Notifica fallita? Non tutto è perduto

Nel caso in cui il tentativo di notifica di un atto processuale abbia esito negativo per ragioni non imputabili al notificante, questi può riattivare il processo notificatorio con tempestività ed immediatezza conservando così gli effetti della richiesta originaria. Ma come computare tale limite temporale?

All’interrogativo risponde la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10076/17 depositata il 21 aprile. Il caso. Il Tribunale di Termini Imerese, adito per la condanna dell’ANAS al risarcimento dei danni subiti dall’attore a causa di un sinistro stradale, rigettava la domanda. La decisione veniva confermata anche in sede d’appello con sentenza impugnata poi in Cassazione. Notifica non andata a buon fine. Il Collegio rileva in primo luogo l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo posto che il primo tentativo di notifica dello stesso da parte del ricorrente, pur essendo tempestivo, non risulta essere andato a buon fine avendo l’ufficiale giudiziario restituito l’atto specificando che il destinatario era sconosciuto . Il ricorrente avrebbe dunque potuto – anzi, dovuto – riprendere il procedimento notificatorio autonomamente senza alcuna necessità di autorizzazione da parte dell’ufficio giudiziario, in modo da conservare gli effetti del primo tentativo – tempestivo – di notifica. Come hanno affermato le Sezioni Unite sent. n. 14594/16 infatti la ripresa del procedimento di notificazione entro un tempo ragionevole è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice posto che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli affetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali . Nel caso di specie, come sottolineano gli Ermellini, la cadenza temporale con cui risulta essersi svolto il procedimento notificatorio non rispetta i principi summenzionati. Per tali ragioni, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 2 marzo – 21 aprile 2017, n. 10076 Presidente Amendola – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. C.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Termini Imerese, l’ANAS s.p.a., chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale nel quale la vettura da lui condotta, mentre percorreva un tratto autostradale, era finita contro il guard-rail e poi, scavalcato questo, in un vallone sottostante. Assunse, a sostegno della domanda, che l’incidente era dovuto ad un esteso ed anomalo accumulo di acqua sul manto stradale, conseguente alle forti piogge in corso. Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Espletata prova per testi e fatte svolgere due diverse c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda e condannò il C. al pagamento delle spese di giudizio. 2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Paleinio, con sentenza del 15 aprile 2015, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre C.G. con atto affidato ad un solo articolato motivo. L’ANAS s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli arti. 375, 376 e 380-bis del codice di procedura civile ed il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per tardività. 1.1. Ed invero il ricorrente ha provveduto a spedire per la notifica il ricorso per la prima volta in data 8 luglio 2015, presso lo studio dell’Avv. Lo Pinto a Palermo, in via Catania 110 quella notifica, certamente tempestiva, non risulta essere andata a buon fine, posto che l’ufficiale giudiziario l’ha restituita con la dicitura sconosciuto . Il ricorrente aveva a quel punto la possibilità di riprendere il procedimento notificatorio senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte di quest’Ufficio ed infatti il Presidente di questa Sesta Sezione Civile, con provvedimento del 29 ottobre 2015, sollecitato dalla richiesta di rimessione in termini avanzata dal difensore del ricorrente, ha risposto che era in facoltà di quest’ultimo procedere ad una nuova notifica, impregiudicata rimanendo la valutazione circa la non imputabilità di tale ritardo come già stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 24 luglio 2009, n. 17352 v. pure la sentenza 19 ottobre 2012, n. 18074 . Il criterio generale della ripresa del procedimento di notificazione entro un tempo ragionevole , da valutarsi discrezionalmente da parte del giudice, è stato affrontato di nuovo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 15 luglio 2016, n. 14594. È stato in quella sede affermato il principio secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. 1.2. Facendo applicazione di questi principi al caso in esame, emerge che l’odierno ricorrente ha provveduto alla spedizione della nuova notifica solo in data 20 novembre 2015 ed il plico risulta ricevuto il successivo 25 novembre 2015 è evidente, quindi, che tale ripresa del procedimento di notificazione, certamente possibile, si è svolta secondo una cadenza temporale non rispettosa dei tempi indicati dalla richiamata pronuncia. Ed infatti, anche ammettendo, come osserva il ricorrente nella propria memoria, che la restituzione del plico attestante la non valida conclusione della prima notifica sia giunta a sua conoscenza solo il 21 agosto 2015, resta il fatto che tra questa data e quella del 20 novembre 2015, anche calcolando la sospensione feriale di trenta giorni, è decorso un termine ben più lungo rispetto a quello di trenta giorni che corrisponde alla metà del termine breve per proporre ricorso per cassazione art. 325 cod. proc. civ. , alla luce della suindicata giurisprudenza. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.600, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.