Sull'opposizione all'ordine di pagamento esattoriale

È ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. proposto avverso un decreto di inammissibilità di opposizione agli atti esecutivi disposto inaudita altera parte e senza fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e del termine per l'introduzione della fase di cognizione, stante il suo carattere definitivo.

Il pignoramento ex art. 72- bis d.P.R. n. 602/1973 non prevede l'iscrizione a ruolo ne consegue che nemmeno l'opposizione proposta avverso detto provvedimento richiede l'iscrizione a ruolo. Pertanto, l'opposizione avverso detto atto va qualificata come opposizione agli atti esecutivi in pendenza di esecuzione, come tale soggetta alle norme di cui agli artt. 617, comma 2, e 618 c.p.c., i quali richiedono la scissione tra fase sommaria e fase a cognizione piena e, in relazione a quest'ultima, il rispetto delle norme di cui al libro II del codice di procedura civile. Tale in sintesi, il contenuto della sentenza n. 26830 della Corte di Cassazione depositata il 14 novembre 2017. La fattispecie. Un debitore viene informato dell'avvenuto pignoramento presso terzi ex art. 72- bis , d.P.R. n. 602/1973 dal suo istituto di credito il pignoramento è stato dunque solo notificato alla banca in quanto terzo pignorato e non anche al debitore esecutato. Questi propone dunque ricorso in opposizione agli atti esecutivi deducendo tra l'altro la mancata notifica. Tale opposizione viene dichiarata inammissibile – con decreto emesso inaudita altera parte - in quanto proposta in assenza di iscrizione a ruolo della procedura. Contro il provvedimento il debitore propone ricorso straordinario in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. il ricorso è articolato in diversi motivi dove si assume la violazione di una serie di norme, ma in sostanza rilevando l'illegittimità di un provvedimento emesso inaudita altera parte e senza disporre la comparizione delle parti e la fissazione del termine per l'introduzione della fase di merito. Per tale sostanziale comunanza tra i motivi proposti, la Corte li affronta congiuntamente. Autonoma impugnabilità del decreto di inamissibilità emesso inaudita altera parte. La Corte verifica in primis se sia esperibile nel caso de quo il rimedio del ricorso straordinario per Cassazione. A tale domanda risponde affermativamente, in sintesi rilevando che il provvedimento impugnato è in realtà un provvedimento definitivo e, dunque, da tale punto di vista è un provvedimento ricorribile in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost Tale provvedimento non è infatti assimilabile a quello emesso ex art. 625, comma 2, c.p.c. con cui il giudice sospende nei casi di urgenza il processo esecutivo , il quale è privo del requisito della stabilità il giudice fissa al contempo l'udienza per la comparizione delle parti, dove deciderà con ordinanza, la quale, neppure a sua volta è ricorribile in Cassazione esistendo l'apposito rimedio ex art. 624 c.p.c. e 669- terdecies c.p.c. il decreto de quo non è nemmeno assimilabile alla decisione con cui il giudice definisce la fase sommaria decidendo sulla sospensione dell'esecuzione anche ove non fissi il termine per il merito, giacchè anche tale provvedimento è privo del carattere della definitività la parte può sempre chiedere la fissazione del merito ex art. 289 c.p.c. nel termine ivi previsto oppure può introdurre o riassumere il merito di sua iniziativa, sempre nel termine previsto dall'art. 289 c.p.c. cita sul punto numerosi precedenti giurisprudenziali. Il ricorso de quo è invece proposto contro un provvedimento che non ha statuito sulla sospensione dell'esecuzione, ma sul merito dell'opposizione il decreto impugnato non ha carattere provvisorio - non è di tipo interinale nè decide in via di urgenza, nè contiene la fissazione per la discussione in contraddittorio per la conferma o la modifica del provvedimento. Secondo elemento il provvedimento impugnato decide nel merito non decide sulla sospensione, ma dichiara direttamente l'inammissibilità del ricorso, senza prevedere la fase del merito non è dunque assimilabile ai provvedimenti non definitivi emessi nella fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi. Con tale provvedimento, conclude sul punto la Corte, dunque, si è inteso decidere definitivamente l'opposizione agli atti esecutivi nel merito. Esso, pertanto, non essendo appellabile, può costituire oggetto di ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, c.p.c. . Opposizione, iscrizione a ruolo e ordine di pagamento ex art. 72 d.P.R. n. 602/1973. Entrando poi nel merito della questione sollevata dal ricorrente, la Corte accoglie il ricorso come rilevato, il provvedimento ha portata decisoria e attitudine a divenire definitivo, esso in sostanza si è sostituito alla sentenza con cui all'esito del contraddittorio tra le parti si decide nel merito dell'opposizione. Tale violazione delle norme del