Dinanzi a che giudice possono essere proposte le azioni per la tutela dei diritti di privativa?

Nel caso in cui la condotta lesiva consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito web, è competente il Giudice del luogo in cui sono stati commessi i fatti, in particolare, quello vi è la sede dello stabilimento dell’inserzionista.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5254/17 depositata il 1 marzo. Il caso. La società conveniva in giudizio una ditta individuale accusandola di concorrenza sleale per la produzione e commercializzazione di modelli di borse contraffatti, pubblicizzandoli sul sito internet ebay.it. Il Tribunale di Firenze, accogliendo l’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, dichiarava la sua incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Roma, città in cui vi era la sede della ditta e dove era stato commesso il fatto illecito. La società attrice propone regolamento di competenza in favore del Tribunale di Firenze, deducendo l’inammissibilità di tale eccezione poiché incompleta, ossia riferita ai soli criteri dell’art. 120, comma 2 e 6, c.p.i. e non a tutti i possibili fori concorrenti, a norma dell’art 18 ss. c.p.c. Le azioni per la tutela dei diritti di privativa. La Corte di Cassazione afferma che il criterio dell’art. 120, comma 6, c.p.i. stabilisce che le azione per la tutela dei diritti di privativa possono essere proposte anche dinanzi al giudice nella cui circoscrizione sono stati commessi i fatti. Tale principio è da considerarsi speciale rispetto al criterio generale previsto dall’art. 18 ss. c.p.c. e pertanto l’eccezione di incompetenza è da considerarsi completa, avendo la convenuta contestato la competenza del Tribunale adito con riguardo ad entrambi i criteri. Inoltre, prosegue la Corte, nel caso in cui la condotta lesiva consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito web , il luogo dove vengono commessi i fatti è da individuarsi in quello dello stabilimento dell’inserzionista , trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio commerciale . L’alternativa sarebbe il luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito web in cui l’annuncio è stato pubblicato, nel caso di specie il Tribunale di Milano. Per tutti questi motivi, la Suprema Corte dichiara la competenza concorrente del Tribunale di Roma e di Milano.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza 13 gennaio 1 marzo 2017, n. 5254 Presidente Ragonesi Relatore Lamorgese Fatto e diritto Premesso che la società Braccialini ha convenuto in giudizio la ditta individuale S.L. con sede in OMISSIS , accusandola di concorrenza sleale per la produzione e commercializzazione di esemplari di modelli contraffatti di borse mediante pubblicazione sul sito internet ebay.it, che il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla S.L. , ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, a favore del Tribunale di Roma, ove era la sede della ditta convenuta e il fatto illecito era stato commesso che la Braccialini ha proposto regolamento di competenza, in favore del Tribunale di Firenze, lamentando l’inammissibilità della predetta eccezione di incompetenza, in guanto incompleta, essendo la contestazione riferita ai soli criteri considerati dall’art. 120, comma 2 e 6, c.p.i. d.lgs. n. 30/2005 e non a tutti i possibili fori concorrenti, a norma dell’art. 18 ss. c.p.c. che il PG ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma e, in alternativa, del Tribunale di Milano. Ritenuto che il criterio stabilito dall’art. 120, comma 6, c.p.i., in base al quale le azioni per la tutela dei diritti di privativa possano essere proposte anche dinanzi al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi , costituisce norma speciale rispetto al genus degli artt. 18 ss. c.p.c. v. Cass. n. 21192/2011 , al pari del criterio alternativo del giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio art. 120, comma 2, c.p.i. che, pertanto, l’eccezione di incompetenza era completa, avendo la S.L. contestato la competenza del tribunale adito, con riguardo ad entrambi i criteri indicati nella norma speciale di cui all’art. 120, commi 2 e 6, c.p.c. che correttamente l’ordinanza impugnata l’ha accolta, indicando come competente il Tribunale di Roma, cui va aggiunta in via alternativa la competenza del Tribunale di Milano che, infatti, nel caso in cui la condotta lesiva consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito web, il luogo ove i fatti sono stati commessi va individuato in quello di stabilimento dell’inserzionista nella specie coincidente con la sede della convenuta , trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio commerciale v. Cass. n. 20700/2013, in tema di competenza giurisdizionale, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del reg. n. 44/2001 in alternativa, è competente il Tribunale del luogo Milano in cui, come rilevato nell’ordinanza impugnata, ha sede la società che gestisce il sito web ebay.it P.Q.M. dichiara la competenza concorrente del Tribunale di Roma e del Tribunale di Milano, cui rimette la regolamentazione delle spese del presente giudizio.