Comportamenti offensivi del donatario: il termine per l’azione decorre dal momento di superamento della soglia di tollerabilità

Per individuare il momento iniziale di decorrenza del termine annuale per il proponimento dell’azione di revocazione della donazione per ingratitudine del donatario, ove si tratti di comportamento ingiurioso da quest’ultimo posto in essere, deve guardarsi al momento in cui gli atti offensivi raggiungono un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità.

La Seconda sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21010, depositata in cancelleria il 18 ottobre 2016, si è occupata di un caso occorso in materia di revoca della donazione per ingratitudine del donatario. Il fatto. La vicenda è quella di una donna che aveva donato al figlio del defunto marito la nuda proprietà di un immobile, riservandosi il diritto di usufrutto. In tale immobile la signora era andata a convivere con tutta la famiglia del donatario. A causa d’insanabili incomprensioni, tali da rendere intollerabile la convivenza, e di reiterate ingiurie subite la donante aveva domandato al donatario di lasciare libero l’immobile ed, all’apice di una discussione, la stessa era stata costretta ad allontanarsi dalla casa sicché al suo ritorno le era stato impedito di rientrare nell’appartamento avendo il donatario apposto un nuovo lucchetto. Alla luce di questi fatti si rivolgeva al Tribunale chiedendo la revocazione della donazione per ingratitudine del donatario. Il convenuto si difendeva sostenendo, principalmente, la decadenza dall’azione da parte della donante, essendo a suo dire trascorso più di un anno dal momento in cui la stessa era venuta a conoscenza della causa d’ingratitudine, secondo quanto prescritto ex art. 801 c.c La domanda attrice era accolta in primo grado e confermata in grado di appello. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione evidenziando una illogica ed incongruente motivazione della pronuncia di secondo grado con riferimento alla individuazione del momento in cui l’appellata avrebbe preso consapevolezza dell’ingiuria posta a fondamento della domanda di revocazione. La decorrenza del termine per l’azione. Gli Ermellini respingevano il ricorso sottolineando come, ai sensi dell’art. 801 c.c. tra le ipotesi contemplate dalla norma rientrasse l’ingiuria grave definita, come quel comportamento con il quale si rechi all'onore ed al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, da valutare in concreto, in relazione alle condizioni sociali ed ambientali delle parti, nonché del momento in cui è stata posta in essere. Ai fini poi dell’individuazione del termine annuale per l’esercizio della relativa azione ai sensi dell’articolo 802 c.c., i Giudici di legittimità evidenziavano che si debba considerare quale momento di decorrenza quello in cui le ingiurie raggiungono un grado tale da non poter essere più tollerate secondo una valutazione di normalità. In questa prospettiva la decisione della Corte di appello era ritenuta priva di censure poiché con una motivazione logica il Giudice di seconde cure aveva individuato tale momento con quello in cui alla donataria non era stato più consentito rientrare nel proprio appartamento. In ragione di tanto l’azione di revocazione era dunque tempestiva, anche considerando il diverso termine di esercizio dell’azione possessoria esperita in costanza di coabitazione. La condotta ingrata del donatario. Anche le censure mosse dal ricorrente sulla insussistenza del comportamento ingiurioso apparivano prive di pregio e condivisione. Egli sosteneva che il suo comportamento fosse qualificato quale reazione momentanea attribuibile ad un particolare stato di ansia dettato dalla necessità di essere privato del compossesso del bene. Tale assunto non era condiviso dalla Cassazione avendo la Corte di appello congruamente motivato le proprie conclusioni relative alla condotta ingrata del ricorrente valutata tale considerando i parametri della sua educazione, istruzione e temperamento. Tali ragioni portavano al rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 maggio – 18 ottobre 2016, n. 21010 Presidente Mazzacane – Relatore Cosentino Svolgimento del processo Con atto di citazione del 22 gennaio 2000 la sig.ra A.I. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, C.P., figlio delle prime nozze del defunto marito, per sentire dichiarare la revocazione della donazione della nuda proprietà dell'immobile sito in Roccaforzata, contrada San Martino 11, da lei effettuata in favore del suddetto P. con atto per notaio G.S.del 29 luglio 1994, per ingratitudine dei donatario. L'attrice esponeva che - C.P., assieme alla sua famiglia, aveva instaurato con lei una coabitazione, durante la quale erano sorte incomprensioni che avevano reso insostenibile la convivenza - ella aveva chiesto più volte a C.P. di lasciare l'immobile nella sua piena disponibilità - il 14 giugno 1999 ella era stata costretta ad allontanarsi dalla sua abitazione in seguito ad una lite e, successivamente, non era più riuscita a rientrare nell'immobile, perché C.P. aveva apposto un nuovo lucchetto