezione internazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato» presentata da uno straniero. A corredo, però, è stata esclusa anche l’ipotesi della «protezione umanitaria». Proprio su quest’ultimo punto si sofferma il legale dello straniero col ricorso in Cassazione. A suo dire è illogico negare la «protezione umanitaria», poiché l’uomo è arrivato in Italia per evitare in patria «la compromissione del diritto alla salute e del diritto all’alimentazione derivante dalle condizioni economiche di povertà in cui egli versava» con la propria famiglia. E in questa ottica viene posto in evidenza il fatto che «il padre dello straniero, in conseguenza di un incidente, è divenuto disabile e incapace di provvedere alla propria famiglia». Tutte queste obiezioni – comprensibili da un punto di vista umano – non convincono la Cassazione, che conferma difatti il ‘no’ alla richiesta dello straniero di essere accolto in Italia. I Giudici non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni «il diritto alla protezione umanitaria non può essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero non versi in condizioni economiche o di salute non buone».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 3 ottobre – 23 novembre 2017, numero 28015 Presidente Cristiano – Relatore Valitutti Rilevato che Ab. Qa. Aw. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano numero 1201/2017, depositata il 22 marzo 2017, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Milano del 13 maggio 2016, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, per il riconoscimento dello status di rifugiato, e le domande subordinate di protezione sussidiaria ed umanitaria, proposte dal ricorrente il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva Considerato che il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia disatteso anche la domanda subordinata di protezione umanitaria, ex art, 5, comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, laddove la compromissione del diritto alla salute e del diritto all'alimentazione, derivante dalle condizioni economiche di povertà nelle quali egli versava, in conseguenza di un incidente occorso al padre, divenuto disabile ed incapace di provvedere alla propria famiglia, avrebbero dovuto giustificarne l'accoglimento Ritenuto che come correttamente affermato dalla Corte territoriale, il diritto di asilo sia interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo «status» di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, ed all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. numero 286 del 1998, cosìcché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. Cass. 04/08/2016, numero 16362 le Commissioni territoriali siano espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti residuali di cui all'articolo 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali Cass. Sez. U. 28/02/2017, numero 5059 sotto tale profilo, il diritto alla protezione umanitaria non possa essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone condizioni economiche o di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l'effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità al disposto degli articolo 2, 3 e 4 della CEDU Cass. 21/12/2016, numero 26641 nel caso concreto, la Corte d'appello abbia motivatamente escluso -utilizzando il proprio potere d'indagine, come statuito da questa Corte , Cass. 24/09/2012, numero 16221 - che il ricorrente possa correre nel suo Paese il rischio di una grave violazione dei diritto umani, atteso che il pericolo di eventuali atti ostili posti in essere da formazioni terroristiche concerne «zone diverse da quella cui proviene l'appellante per la quale [ ] non esistono segnalazioni di non-refoulement da parte dell'UNHCR» alla stregua degli accertamenti di fatto operati dal giudice d'appello, debbano, pertanto, escludersi i presupposti per la concessione anche della misura residuale della protezione umanitaria Ritenuto che il ricorso per cassazione debba essere, di conseguenza, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del Ministero dell'Interno nel presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.