Nessuna interferenza tra processo civile e penale, a meno che…

Nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo processuale preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.c. di conseguenza, i due processi possono proseguire parallelamente senza influenzarsi tra loro e il giudice dovrà accertarne autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è, pertanto, limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.

Lo stabilisce la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26863/16, depositata il 22 dicembre. Il fatto. Due uomini e due donne proponevano istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con la quale era stata disposta la sospensione del processo civile avente ad oggetto la domanda di risarcimento che essi avevano proposto nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, di un ospedale di Milazzo e di alcuni loro dipendenti i quali, durante il ricovero del loro dante causa, avevano avuto una condotta negligente. Gli intimati resistono con controricorso, lamentando la violazione del principio di autonomia dei giudizi e lo scorretto esercizio del potere discrezionale del Giudice di sospendere il processo in assenza dei requisiti fissati dalla legge. Sospensione del processo quando? Secondo i ricorrenti, la sospensione del processo può essere disposta quando la commissione del reato oggetto dell’imputazione penale abbia effetto anche sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile e a condizione che la sentenza che sarà pronunciata nel processo penale possa essere efficace anche nel giudizio civile. Presupposti – questi – mancanti nel caso di specie. La Corte di Cassazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento il giudice non può sospendere il processo al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale. Se così non fosse, infatti, si verificherebbe una palese violazione del principio di uguaglianza e della tutela giurisdizionale artt. 3 e 24 Cost. ma anche del canone della ragionevole durata del processo. Logica conseguenza di tale assunto è l’accoglibilità del ricorso ogni volta in cui si sia in presenza di un caso di sospensione non previsto dalla legge. Sospensione del processo necessario un rapporto di pregiudizialità. In definitiva, il processo può essere sospeso se tra il processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato nell’art. 295 c.p.c. nel caso, cioè, in cui in giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio. Nell’ordinamento processuale vigente, infatti, l’unico mezzo processuale preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.c. di conseguenza, i due processi possono proseguire parallelamente senza influenzarsi tra loro e il giudice dovrà accertarne autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è, pertanto, limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale. Sulla base di queste considerazione, il ricorso deve essere accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 12 luglio – 22 dicembre 2016, n. 26863 Presidente Amendola – Relatore Scrima Fatto e diritto 1. G.S. , G.A. , Gi.Si. , B.A. , nella qualità di genitore esercente la potestà parentale nei confronti della minore Gi.Au. , tutti in proprio e nella qualità di eredi di G.G.D. , hanno proposto istanza di regolamento di competenza, basata su due motivi, avverso l’ordinanza dell’8 ottobre 2010, emessa in udienza dal G.I. del Tribunale di Barcellona Pozzo, con la quale è stata disposta, ritenutane l’opportunità, la sospensione del processo civile R.G. n. 451/2015 relativo alla domanda proposta dai predetti e volta ad ottenere la condanna dei convenuti C.G. , P.G. , Sf.Gi. , L.S. , Pa.An. , V.P. , Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e Ospedale omissis al risarcimento dei danni patiti dagli attori in proprio e nella qualità di eredi di G.D. per il decesso di quest’ultimo in conseguenza dell’asserita condotta negligente posta in essere dai convenuti durante il ricovero del predetto presso l’Ospedale omissis fino alla definizione del processo penale n. 4333/12 RGNR pendente nei confronti dei sanitari convenuti al fine di accertare la loro responsabilità . 2. All’istanza di regolamento di competenza hanno resistito, con controricorso , C.G. , P.G. e Sf.Gi. nonché, con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. , l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. Il P.M. ha chiesto l’accoglimento del ricorso. 4. Con il primo motivo, rubricato Violazione e falsa applicazione art. 295 c.p.c e artt. 75 comma 3 e 652 c.p.p Assenza dei requisiti di legge per disporre la sospensione necessaria del processo omesso esame dei fatti e degli atti di causa , i ricorrenti deducono la violazione delle norme appena indicate, sostenendo che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nella sua novellata formulazione ed alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo, non vi sarebbe più spazio per una discrezionale facoltà di sospensione del processo civile al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge. Evidenziano in particolare i ricorrenti che non sussisterebbero le condizioni che consentirebbero la sospensione del processo civile di danno ai sensi dell’art. 652 c.p.p., e cioè 1 la preventiva costituzione della parte civile nel processo penale rispetto all’esercizio dell’azione civile ex art. 75 c.p.p., 2 l’esercizio dell’azione civile ex art. 75 c.p.p. dopo la sentenza penale di condanna. Precisano altresì i ricorrenti che l’azione civile è stata proposta il 13 marzo 2015 e, quindi, prima dello svolgimento della prima udienza dibattimentale del processo penale tenutasi il 27 ottobre 2015 e che nessuno degli attori si è costituito parte civile nel processo penale a carico dei convenuti. 