Dieselgate: sì all’azione di classe contro la Wolkswagen

L’omogeneità dei diritti soggettivi al risarcimento del danno fatti valere con l’azione ex articolo 140 codice del consumo scaturisce dalla circostanza che essi sorgono da un identico fatto costitutivo, seppur plurioffensivo, e che le questioni che dovranno essere risolte per l’accertamento dell’esistenza del relativo diritto sono le medesime.

Nel caso di specie ricorrono entrambi i presupposti in quanto il diritto al risarcimento del danno viene fatto discendere dall’aver asseritamente posto in essere una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 20 e 23 cod. cons., che indubbiamente è stata la stessa per le automobili del noto gruppo tedesco. Con la pronuncia del 3 novembre 2017 la Corte di Appello di Venezia, confermando la decisione del Tribunale, ammette l’azione di classe ex articolo 140-bis cod. cons. proposta da un associazione di consumatori ravvisando nei danni lamentati una sostanziale omogeneità come previsto dalla norma in questione. Il caso. La vicenda dalla quale prende le mosse l’ordinanza in commento attiene alla nota vicenda “Dieselgate” che ha coinvolto il noto gruppo automobilistico Wolskwagen, per aver consapevolmente inserito dei software per non far risultare il superamento dei livelli di emissione dei gas di scarico nella automobili prodotte sul punto, si rinvia a Caso Volkswagen esistono strumenti di tutela per i proprietari delle auto? . La Corte d’Appello ammette l’azione di classe ex articolo 140-bis cod. cons., confermando così la decisione del Tribunale, ravvisando nel danno lamentato una omogeneità quanto al nesso eziologico, pur riconoscendo che il danno possa variare, in ordine al quantum, in base alle singole autovetture. Azione di classe ex articolo 140-bis del codice del consumo come e perché. Ai sensi dell’articolo 140-bis cod. cons., sono tutelabili con azione di classe solo diritti omogenei, quali il risarcimento dei danni standardizzabili rispetto a quelli della classe. L’omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti si ravvisa, ad esempio, nel caso in cui la fonte del danno sia comune per tutti e la quantificazione del risarcimento appaia effettuabile in base a criteri uniformi in particolare, sussiste quando un unico illecito esplica in maniera analoga i suoi effetti, anche se variano le conseguenze pregiudizievoli. Azione di classe e questioni personali. In base al principio testè riferito e pacificamente accolto dalla giurisprudenza, deve quindi affermarsi che la prevalenza di questioni personali relative all'accertamento del risarcimento del danno in capo ai potenziali consumatori aderenti pregiudica l'omogeneità dei diritti individuali e determina, di conseguenza, l'inammissibilità della domanda. Azione di classe obbligatoria o facoltativa? L’azione di classe di cui all'articolo 140-bis cod. cons. è stata prevista dal legislatore senza alcuna limitazione per il valore del singolo consumatore o utente che vi partecipi, potendo così accadere che singolarmente il valore economico degli identici diritti tutelati sia estremamente basso. Pertanto, poiché l'azione di classe non è obbligatoria e il consumatore o utente può agire singolarmente, è evidente che l'assenza di limitazioni di valore economico della pretesa non può non operare anche in sede di esercizio di azione individuale. Danno lamentato diversa quantificazione ma medesima origine. Nel caso di specie, la Corte di Appello precisa che il danno lamentato dagli automobilisti deriva dalla installazione di un software in grado di alterare le emissioni dei motori e che tale circostanza, di rilevanza mondiale, determina un decremento del valore delle automobili. Decremento che è certamente variabile in base alla singola autovettura ma la cui origine è la medesima. Del resto, il principio in virtù del quale lo scarso valore economico della pretesa esclude la sussistenza del diritto di azione, non può ritenersi applicabile nell'ipotesi in cui l'oggetto della controversia è riconducibile a quello per cui il legislatore ha previsto l’azione di classe. L'azionabilità della pretesa di classe, infatti, è stata prevista senza alcuna limitazione per il valore del singolo consumatore o utente che vi partecipi, di talché ben può accadere che singolarmente il valore economico degli identici diritti tutelati sia limitato. Consumatore o azionista? Secondo la giurisprudenza, infine, è inammissibile l'azione di classe proposta da un piccolo azionista, al quale non può essere riconosciuta la qualità di “consumatore”.