procedimento di cognizione e dunque delle garanzie difensive e dei termini processuali di cui al Libro II del codice di procedura civile comportando la soppressione dell'intera fase di merito nella decisione sull'istanza di sospensione si riassume in un unico atto la decisione della fase sommaria con quella sul merito e comunque dei termini della fase decisoria ex artt. 281- quinques e 190 c.p.c., produce un'evidente lesione del diritto di difesa delle parti . Il rilievo del Tribunale, cioè l'inammissibilità dell'opposizione per l'assenza dell'iscrizione a ruolo, tiene conto di una novella, quella contenuta nell'art. 159- ter disp. att. c.p.c. introdotto dal d.l. n. 83/2015, secondo cui Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento v. art. 159- ter disp. att. c.p.c., primo periodo . Dunque, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata anche da soggetto diverso dal creditore e tale iscrizione a ruolo è obbligatoria nel caso di deposito di un atto o un'istanza prima che il creditore vi abbia provveduto. Da tale norma il Tribunale ha desunto l'inammissibilità del ricorso. Tale novella ha la funzione di colmare una potenziale lacuna quella collegata al passaggio in capo al creditore a seguito delle modifiche operate dal d.l. n. 132/2014 dell'iscrizione a ruolo della procedura l'ufficiale giudiziario, che oggi riconsegna l'atto notificato al creditore, in precedenza passava il tutto alla cancellereria dove veniva automaticamente aperto il fascicolo dell'esecuzione in assenza di deposito degli atti e di iscrizione a ruolo da parte del creditore, la procedura rischia dunque una fase di stallo il giudice potrebbe essere investito dell'opposizione senza che abbia conoscenza della procedura per ovviare a ciò è appunto prevista la norma di cui all'art. 159- ter cit Tale novella, però, osserva la Corte, attiene solo alla procedura esecutiva innanzi al Tribunale e non a quella, speciale, stragiudiziale e semplificata in via amministrativa avviata a mezzo della notifica dell'atto ex art. 72- bis , d.P.R. n. 602/1973, cioè dell'ordine di pagamento emesso nei confronti del terzo dal concessionario della riscossione in una fase precedente all' eventuale instaurazione della procedura esecutiva innanzi al Tribunale. In tal caso, rileva la Corte, il pagamento spontaneo da parte del terzo completa la vicenda espropriativa , a differenza del pignoramento giudiziale, caratterizzato da una formazione progressiva che inizia con la notificazione del pignoramento e si chiude con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento del suo obbligo dunque il pignoramento esattoriale” non arriva mai dinanzi al giudice, pertanto non è applicabile la norma sulla necessaria iscrizione a ruolo. In caso di mancato pagamento il concessionario dovrà invece seguire le norme ordinarie del codice di procedura civile v. artt. 72- bis e 72 d.P.R. n. 602/1973 . Se tale atto non deve essere iscritto a ruolo, l'opposizione ad esso non è subordinata all'iscrizione a ruolo. Dunque, la Corte conclude affermando che l'opposizione all'ordine di pagamento ex art. 72- bis cit. va qualificata come opposizione proposta in pendenza di esecuzione essa è regolata dalle norme sull'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617, comma 2, e 618 c.p.c. come tale è regolata dalle norme ivi contenute, che in particolare, per quanto qui riguarda, prevedono in capo al giudice, dopo l'eventuale adozione dei provvedimenti indilazionabili o la sospensione dell'esecuzione, di dar corso al giudizio ordinario di cognizione, sicché, ove esso manchi, è nullo il provvedimento con cui sia stata definita l'opposizione v. Cass. n. 26830/17 che richiama anche Cass. n. 26830/16 . Infine, osserva la Corte che il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale, anziché nominare il giudice istruttore dinanzi a cui devono comparire le parti, dichiara l'inammissibilità del ricorso di opposizione agli atti esecutivi impedendone dunque l'iscrizione ruolo per l'espletamento della fase del merito, integra violazione dei poteri attribuiti al medesimo presidente e dell'art. 168- bis c.p.c., nonché la violazione dei principi di contraddittorio e di difesa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 settembre – 14 novembre 2017, n. 26830 Presidente Vivaldi – Relatore D’Arrigo Svolgimento del processo G.V. - edotto dal suo istituto di credito dell’avvenuta notificazione, da parte dell’agente di riscossione SAP s.r.l., di un pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - depositava telematicamente, in data 16 novembre 2015, un ricorso in opposizione agli atti esecutivi, deducendo, fra l’altro, che l’atto era stato notificato solamente al terzo pignorato, ma non a lui nella veste di debitore esecutato. In data 18 dicembre 2015 il Tribunale di Roma, con decreto inaudita altera parte, dichiarava inammissibile l’opposizione, rilevando che la stessa era rivolta avverso una procedura