5. Con il secondo motivo, rubricato Pronuncia errata e resa in violazione degli artt. 3, 24 e 111 Costituzione. Violazione del principio di autonomia dei giudizi, esclusione di un potere discrezionale del Giudice di sospendere il processo in assenza dei requisiti fissati dalla legge , i ricorrenti sostengono che, al di fuori delle due ipotesi già ricordate, ferma restando l’insussistenza di un potere discrezionale del giudice di disporre la sospensione del processo, sussiste un potere residuale di disporre la sospensione del processo, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, . nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sta per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile , e precisano che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per rendere dipendente la decisione dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale . Ad avviso dei ricorrenti, nel caso all’esame non solo non ricorrerebbero i requisiti di legge sopra ricordati per disporre la sospensione necessaria del giudizio ma non si ravviserebbe neppure l’esistenza di una pregiudiziale logico-giuridica tra i fatti posti alla base del processo civile e quelli oggetto del processo penale. Assumono, infine, i ricorrenti che, nel caso all’esame, il Tribunale avrebbe violato le norme della Costituzione indicate nella rubrica del mezzo in parola, in quanto, disponendo la sospensione necessaria dl processo in assenza dei requisiti fissati dalla legge, avrebbe emesso un provvedimento che si concretizza in una sperequazione tra il diritto degli attori ad ottenere il chiesto risarcimento e quello dei convenuti ad ottenere un processo imparziale . 6. Il ricorso proposto, contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti C. , P. e Sf. , è ammissibile, non rilevando che nel provvedimento impugnato non sia richiamato espressamente l’art. 295 c.p.c., alla luce del principio già affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui, nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 c.p.c. - come novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ove ammessa, infatti, una tale facoltà oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza art. 3 Cost. e della tutela giurisdizionale art. 24 Cost. , sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege Cass., ord., sez. un., 1/10/2003, n. 14670 Cass., ord., 15/03/2006, n. 5767 Cass., ord., 25/11/2010, n. 23906 Cass., ord., 26/06/2013, n. 16198 . 7. Il ricorso è inoltre tempestivo anche nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e va, pertanto, disattesa l’eccezione dalla stessa proposta di inammissibilità del ricorso per intempestività, dovendosi far riferimento, per il notificante alla data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario nella specie avvenuta il 5 novembre 2015 , in applicazione del principio già affermato da questa Corte e secondo cui, in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione nella specie, ricorso per cassazione , è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell’art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso Cass. 25/02/2015, n. 3755 , ipotesi quest’ultima non ricorrente nel caso all’esame. 8. I motivi del ricorso, che ben possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. Nella specie trattasi di sospensione ritenuta dal G.I. opportuna , non consentita dal nostro ordinamento, evidenziandosi che non rileva che nell’atto di citazione si faccia riferimento ad attività in sede penale e che un familiare del defunto, soggetto diverso dagli attori del giudizio civile e attuali ricorrenti, si sia costituito parte civile. Come pure rilevato dal P.G., è ormai consolidato il principio secondo cui in tema di rapporto tra giudizi civili e penali, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell’accertamento penale rispetto a quello civile, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 75, secondo comma, c.p.p., il processo può essere sospeso se tra il processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall’art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p Va quindi riaffermato il principio secondo cui nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.c., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di P.C. nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi Cass., ord., 12/06/2006, n. 13544 Cass., ord., ord., 18/07/2013, n. 17608 in motivazione Cass., ord., Cass. 13/03/2009, n. 6185 . 9. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va accolto e va disposta la prosecuzione del giudizio. 10. Spese al definitivo. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso e ordina la prosecuzione del processo.