Muore l’avvocato ma il processo non si interrompe, inevitabile la nullità della sentenza

La morte dell’unico difensore della parte determina l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza. La prosecuzione del processo risulterebbe irrituale, con conseguente nullità degli atti successivi.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con ordinanza n. 21002/17 depositata l’8 settembre. Il caso. Nell’ambito di un procedimento volto al risarcimento dei danni lamentati in conseguenza al sinistro stradale, gli istanti, rimasti soccombenti in secondo grado, propongono ricorso per cassazione lamentando la nullità degli atti processuali e, in particolare, della sentenza impugnata perché emessa e pubblicata nelle more dei termini concessi per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell’art. 190 c.p.c. recante Comparse conclusionali e memorie . In particolare, intervenuta la morte del loro unico difensore, i ricorrenti lamentano la mancata interruzione del processo, la quale sarebbe dovuta intervenire automaticamente anche se il Giudice e le altri parti non ne erano a conoscenza. Lesione del diritto di difesa. Ritenuto fondato il ricorso, gli Ermellini affermano che secondo un consolidato principio giurisprudenziale la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. è nulla, come avvenuto nella fattispecie per il deposito della memoria di replica, in quanto, in tal senso, deve ritenersi leso il diritto di difesa. Inoltre, prosegue il Collegio, la morte dell’unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l’automatica interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi . Pertanto, la prosecuzione del processo deve considerarsi irrituale. La Cassazione accoglie così il ricorso e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 9 febbraio – 8 settembre 2017, n. 21002 Presidente Amendola – Relatore Scarano Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con sentenza del 20/11/2015 la Corte d’Appello di Genova, in accoglimento del gravame interposto dalla società Allianz Toro s.p.a. - quale impresa designata per il F.G.V.S. - e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Savona n. 383/2009, ha rigettato la domanda nei confronti dei medesimi proposta dai sigg. M.A.S. ed altri di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il omissis . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. M.A.S. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi. Resiste con controricorso la società Generali Italia incorporante la società Allianz Toro s.p.a. -quale impresa designata per il F.G.V.S.-. La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite. La controricorrente ha presentato memoria. Con il 1 motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione degli artt. 301, 372 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 co n. 4, c.p.c. Si duole della nullità degli atti processuali ed, in particolare, della sentenza impugnata perché emessa e pubblicata successivamente al decesso dell’avv. Valtero Moreno, unico difensore costituito per gli odierni ricorrenti, avvenuto in data omissis nelle more dei termini concessi per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell’art. 190 c.p.c. ed in particolare della memoria conclusionale di replica con scadenza 19 ottobre 2015 . Lamenta che la morte dell’unico difensore della/e parte/i costituita/e determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata . Il motivo è fondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare e di anche recentemente ribadire, è nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. nella specie, dei termini per il deposito della memoria di replica , risultando per ciò solo impedito ai difensori l’esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa v. Cass., 2/12/2016, n. 24636 Cass., 8/10/2015, n. 20180. Diversamente, nel senso che il principio secondo il quale la morte dell’unico difensore - a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio - determina l’automatica interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa, v. peraltro Cass., 8/4/2016, n. 6838. V. altresì, con riferimento alla sospensione dall’esercizio della professione dell’unico difensore, Cass., 10/7/2015, n. 14520 e, con riferimento a sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. il deposito delle memorie di replica, Cass., 9/4/2015, n. 7086 . L’automatica interruzione del processo si determina anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza di appello eventualmente pronunciata. E l’irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità v. Cass., 14/12/2010, n. 25234 Cass., 28/5/2007, n. 12398 Cass., 11/12/2006, n. 26319 . Orbene, pur essendosi nella specie verificato il decesso dell’avv. Valtero Moreno - unico difensore costituito degli odierni ricorrenti -, in data 5 ottobre 2015, e pertanto nelle more della scadenza 19 ottobre 2015 dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi per il deposito della memoria conclusionale di replica, l’impugnata sentenza risulta essere stata ciononostante emessa dalla corte di merito il 20/11/2015. In contrasto pertanto con il suindicato principio. L’accoglimento del motivo comporta assorbiti gli altri la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del medesimo applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbiti agli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.