esecutiva non iscritta a ruolo e quindi non ancora formalmente pendente innanzi all’ufficio giudiziario adito. Avverso tale provvedimento il G. propone ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., articolato in cinque motivi e seguito da successive memorie. La SAP s.r.l. non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 101 e 117 Cost. e dell’art. 6, par. 1, CEDU - la violazione dell’art. 13 CEDU - la violazione degli art. 617, secondo comma, e 618 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione dell’art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 156 cod. proc. civ. e dell’art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 197, n. 602 - la violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost. e dell’art. 183, terzo comma, cod. proc. civ. Tutte le doglianze sono volte a denunciare l’illegittimità di una decisione di inammissibilità del ricorso assunta inaudita altera parte, senza disporre la comparizione delle parti e senza l’assegnazione di un termine per l’introduzione del giudizio di merito. Si tratta, dunque, di censure largamente sovrapponibili, che possono essere trattate congiuntamente. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini che seguono. 3. Va affrontato, anzitutto, il problema dell’autonoma impugnabilità del decreto di inammissibilità pronunciato senza convocazione delle parti. Com’è noto, il decreto inaudita altera parte con il quale il giudice dell’esecuzione sospende il processo esecutivo nei casi di urgenza - ai sensi dell’art. 625, secondo comma, cod. proc. civ. - non è impugnabile, poiché difetta dei caratteri della stabilità. Col medesimo provvedimento, infatti, il giudice dell’esecuzione deve fissare l’udienza di comparizione delle parti e, alla stessa, deve provvedere con ordinanza, confermando, modificando o revocando il decreto. Peraltro, neppure tale ordinanza è autonomamente ricorribile per cassazione, giacché il rimedio impugnativo tipico è quello del reclamo ai sensi degli art. 624, secondo comma, e 669-terdecies cod. proc. civ. v. sul punto Sez. 3, Sentenza n. 2353 del 31/01/2017, Rv. 642720 . Questa Corte, inoltre, ha escluso la ricorribilità ex art. 111, settimo comma, Cost. dell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione definisce la fase sommaria, concedendo o meno la sospensione dell’esecuzione, anche nel caso in cui abbia omesso di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, giacché neppure in questa ipotesi è stato ravvisato il carattere della definitività del provvedimento, quand’anche contenga la statuizione sulle spese di lite Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25902 del 15/12/2016, Rv. 642321 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25111 del 14/12/2015, Rv. 638308 Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286 . In una simile evenienza, difatti, la parte interessata può sempre chiedere al giudice la fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito, con istanza ai sensi dell’art. 289 cod. proc. civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine. Il caso in esame, tuttavia, non è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 625, secondo comma, cod. proc. civ. e differisce da quelli cui si riferisce la citata giurisprudenza per una molteplicità di motivi. Anzitutto, con tale provvedimento non è stata concessa o negata la sospensione del processo esecutivo, ma è stata direttamente dichiarata l’inammissibilità nel merito dell’opposizione. Il decreto in questione, pertanto, non ha carattere interinale, non è fondato su ragioni di urgenza e non contiene la contestuale convocazione delle parti. Esso non è destinato ad essere confermato o modificato con ordinanza, nel contraddittorio delle parti, ma ha - al contrario - attitudine astratta ad assumere caratteri di definitività. In secondo luogo, e ciò è decisivo, il provvedimento non risulta adottato nell’ambito della fase sommaria di un procedimento a struttura potenzialmente bifasica, qual è l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. La pronuncia impugnata incide su un ricorso già regolarmente iscritto a ruolo e quindi vertente nella fase del giudizio di merito. Alla stessa, pertanto, non è possibile riferire i principi tratti dalle sentenze di questa Corte sopra citate. Siamo, infatti, in presenza di una vera e propria decisione pronunciata nel merito, come si ricava, da un lato, dalla circostanza che il dispositivo del provvedimento non è di concessione o diniego della sospensione del processo esecutivo, bensì di inammissibilità dell’opposizione e, dall’altro, dall’impossibilità che a tale pronuncia segua l’instaurazione del giudizio di merito. Non ricorrono, quindi, le circostanze ritenute da questa Corte decisive al fine di escludere la definitività e quindi l’autonoma impugnabilità del provvedimento. Si deve quindi concludere nel senso che con il provvedimento impugnato si è inteso decidere