Corte d’Appello di Venezia, sez. IV Civile, ordinanza 15 ottobre – 3 novembre 2017, numero 2696 Presidente Callegarin – Estensore Micochero Fatto e diritto Rilevato che gli odierni reclamati chiedono che, in riforma dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 5.4.2017, venga accertata e dichiarata l’inammissibilità dell’azione di classe proposta da Altroconsumo ai sensi dell’articolo 140 bis del D. LGS. numero 206/05, non ricorrendone i presupposti di legge e, in subordine, l’immediata sospensione del procedimento RG numero 3711/16 promosso dal resistente avanti al Tribunale di Venezia sino alla definizione del giudizio di impugnazione del provvedimento dell’AGCM pendente avanti al TAR del Lazio rilevato che Altroconsumo ha proposto una azione di classe ai sensi dell’articolo 140 bis sopra citato in qualità di rappresentante delle proponenti, M. M. e L. B. G. P., quali proprietarie di due autoveicoli, rispettivamente una omissis ed una omissis , convenendo in giudizio gli odierni reclamanti, affinchè fosse accertata la loro responsabilità per pratica commerciale scorretta ex articolo 20,21 comma 1 lett. b , 21 comma 2 lett. B9, 22 e 23 comma 1 lett. d per essere state indotte in errore in modo fraudolento mediante l’installazione di un software vietato dalla legge per l’omologazione delle emissioni di ossidi di azoto, omettendo qualsiasi informazione al riguardo, e, quindi, ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso Osserva Deve preliminarmente essere rilevato che parte ricorrente ha svolto in sede di discussione argomentazioni volte a far valere il difetto di legittimazione di Altroconsumo e delle proponenti l’azione, che, ad avviso del Collegio, dovranno essere oggetto di esame nella fase del merito, dovendo in questa sede solo valutarsi in astratto la capacità di Altroconsumo come associazione legittimata a proporre l’azione ai sensi dell’articolo 140 bis del codice consumo, su cui non vi è discussione. Così anche l’asserito difetto di legittimazione passiva di Volkswagen Group Italia s.p.a., quale società di distribuzione in Italia dei veicoli del gruppo, è questione che dovrà essere affrontata ed approfondita in sede di merito, essendo sufficiente, ai fini che qui interessano, che in astratto sia configurabile anche nei suoi confronti la responsabilità fatta valere con l’azione prospettata. Deve infatti essere premesso che l’indagine che si chiede in questa sede, va svolta solo ai limitati fini della ammissibilità dell’azione che presuppone una delibazione sommaria in ordine alla verosimile sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 140 bis sopra citato. Ora parte reclamante contesta preliminarmente la ammissibilità dell’azione sotto il profilo della non omogeneità dei diritti dei partecipanti alla class action affermando che perché vi sia tale caratteristica non è sufficiente che i diritti dei componenti trovino origine nella medesima condotta illecita, essendo necessario che vi sia un “collegamento causale oggettivamente omogeneo tra condotta e danno per tutti i componenti della classe”, mancante nel caso di specie in quanto la condotta asseritamente fraudolenta non potrebbe aver inciso in maniera omogenea sul processo di determinazione all’acquisto in ciascuno dei partecipanti. Ciò premesso, ad avviso del Collegio l’omogeneità dei diritti soggettivi al risarcimento del danno fatti valere scaturisce in realtà dalla circostanza che essi sorgano da un identico fatto costitutivo, seppur plurioffensivo, e che le questioni che dovranno essere risolte per l’accertamento dell’esistenza del relativo diritto siano sostanzialmente le medesime. Nel caso di specie ricorrono entrambi i presupposti in quanto il diritto al risarcimento del danno viene fatto discendere dall’aver asseritamente posto in essere una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 20 e 23 del codice del consumo, che indubbiamente è stata la medesima per una serie di automobili del gruppo Volkswagen l’aver installato un software EGR un grado di alterare le emissioni di NOX generate da motori EA 189. Il conseguente accertamento sarà necessariamente