Fermo amministrativo del veicolo legittimo se adottato dall’Agente della Riscossione

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, fino all’emanazione del decreto indicato nel comma 4 dello stesso articolo, può essere eseguito dall’agente della riscossione sui veicoli a motore del debitore nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministero delle finanze n. 503/1998 in quanto applicabili.

Lo ha afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21801 depositata il 28 ottobre 2016. Il caso. Una debitrice agiva in giudizio nei confronti dell’Agente della Riscossione per la provincia di Enna per ottenere la sospensione dell’efficacia del preavviso di fermo di un proprio veicolo e l’inibizione a procedere alla relativa iscrizione al P.R.A. competente. La domanda veniva accolta dal Giudice di Pace di Acireale e la decisione era confermata anche dal Tribunale di Catania in secondo grado. L’Agente della Riscossione ricorreva allora in Cassazione. Autosufficienza del ricorso. I primi motivi di ricorso relativi a incompetenza per materia, per territorio e per valore non vengono neppure esaminati nel merito perché giudicati inammissibili in quanto non conformi al principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Non risultavano infatti prodotti con il ricorso, né era specificamente indicata la loro allocazione nel fascicolo processuale, gli elementi posti a fondamento delle eccezioni sollevate. Mancavano il preavviso di fermo, i documenti da cui sarebbero emersi i luoghi determinanti per la competenza territoriale e le cartelle di pagamento da cui si sarebbe dedotta l'incompetenza per materia del Giudice di Pace trattandosi di crediti previdenziali. I motivi sollevati non rispettavano quindi i crismi dell’art. 366, n. 6, c.p.c. secondo il quale l’impugnazione in Cassazione deve contenere a pena di inammissibilità tra le altre cose la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda . Come noto, la Corte è estremamente rigorosa nel valutare l’ammissibilità dei ricorsi che riceve, in particolare con riferimento alle modalità di presentazione dei motivi sottoposti alla propria attenzione. Nel caso di specie la mancata specificazione, individuazione e produzione dei documenti sopra citati viola dunque l’art. 366, n. 6, c.p.c. nella lettura data da costante giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite cfr. Cass. SS.UU. n. 28547/2008 e Cass. SS.UU. 22726/2011 e impedisce alla Suprema Corte di analizzare nel merito le censure relative. Quanto al merito della vicenda, le sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale si basavano sulla stessa ragione. Il fermo amministrativo di veicoli la disciplina. Nel caso di specie la disciplina del fermo su beni mobili registrati è dettata dall’art. 86 d.P.R. n. 602/73 che ai primi due commi prevede 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione . Al quarto comma però la norma prevede che solo un successivo decreto del Ministero delle Finanze avrebbe stabilito le modalità, i termini e le procedure per l’esecuzione del fermo disciplinato dai commi precedenti. La debitrice sosteneva che tale decreto non era mai stato adottato, pertanto il preavviso di iscrizione del fermo doveva essere considerato illegittimo e il potere dell’Agente della Riscossione di disporre tale misura era inesistente. Come detto, il Giudice di Pace e il Tribunale condividono tale tesi che però viene sconfessata dalla Cassazione. L’intervento dell’Agente della Riscossione. Osservano infatti gli Ermellini che un simile giudizio è del tutto infondato perché non tiene conto dell’art. 3, comma 41, d.l. n. 203/2005 convertito con modificazioni dalla l. n. 248/2005 che espressamente prevede le disposizioni dell’art. 86 del d.P.R. 29.9.1973, n. 602 si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7.9.1998, n. 503 regolamento quest’ultimo proprio recante le norme per l’attuazione del fermo amministrativo dei veicoli a motore . Alla luce di tali disposizioni normative, la Corte accoglie il motivo di ricorso e conferma la potestà in astratto dell’Agente della Riscossione di disporre la misura del fermo. Appurato ciò la Cassazione rinvia al Tribunale di Catania per valutare nel merito la fondatezza del provvedimento contestato dalla debitrice e il rispetto delle previsioni del citato decreto del Ministero delle Finanze.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 settembre – 28 ottobre 2016, n. 21801 Presidente Ambrosio – Relatore Tatangelo Fatti e svolgimento del processo D.C. agì in giudizio nei confronti dell'Agente della Riscossione per la provincia di Enna oggi Riscossione Sicilia S.p.A. , nonché degli enti impositori i comuni di Catania, Acireale, San Gregorio di Catania e Valguarnera Caropepe, nonché la Cassa Nazionale Forense per ottenere la sospensione dell'efficacia dei preavviso di fermo di un proprio veicolo e l'inibizione a procedere alla relativa i-scrizione presso il P.R.A. competente. La domanda fu accolta dal Giudice di Pace di Acireale, con compensazione delle spese dl lite. Il Tribunale di Catania ha confermato nel merito la decisione di primo grado ma, in parziale riforma di essa, ha condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese del doppio grado in favo-re dell'attrice. Ricorre la Riscossione Sicilia S.p.A., sulla base di sei motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli Intimati. