Ipoteca e sequestro sugli stessi beni: chi prima arriva meglio alloggia

Nel caso in cui il sequestro conservativo sia stato trascritto prima dell’iscrizione ipotecaria, come devono essere ripartite le somme derivanti dell’esecuzione?

A risolvere la questione è intervenuta la sentenza della S.C. n. 23667/17 depositata il 10 ottobre. Il caso. Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, un istituto bancario proponeva opposizione alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati contestando l’attribuzione effettuata a favore di un altro creditore che aveva trascritto sequestro conservativo prima dell’iscrizione ipotecaria a favore della stessa banca. Il Tribunale respingeva l’opposizione, così come la Corte d’Appello. Avverso tale decisione ricorre per cassazione la banca. Ipoteca e sequestro. La Corte richiama l’art. 2916 c.c. Ipoteche e privilegi , a cui rimanda l’art. 2906 c.c. Effetti , che esclude la validità dell’ipoteca iscritta dopo la trascrizione del sequestro sancendone espressamente l’inefficacia relativa. Correttamente dunque la Corte territoriale ha affermato che l’ipotesa iscritta successivamente al sequestro è improduttiva di effetti nei confronti del solo creditore sequestrante. Nella distribuzione del ricavato dunque il creditore assistito da ipoteca iscritto successivamente al decreto di sequestro deve essere trattato come gli altri creditori chirografari nei soli confronti del sequestrante, essendo invece l’iscrizione ipotecaria pienamente opponibile agli altri creditori intervenuti nell’esecuzione. In conclusione, il Collegio afferma il principio di diritto secondo cui ai sensi dell’art. 2916 c.c., n. 1, c.c., dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile al sequestro conservativo ai sensi dell’art. 2906 c.c., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti nei confronti del sequestrante conseguentemente, la somma ricavata dall’esecuzione deve essere distribuita effettuando dapprima una proporzione tra tutti i crediti dei creditori chirografari e degli ipotecari declassati a chirografari e poi attribuendo al sequestrante un importo non eccedente quello per il quale la misura cautelare era stata concessa . Essendosi la Corte territoriale attenuta a siffatto principio, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 luglio – 10 ottobre 2017, n. 23667 Presidente Vivaldi – Relatore Fanticini Fatti di causa Con dichiarazione resa al verbale dell’udienza del 25 giugno 2003, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. proponeva opposizione alla distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni pignorati nella procedura esecutiva immobiliare promossa contro D.F.R. e D.R.R. in particolare, contestava l’ammontare dell’attribuzione effettuata in favore del creditore A.A. che aveva trascritto sequestro conservativo per l’importo di Lire 100.000.000 prima dell’iscrizione ipotecaria a favore della banca. Disposta l’obbligatoria sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. nella formulazione allora vigente , veniva introdotta la causa di merito innanzi al Tribunale di Latina che, con la sentenza n. 613 del 17 aprile 2009, respingeva l’opposizione e condannava il creditore opponente alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello Banca Monte dei Paschi di Siena la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, affermando che nel piano di riparto si era correttamente attribuita priorità al diritto del sequestrante A. rispetto a quello del creditore ipotecario successivo. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. impugna la sentenza della Corte romana n. 3537 del 3 febbraio 2015 proponendo ricorso per cassazione, affidato a due motivi A.A. resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o la falsa applicazione, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2855 cod. civ., nonché il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di computare, nell’ammontare del credito della banca, gli interessi dovuti in forza della menzionata disposizione e per aver mancato di censurare la decisione di prime cure che aveva richiamato e confermato i criteri non intellegibili adottati dal giudice dell’esecuzione nel progetto di distribuzione. Specificamente, Banca Monte dei Paschi di Siena sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente considerato nuovi e come tali inammissibili ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. - i predetti rilievi. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o della falsa applicazione degli artt. 671 cod. proc. civ. e 2906 cod. civ. ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e della motivazione carente e/o errata ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , in quanto la Corte territoriale aveva sì enunciato il principio per cui la prevalenza del creditore sequestratario sull’ipotecario non poteva eccedere l’importo garantito, ma lo aveva poi erroneamente declinato nella fattispecie. In particolare, il concorso tra il sequestrante A. e la Banca Monte dei Paschi di Siena era stato eseguito considerando il complessivo credito del concorrente pari a Lire 287.575.850 anziché soltanto quello oggetto di cautela Lire 100.000.000 così facendo, era stata attribuita al creditore concorrente la somma di Euro 20.279,88, corrispondente al 13,65% del credito in totale vantato, ma non alla medesima percentuale del credito garantito di Euro 51.645,69 Lire 100.000.000 . 2. La prima questione attiene ad una pretesa minuspetizione della Corte territoriale che - nel reputare nuove e inammissibili ex art. 345 cod. proc. civ. le questioni afferenti al computo degli interessi ex art. 2855 cod. civ. e alla inintelligibilità dei criteri impiegati per la distribuzione del ricavato - aveva mancato di esaminare le doglianze tempestivamente proposte da Banca Monte dei Paschi di Siena. Per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione la ricorrente avrebbe dovuto rispettare i principi più volte richiamati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali È inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte tra le altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 63613301 e Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività ex plurimis, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013, Rv. 625408-01 . Con riguardo agli interessi asseritamente spettanti al creditore ipotecario, la Banca Monte dei Paschi di Siena non ha invece allegato nel ricorso di aver tempestivamente introdotto la questione nella controversia e, anzi, ha affermato di avere richiesto il calcolo degli interessi e la loro inclusione nell’importo complessivo del proprio credito con la dichiarazione di credito datata 22.11.2006 . La predetta dichiarazione di credito non è un atto processuale idoneo a spiegare una domanda giudiziale nel processo di cognizione e non può, dunque, ravvisarsi in tale allegazione l’affermazione della tempestiva proposizione dell’istanza peraltro, la data indicata fa propendere per una tardiva introduzione del thema in un giudizio di merito pendente sin dal 2004. In riferimento al rinvio per relationem effettuato dal giudice di primo grado ai criteri utilizzati dal giudice dell’esecuzione nel progetto di riparto e alla denunciata inintelligibilità dei medesimi, per contrastare le affermazioni della sentenza impugnata - secondo cui nei motivi di opposizione articolati all’udienza del 25.6.2003 nessun rilievo era stato svolto dall’odierna appellante in ordine alla pretesa inintelligibilità dei criteri utilizzati dal giudice dell’esecuzione - la ricorrente ha affermato in maniera del tutto generica di aver sollevato la questione, senza però riportare - in ossequio al menzionato principio di autosufficienza - né il tenore della propria censura, né le espressioni con cui la deduzione era stata introdotta e mantenuta nel giudizio, né le contestate statuizioni dei giudici di merito. Inoltre, la sentenza della Corte d’appello di Roma aggiunge che il tenore dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione non aveva affatto impedito a Banca del Monte dei Paschi di Siena di articolare la propria opposizione e di predisporre un progetto di distribuzione alternativo, di talché nessun pregiudizio poteva essere derivato all’appellante dalla pretesa incomprensibilità dei criteri impiegati si tratta di un’ulteriore ragione, distinta ed autonoma, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, che non è stata oggetto di impugnazione col ricorso, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, della censura svolta ex multis, Sez. 6-5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802-01 . 3. La seconda censura riguarda la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2906 Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento e 2916, n. 1, Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento cod. civ. La ricorrente contesta, infatti, il progetto di distribuzione perché il concorso è stato realizzato tra il credito di Banca Monte dei Paschi di Siena e il complessivo credito di A. risultante dal suo intervento nella procedura tuttavia, computando anche l’importo eccedente la misura di Lire 100.000.000 per la quale era stato concesso il sequestro , la Corte d’appello avrebbe attribuito anche al credito estraneo alla cautela l’effetto di sopravanzare il creditore ipotecario. In altri termini, la banca ricorrente individua nell’importo