il medesimo, variando, al più, solo per i diversi tipi di automobili. Irrilevante quindi risulta, ai fini della valutazione dell’omogeneità, il processo che ha portato i singoli acquirenti a determinarsi all’acquisto, in quanto esso non attiene né all’accertamento dell’evento asseritamente lesivo né alla sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento illecito ed il danno fatto valere, che deriva dall’acquisto di autovetture aventi caratteristiche diverse da quelle promesse. La seconda contestazione svolta dal reclamante attiene alla manifesta infondatezza dell’azione proposta in relazione al danno fatto valere, che secondo i reclamanti, non sussiste, in quanto le autovetture hanno comunque conservato la qualificazione “euro 5”, continuerebbero a mantenere lo stesso valore di marcato e non vi sarebbero state effetti negativi sulle performance dei veicoli. Tali affermazioni si basano sul fatto che, allo stato, il KBA non ha modificato la qualificazione delle autovetture e che, sulla base di un indagine di Eurotax Giallo, avrebbero lo stesso valore di mercato. Ora premesso che, come sopra evidenziato, la delibazione sul punto deve essere necessariamente sommaria, va osservato che in ogni caso la conservazione della classificazione è subordinata all’attuazione delle misure correttive approvate dal KBA sui veicoli di proprietà dei singoli, il che già comporta la necessaria attivazione da parte di questi ultimi. Va inoltre osservato che le indagini di mercato sul valore delle autovetture non proviene da un sito che, seppur specializzato, ha carattere di oggettiva autorevolezza. Va invece rilevato che la presenza di questo software in alcuni tipi di autovetture è divenuto di dominio pubblico essendo la notizia stata diffusa a livello mondiale. Ciò comporta che, nel mercato della compravendita dei veicoli usati, tali autovetture saranno sicuramente “etichettate”, sicchè risulta del tutto verosimile che esse subiranno, per ciò stesso, un possibile decremento del loro valore di mercato. Quanto infine alla identità di prestazioni, va osservato che le affermazioni fatte al riguardo sono necessariamente di parte e, sul punto, dovrà essere svolta una indagine specifica in sede di merito. In relazione alla condotta, va solo osservato che l’installazione del software in questione è stata considerata illecita ed ingannevole, alterando il valore delle emissioni di ossido di azoto proveniente da queste autovetture. La circostanza che nelle note informative relative alle autovetture non venisse espressamente menzionato il valore delle emissioni di NOX generate, non esclude tale carattere ingannevole perché comunque ciò che emerge dalle brochure come dato caratterizzante di questi veicoli è la loro caratteristica di esser poco inquinanti o, utilizzando il termine inglese, “eco-friendly”, sicchè il fatto di produrre emissioni inquinanti superiori a quelle risultate nei test risulta già di per sé essere una condotta ingannevole. E’ infatti utile ricordare che questi componenti, prodotti principalmente dai motori diesel, sono altamente inquinanti ed hanno gravi effetti dannosi sulla salute delle persone e sull’ambiente. Peraltro in questo senso si è anche pronunciata l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento dd. 4.8.2016. Va quindi confermata la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla ammissibilità della class action svolta da Altroconsumo. Deve altresì essere rigettata anche la domanda di sospensione ex articolo 140 bis comma 6 sopra citato del giudizio pendente avanti al Tribunale di Venezia in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del provvedimento dell’AGCM. Tale potere, ad avviso del Collegio, come specificato espressamente dalla lettera della legge, spetta infatti solo al Tribunale e non al giudice del reclamo, né l’effetto devolutivo sulla decisione può attribuire alla Corte il potere di sospendere il giudizio di primo grado. La regolamentazione delle spese del presente giudizio va demandata in sede di decisione del merito della causa. P.Q.M. Respinge il proposto reclamo. Spese al definitivo. Si comunichi.