definitivamente l’opposizione agli atti esecutivi nel merito. Esso, pertanto, non essendo appellabile, può costituire oggetto di ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, cod. proc. civ 4. Tanto premesso, risulta fondata, anzitutto, la denunciata violazione degli art. 617, secondo comma, e 618 cod. proc. civ. Nel paragrafo precedente, esaminando la questione sotto l’angolatura dell’autonoma impugnabilità del provvedimento reso dal Tribunale di Roma, se ne è messa in evidenza la portata sostanzialmente decisoria e l’attitudine a divenire definitivo ossia a passare in giudicato . È quindi possibile affermare che, pur avendo la veste formale di decreto per di più, pronunciato inaudita altera parte , il provvedimento de quo tiene il luogo della sentenza di merito con la quale si sarebbe dovuto definire l’opposizione agli atti esecutivi, dopo la regolare costituzione del contraddittorio. In simili evenienze, questa Corte ha già affermato la nullità del provvedimento adottato in violazione del rispetto della sequenza procedimentale, delle garanzie difensive e dei termini processuali previsti dal libro secondo del codice di rito Sez. 3, Sentenza n. 21258 del 20/10/2016, Rv. 642952 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19061 del 31/07/2017, Rv. 645354 . Infatti, la decisione nel merito di un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi adottata uno actu, senza la dovuta separazione fra la fase sommaria e quella di merito, direttamente a scioglimento della riserva assunta dal giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione, integra un’evidente lesione del diritto di difesa delle parti, in quanto comporta la soppressione dell’intera fase di instaurazione del giudizio di merito e, comunque, dei termini previsti dagli articoli 281-quinquies e 190 cod. proc. civ. per la fase decisoria. 5. Il decreto adottato dal Tribunale si fonda sull’affermazione che sarebbe inammissibile la proposizione di un ricorso in opposizione avverso una procedura esecutiva non iscritta a ruolo. A tali conclusioni il Tribunale perviene anche valorizzando quanto previsto dall’art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ., inserito, in sede di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. La norma dispone che colui che, prima che 11 creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un’istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell’atto di pignoramento . Dalla lettura della norma si trae argomento per affermare che a l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo può essere curata anche da un soggetto diverso dal creditore b è necessario che il pignoramento sia iscritto a ruolo, prima che chiunque depositi un’istanza inerente al processo esecutivo. Di conseguenza, ascrivendo anche l’opposizione all’esecuzione contenente la domanda di sospensione fra le istanze che possono essere proposte solo dopo l’iscrizione a ruolo del pignoramento, il Tribunale ha concluso nel senso che sarebbe dovuto essere onere dell’opponente iscrivere a ruolo il pignoramento che egli intendeva opporre, non avendovi già provveduto il creditore, prima di depositare il ricorso in opposizione. In effetti, l’introduzione - nel 2015 - dell’art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. risponde all’esigenza di risolvere quelle situazioni di stallo che si sarebbero potute creare dopo le modifiche al codice di rito apportate dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha addossato al creditore procedente l’onere di depositare in cancelleria l’atto di pignoramento per la relativa iscrizione a ruolo. Anteriormente a tale novella, infatti, l’atto di pignoramento veniva immediatamente depositato in cancelleria dall’ufficiale giudiziario e il creditore procedente provvedeva semplicemente alla regolarizzazione fiscale della procedura art. 518, sesto comma, art. 543, quarto comma, e art. 555, secondo comma cod. proc. civ. . In tal modo, il giudice dell’esecuzione poteva essere investito dell’opposizione anche se, formalmente, il pignoramento non era ancora fiscalmente iscritto a ruolo, in quanto comunque il fascicolo dell’espropriazione forzata era già pendente innanzi a lui. Oggigiorno, invece, poiché l’atto di pignoramento viene consegnato al creditore procedente e spetta a quest’ultimo depositare l’atto in cancelleria, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, è ben possibile che l’opposizione venga proposta prima del compimento di tale adempimento, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione potrebbe essere investito dell’opposizione e della richiesta di sospensione di una procedura esecutiva non ancora pendente innanzi al suo ufficio e che, in ipotesi, potrebbe non essere mai iscritta a ruolo, neppure in seguito. Tale eventualità, come s’è detto, è oggi scongiurata per effetto della previsione - contenuta nell’art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. - della facoltà di iscrivere a ruolo il pignoramento anche per iniziativa di un soggetto diverso dal creditore. 