Amministrazione di sostegno: conta la dimora abituale

In tema di amministrazione di sostegno, la competenza si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23772/2017 depositata l’11 ottobre scorso, si è occupata della competenza in caso di nomina di amministratore di sostegno. Nella breve e chiara ordinanza, gli Ermellini, infatti, hanno precisato quali siano i presupposti per determinare la competenza del giudice nella materia in questione. In particolare, la decisione del Giudice tutelare del Tribunale di Firenze è da ritenersi corretta perché, nel caso di specie, sono stati rispettati tali presupposti, essendo l’interessato residente anagraficamente e dimorante stabilmente presso la sua abitazione di Firenze. Dimora abituale. Come si legge nell’ordinanza, in tema di amministrazione di sostegno, la competenza si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza . La ratio è molto semplice vi è la necessità che il beneficiario interloquisca con il Giudice tutelare, anche successivamente alla nomina dell’amministratore. Nella fattispecie, infatti, la dimora abituale dell’interessato conferma la correttezza del provvedimento del Giudice tutelare, anche se – come specificato dalla S.C. - in questi casi non opera il principio della perpetuatio iurisdictionis , trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 luglio – 11 ottobre 2017, n. 23772 Presidente Cristiano – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. P.O. impugna con regolamento di competenza il decreto in data 17 ottobre 2016 del Giudice tutelare del Tribunale di Firenze che dopo aver rigettato la sua eccezione di incompetenza a favore del Tribunale di Grosseto, ha dichiarato l’apertura a suo carico della procedura per la nomina di un amministratore di sostegno. Deduce il ricorrente la irrilevanza delle circostanze addotte dal Giudice tutelare ai fini della determinazione della competenza territoriale, ovvero l’errata lettura della documentazione prodotta dalle parti. 2. Si oppongono al ricorso D.I. , Po.Ot. , Po.Ol. , P.G. . 3. Non svolgono difese le altre parti intimate. Ritenuto che 4. Il ricorso è infondato. Al momento della proposizione del ricorso P.O. era non solo residente anagraficamente in ma anche ivi dimorante stabilmente presso la sua abitazione di via omissis . Se è vero che la competenza, in tema di amministrazione di sostegno, si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e delle sue richieste, anche successivamente alla nomina dell’amministratore e se è vero che non opera il principio della perpetuatio iurisdictionis, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanza n. 9389 del 17 aprile 2013 , tuttavia la constatazione della dimora abituale del sig. P.O. consente di confermare la correttezza del provvedimento del 17 ottobre che ha carattere decisorio avendo il giudice tutelare dichiarato l’apertura della procedura unitamente al rigetto dell’eccezione di incompetenza più ribadita dall’odierno ricorrente. A sostegno della decisione, il Giudice tutelare non ha solamente addotto la mancanza di prove contrarie alla presunzione di effettiva dimora nel luogo di residenza al momento della proposizione del ricorso diretto a ottenere l’apertura dell’amministrazione di sostegno,ma ha anche dato rilievo a una serie di circostanze che smentiscono una effettiva modifica della dimora abituale come la permanenza del centro degli interessi economici in Firenze e la posizione assunta in diverse controversie pendenti presso il Tribunale di Firenze nelle quali egli risulta tuttora domiciliato in . A proposito di quest’ultima circostanza i resistenti hanno effettuato delle ulteriori precisazioni circa la permanenza del domicilio in Firenze risultante dagli atti processuali di tali procedimenti e, per altro verso, hanno documentato fotograficamente lo stato di abbandono dell’immobile in località omissis dove il ricorrente risulta allo stato residente anagraficamente. Il ricorrente non ha replicato a tali deduzioni. 5. Il ricorso va pertanto respinto, con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Firenze. Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del procedimento in considerazione della sua peculiarità e del desiderio manifestato dal ricorrente, la cui età va sicuramente presa in considerazione, di trasferire a omissis la sua dimora sebbene attualmente di tale intenzione non risult4 ancora provata la realizzazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Firenze. Compensa le spese del procedimento. Ai sensi dell’art. 13 comma l quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.