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, comma 6 quater TUSG e 12, comma 5¬ d.lgs. n. 546/92, e degli arti 17, 615 e 617 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Con il secondo motivo del ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, 615, 617 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Con il terzo motivo del ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 615, 617 e 618 bis c. p. c. in relazione all'art. 360, comma 1. n. 3 c. o. c. nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. sulla cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle n. 294R2942008001603275 e n. 294R29420080012351869 . I primi tre motivi di ricorso, che riguardano le eccezioni di incompetenza per valore, per territorio e parzialmente per materia dei giudice adito, sollevate dall'agente della riscossione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c Non risultano infatti prodotti unitamente al ricorso - e manca altresì la specifica indicazione della loro esatta allocazione nel fascicolo processuale - i documenti posti a fondamento degli stessi, e segnatamente a il preavviso di fermo, dal quale si ricaverebbe l'importo complessivo dei crediti per i quali era stata minacciata la misura documento decisivo ai fini della valutazione della competenza per valore del giudice adito b i documenti dai quali emergerebbero i luoghi che parte ricorrente assume come rilevanti ai fini della determinazione della competenza per territorio, e cioè il luogo in cui avrebbe dovuto svolgersi l'esecuzione ovvero quello di residenza dell'opponente documenti e luoghi dei quali manca in verità anche una specifica indicazione, nell'ambito del motivo di ricorso in esame c le cartelle di pagamento aventi ad oggetto - secondo l'assunto di parte ricorrente - crediti previdenziali, in relazione ai quali era stata eccepita l'incompetenza per materia del giudice di pace in favore del Tribunale in funzione di Giudice dei Lavoro credi¬ti peraltro - sempre secondo gli assunti di parte ricorrente - non oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'opponente, essendosi questa limitata alla contestazione della legittimità della misura del fermo, e per i quali correttamente deve ritenersi dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando pacificamente esservi stato sgravio da parte degli enti impositori . 2. Con il quarto motivo dei ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 86 DPR 602/73 e dell'art. 3, comma 41 d.l. n. 203 del 2005 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Con il sesto motivo dei ricorso si denunzia erroneità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. nullità della sentenza e dei procedimento per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 - omessa pronuncia . Il quarto ed il sesto motivo del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la legittimità della procedura di imposizione del fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del D P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Essi sono fondati, nei limiti di quanto si preciserà di seguito. Va premesso che la effettiva ed assorbente ratio decidendi in base alla quale li tribunale ha ritenuto l'illegittimità dei preavviso di iscrizione dei fermo è quella espressa alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata per cui sarebbe addirittura inesistente il potere dell'agente della riscossione di disporre tale misura, come prevista dall'attuale testo dell'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 introdotto dall'art. 16 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 , in mancanza del decreto che ne stabilisca le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione previsto dal quarto comma della stessa disposizione, non potendo ritenersi ancora vigente il decreto ministeriale 7 settembre 1998 n. 503, dettato in funzione della precedente formulazione della norma. Tale assunto certamente non può essere condiviso, dal momento che esso non tiene conto della disposizione di cui all'art. 3, comma 41, del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, il quale prevede espressamente che le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503 . È poi evidente che, una volta esclusa in radice la sussistenza del potere di disporre il fermo per la mancanza di un regolamento che ne preveda le procedure di attuazione, nessun concreto rilievo decisorio può attribuirsi alle ulteriori considerazioni svolte nella pronunzia impugnata a pag. 6 , in cui - peraltro del tutto genericamente - sembra ipotizzarsi che il preavviso di fermo opposto non rispetterebbe i passaggi previsti dalla normativa vigente . Restano di conseguenza per gran parte assorbiti anche gli ulteriori profili di contestazione della legittimità del preavviso di fermo ri-chiamati nel sesto motivo del ricorso, e dei quali si lamenta l'omessa considerazione da parte dei giudice di appello, profili che dovranno certamente essere valutati in sede di rinvio, così come in detta sede dovrà essere verificata la sussistenza di una domanda dell'opponente di annullamento delle cartelle di pagamento poste a base della misura, in correlazione con specifiche deduzioni di vizi propri delle stesse o di contestazioni dei sottostanti crediti, non potendosi ovviamente - come è del tutto evidente - ammettere l'annullamento delle cartelle di pagamento in relazione alle quali sia minacciato o attuato il fermo, in caso di pur accertate - illegittimità - attinenti esclusivamente a detta ultima misura. La sentenza Impugnata deve quindi essere cassata perché in sede di rinvio siano esaminati nuovamente i motivi di impugnazione avanzati dalle parti, secondo quanto sin qui chiarito, alla luce del principio di diritto per cui il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, fino all'emanazione del decreto indicato nel comma 4 dello stesso articolo, può essere eseguito dall'agente della riscossione sui veicoli a motore del debitore nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998. n. 503. in quanto applicabili . 3. II quinto motivo dei ricorso, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e degli artt. 4 e 11, comma 2 D. M. 140/2012 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , re¬sta assorbito, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso, che imporrà la rivalutazione della regolazione degli oneri dell'intero giudizio. 4. Sono dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorso, che è parzialmente accolto, per quanto di ragione e nei limiti sopra esposti, con riguardo al quarto e sesto motivo, assorbito il quinto. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Catania, quale giudice di appello, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il terzo motivo dei ricorso accoglie, per quanto di ragione il quarto ed il sesto motivo, assorbito il quinto, e cassa in relazione, nei limiti di cui in motivazione, con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, anche per le spese dei giudizio di legittimità.