Notifica dell'impugnazione in cancelleria alla parte personalmente e non al difensore: nullità e non più inesistenza

La Cassazione ha applicato il principio affermato recentemente dalle Sezioni Unite in materia di inesistenza degli atti e, in particolare, di inesistenza della notificazione.

L'ordinanza interlocutoria della seconda sezione civile del 5 gennaio 2017, n. 142 della Corte di Cassazione rappresenta un'applicazione del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite in materia di inesistenza degli atti e, in particolare, di inesistenza della notificazione. Ed infatti, con la sentenza n. 14916 del 2016 la Suprema Corte aveva ribadito il carattere assolutamente residuale della categoria dell'inesistenza di un atto processuale ed in particolare della notificazione . La notificazione dell'impugnazione. Orbene, nel caso di specie era accaduto che avverso una sentenza del giudice di pace la parte soccombente avesse proposto ricorso per cassazione notificando il ricorso alla parte personalmente presso la cancelleria del giudice a quo nonostante che nel procedimento di primo grado la parte fosse rappresentata da un avvocato che non aveva eletto domicilio nel luogo dove aveva sede l'autorità procedente . Non vi è dubbio che il codice di rito prevede, come ricorda la Corte, che la notifica dell'impugnazione deve essere fatta al procuratore della parte in cancelleria e non già alla parte personalmente. Tant'è che la giurisprudenza ha sempre affermato che, in ipotesi di questo tipo, la notifica dell'atto di impugnazione può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio ex lege ” di cui all'art. 82 del citato r.d. limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata Cass., sez. I, n. 18237/2015 . Inesistenza della notificazione. Per la giurisprudenza la violazione della regola appena richiamata ha sempre comportato la qualificazione della notificazione come inesistente con la conseguenza che la stessa era insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della parte nel giudizio di appello, giacché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario della stessa . La riduzione dell'area dell'inesistenza. Ma per la Corte occorre fare applicazione, anche nel caso di specie, del nuovo principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 14916/2016 secondo cui l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono a nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa . Sulla base di quel principio, quindi, sembrerebbe destinato all'oblio la riconduzione nell'ambito della inesistenza dell'ipotesi in cui il luogo dove viene eseguita la notificazione risulti privo di collegamento con il destinatario che, oggi, quindi, appare suscettibile di sanatoria essendo riconducibile ad un'ipotesi di nullità e non più inesistenza . Rinnovazione della notificazione. Ecco allora che, in applicazione del principio di diritto delle sezioni unite la Corte, nel caso di specie, ritiene la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria nulla e non più inesistente e, quindi, dispone la rinnovazione della notificazione che, essendo decorso l'anno, va effettuata alla parte personalmente.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 18 ottobre 2016 – 5 gennaio 2017, n. 142 Presidente Petitti – Relatore Parziale Ragioni della decisione 1. I motivi del ricorso. 1.1 - Col primo motivo si deduce la violazione degli articoli 36 del decreto legge n. 248 del 2007 e 7 della legge n. 212 del 2000, in quanto il Giudice di Pace di Rossano avrebbe errato nel non rilevare che, con riferimento ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente al 1 giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non era motivo di nullità. 1.2 - Col secondo motivo si deduce la violazione articoli 7 Legge 212/2000 e 125 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace di Rossano aveva errato nel ritenere che la cartella di pagamento dovesse essere sottoscritta a pena di nullità. 1.3 - Col terzo motivo si deduce la violazione articoli 12 e 25 DPR 602/1973, in quanto il Giudice di Pace di Rossano aveva errato nel considerare non motivata a sufficienza la cartella opposta. 2. Nullità della notifica del ricorso alla signora M. . 2.1 - La notifica del ricorso è stata effettuata alla parte personalmente, signora M. , presso la cancelleria del giudice di pace di Rossano, mentre la predetta era rappresentata e difesa dall’avvocato T.L. , presso la quale era anche domiciliata in omissis . La notifica doveva essere fatta presso il procuratore della parte in cancelleria, non già alla parte personalmente. 2.2 - Questa Corte ha già avuto occasione di affermare Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18237 del 17/09/2015, Rv. 636633 che la notifica in questione è inesistente. La massima di tale sentenza precisa, infatti, che qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ore ha sede l’autorità procedente con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente ex art. 37 del r.d. n. 37 del 1934 , la notifica dell’atto di impugnazione può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 cod. proc. civ., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domicilio ex lege di cui all’art. 82 del citato r.d. limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificaione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della parte nel giudizio di appello, giacché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario della stessa . 2.3 - Peraltro, questa Corte, a Sezioni Unite Sez. L, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 ha ritenuto, condivisibilmente, di restringere l’ambito di operatività della nozione di inesistenza della notificazione, che può essere affermata in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile 11 potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege, eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa . Sicché deve ritenersi che, nel caso in questione, la notifica è nulla, dovendosi, quindi, provvedere alla sua rinnovazione, che, essendo decorso l’anno, va effettuata alla parte personalmente. P.T.M. La Corte dispone rinnovarsi la notifica del ricorso alla signora M. personalmente nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.