6. Nonostante il ragionamento sotteso al provvedimento impugnato sia, dunque, condivisibile, in concreto risulta fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, l’ordine di pagamento diretto rivolto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, è un provvedimento amministrativo che, però, dà l’avvio ad un’espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale. Qualora l’ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell’ordinanza di assegnazione prevista - nella procedura ordinaria - dall’art. 553 cod. proc. civ. In particolare, il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all’agente della riscossione procedente, con l’estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell’esecutato, quanto piuttosto l’immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015, in motivazione . Pertanto, mentre il pignoramento presso terzi regolamentato dal codice di rito si configura come fattispecie a formazione progressiva, che inizia con la notificazione dell’atto di cui all’art. 543 cod. proc. civ. e si completa innanzi al giudice con la dichiarazione positiva di quantità ovvero con l’accertamento dell’obbligo del terzo, il procedimento speciale previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 inizia con la notificazione dell’ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo. In sostanza, il pignoramento presso terzi esattoriale non transita mai davanti all’ufficio giudiziario, neppure per l’assegnazione delle somme, e quindi non deve essere iscritto a ruolo. Il precipitato di tali considerazioni è che l’art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. non è applicabile al pignoramento effettuato ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 poiché il pignoramento presso terzi esattoriale non va iscritto a ruolo innanzi al tribunale, nessun interessato - neppure il debitore opponente - può sostituirsi, ai sensi del citato art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ., al creditore in tale incombente. L’iscrizione a ruolo del pignoramento ex 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, semplicemente, non esiste in quanto non è prevista dalla legge. Va quindi ribadito che l’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, va qualificata come opposizione proposta in pendenza di esecuzione, assoggettata, come tale, alla disciplina di cui agli artt. 617, comma 2, e 618 cod. proc. civ., con l’obbligo del giudice, dopo aver dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dar corso al giudizio ordinario di cognizione, sicché, ove esso manchi, è nullo il provvedimento con cui sia stata definita l’opposizione Sez. 3, Sentenza n. 21258 del 20/10/2016, Rv. 642952 . 7. In conclusione, il provvedimento impugnato risulta viziato sotto un duplice aspetto. Per un verso, perché, a prescindere dal merito della decisione, esso definisce nel merito un ricorso in opposizione agli atti esecutivi mentre esso versa ancora in fase sommaria, addirittura prima ancora dell’instaurazione del contraddittorio, in violazione dell’art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., che impone la necessaria scissione fra la fase sommaria del giudizio e quella a cognizione piena, quest’ultima da svolgersi nei termini e secondo la sequela processuale di cui agli artt. 163 ss. cod. proc. civ. Per altro verso, perché è erroneo anche nel merito, in quanto ritiene applicabile al pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 quanto previsto in tema di iscrizione a ruolo dall’art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ., laddove le due norme sono invece incompatibili fra loro, dal momento che questo speciale pignoramento effettuato in via amministrativa non deve essere iscritto a ruolo. 8. Infine, giova ricordare che il provvedimento emesso dal presidente di sezione del tribunale che, anziché designare il giudice istruttore dinanzi al quale sarebbero dovute comparire le parti, dichiara inammissibile la domanda proposta con ricorso in opposizione agli atti esecutivi impedendo l’iscrizione del ricorso medesimo sul ruolo della sezione e l’inizio della fase di merito, emesso in violazione dei poteri attribuiti al presidente stesso e in violazione dell’art. 168-bis cod. proc. civ. ed integra una violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 cod. proc. civ. e del principio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. Sez 3, Sentenza 14 gennaio 2014, n. 524, non massimata . 9. Il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato, con rinvio al Tribunale di Roma che, attenendosi ai principi di diritto sopra formulati, dovrà disporre per il prosieguo del giudizio. Allo stesso si demanda anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per il prosieguo del procedimento al Tribunale di Roma cui demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.