per il quale il sequestro è stato autorizzato la cifra che costituisce la base di calcolo per il concorso col credito ipotecario, di talché si sarebbe dovuto attribuire il ricavato effettuando in proporzione al credito della ricorrente e al solo credito cautelato. Il motivo è infondato. L’art. 2916 cod. civ. al quale fa rimando l’art. 2906 cod. civ. , nell’escludere l’invalidità dell’ipoteca iscritta dopo la trascrizione del sequestro, espressamente ne sancisce l’inefficacia relativa come si evince dall’impiego della frase non si tiene conto . Infatti, correttamente la Corte territoriale ha statuito che l’ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del sequestro è improduttiva di effetti nei confronti del solo creditore sequestrante, conformemente ad un principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Sez. 63, Ordinanza n. 54 del 07/01/2016, Rv. 638546-01 Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 01/03/1995, Rv. 490786-01 Sez. 3, Sentenza n. 3058 del 26/08/1976, Rv. 381833-01 e riaffermato anche dalla ricorrente. L’inefficacia relativa implica che nella distribuzione del ricavato dall’espropriazione il creditore assistito da ipoteca iscritta dopo il sequestro deve essere trattato alla stregua di un creditore chirografario, ma soltanto rispetto al sequestrante, poiché l’iscrizione ipotecaria è, invece, pienamente opponibile agli altri intervenuti nell’esecuzione. La misura cautelare ex art. 671 cod. civ. non costituisce alcun diritto di prelazione in favore del sequestrante per il solo fatto della trascrizione del vincolo reale conseguentemente, in assenza di peculiari privilegi attinenti allo specifico credito, ai fini della distribuzione anche il sequestrante deve essere considerato chirografario. In siffatta situazione il riparto deve prendere in considerazione l’ammontare complessivo dei crediti dei creditori chirografari e degli ipotecari equiparati ai chirografari dall’art. 2916 cod. civ. e attribuire proporzionalmente a ciascuno avendo come base di calcolo l’intero importo una quota astratta del ricavato. Solo in un secondo momento, nella concreta assegnazione delle corrispondenti somme, devono tenersi in considerazione sia l’importo per il quale il sequestro è stato autorizzato - che costituisce il limite massimo per procedere alla distribuzione in favore del creditore sequestrante - sia il privilegio ipotecario - che assume rilievo nei confronti dei creditori chirografari diversi dal sequestrante. La tesi dell’odierna ricorrente - secondo cui è l’importo del sequestro che deve essere preso come base di calcolo per effettuare il concorso tra il sequestrante e l’ipotecario - comporterebbe la sottrazione dei crediti tutelati dalla misura cautelare e di quelli garantiti dall’ipoteca al concorso con gli altri creditori ciò contrasterebbe con l’equiparazione ex lege del creditore ipotecario ai creditori chirografari per effetto dell’art. 2916, n. 1, cod. civ. non si tiene conto delle ipoteche e tutti i creditori elencati nella norma sono declassati al rango di chirografari v. Sez. U, Sentenza n. 8879 del 1990 e, ad onta della natura chirografaria del suo credito, attribuirebbe al sequestrante una sorta di privilegio atipico , da porre in concorso con il solo ipotecario di pari grado senza considerare, poi, che paradossalmente anche le ipoteche successive alla prima dovrebbero essere collocate al medesimo rango del credito protetto dal sequestro . In conclusione, il principio di diritto è il seguente Ai sensi dell’art. 2916 n. 1 cod. civ., dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile al sequestro conservativo ai sensi dell’art. 2906 cod. civ., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti nei confronti del sequestrante conseguentemente, la somma ricavata dall’esecuzione deve essere distribuita effettuando dapprima una proporzione tra tutti i crediti dei creditori chirografari e degli ipotecari declassati a chirografari e poi attribuendo al sequestrante un importo non eccedente quello per il quale la misura cautelare era stata concessa . Nel caso in esame la Corte d’appello di Roma si è attenuta al predetto principio, avendo espressamente affermato che è stato attribuito all’A. il cui concorso era stato calcolato nella percentuale spettante ai creditori chirografari l’importo di Euro 20.279,88 e, quindi, considerando detto creditore prioritario rispetto agli altri creditori chirografari e concorrente, per l’appunto, con il creditore ipotecario, ma nei limiti dell’importo per il quale era stato autorizzato ed era stato trascritto il sequestro conservativo . 4. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del d.m. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.