al cancello di ingresso. Si costituiva il convenuto, il quale esponeva che - l'attrice era decaduta dall'azione di revocazione della donazione, poiché era trascorso il termine annuale di decadenza di cui all'articolo 801 c.c., decorrente dalla completa conoscenza, da parte della donante, della causa di ingratitudine, già ampiamente nota all'attrice nel dicembre 1998, epoca delle prime richieste di rilascio del possesso dell'immobile - esso convenuto si era recato a vivere presso la donante su richiesta di quest'Ultima. Il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, con sentenza n. 123/06, accoglieva la domanda dell'attrice e revocava la donazione. C.P. proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 207/11, rigettava l'appello. A sostegno della propria decisione adottata la Corte di Appello di Lecce evidenziava che - sussisteva la denunciata ingiuria - non si era verificata l'eccepita decadenza. C.P. proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. A.I. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 18.5.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. Motivi delle decisione Con il primo motivo C.P. lamenta la violazione dell'articolo 802 c.c., nonché l'omessa, apparente, illogica ed incongruente motivazione della sentenza in ordine all'individuazione del momento in cui A.I. avrebbe acquisito la consapevolezza dei fatti che giustificavano la domanda di revocazione della donazione. Ad avviso del ricorrente, la corte territoriale avrebbe dovuto individuare nel dicembre del 1998 l'epoca in cui la resistente aveva conseguito detta consapevolezza. La doglianza va respinta. Ai sensi dell'articolo 801 c.c., la domanda di revocazione per ingratitudine può essere proposta quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante od abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 435. In particolare, l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine - la quale trae dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, senza, però, essere dei tutto sovrapponibile alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 c.p. - consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva Cass., Sez. 2, n. 7487 del 31 marzo 2011 . Pertanto, in presenza di una pluralità di atti offensivi fra loro strettamente connessi, perché possa iniziare a decorrere il termine decadenziale previsto dall'articolo 802 c.c. - in base al quale La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza dei fatto che consente la revocazione - deve guardarsi al momento in cui questi raggiungono un livello tale da non potere essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità. Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto, con una motivazione logica e completa, che, benché l'ingratitudine del donatario si fosse concretizzata in una progressione di atti ingiuriosi, era a partire dal giorno in cui tale progressione era arrivata al suo culmine che occorreva computare il termine di decadenza di cui all'articolo 802 c.c., culmine che si ebbe con la estromissione della donante dall'appartamento donato dei 14 giugno 1999. La citazione introduttiva del giudizio di revocazione della donazione, risalente al 22 gennaio 2000, è dunque tempestiva rispetto al dies a quo individuato dalla corte di appello 14 giugno 1999 . Ma detta citazione risulta tempestiva anche rispetto al diverso ed anteriore dies a quo individuato dal giudice di primo grado a cui pure fa riferimento la sentenza di appello, con un salto logico che tuttavia non inficia la complessiva tenuta della relativa motivazione , ossia il momento in cui, ancora in costanza di coabitazione, la I. aveva esercitato nei confronti dei P. un' azione possessoria azione che, nella narrativa del ricorso per cassazione, si precisa essere stata esercitata con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato il 26 aprile 1999 per la manutenzione del possesso di usufrutto della ricorrente sull'immobile in questione. In definitiva quindi, secondo la stessa narrativa di fatto prospettata nel ricorso, il termine annuale per l'esercizio dell'azione di revocazione della donazione risulta tempestiva tanto con riferimento al momento in cui il comportamento ingiurioso del P. raggiunse, secondo il motivato l'apprezzamento della corte territoriale, il proprio culmine giugno 1999 , quanto con riferimento al momento il cui tale comportamento ingiurioso, senza essersi ancora spinto fino all'estromissione della donante dall' abitazione donata, aveva tuttavia raggiunto un grado così significativo da indurre la I. ad esperire un'azione di manutenzione dei possesso aprile 1999 . Con il secondo ed il terzo motivo che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione il ricorrente deduce la violazione degli articoli 116 c.p.c. e 801 c.c. e il vizio di omessa, apparente ed incongruente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Ad avviso del ricorrente, la corte territoriale non aveva valutato il materiale istruttorio in maniera adeguata e conforme ai principi giurisprudenziali formatasi sull'articolo 801 c.c., non rendendosi conto che la condotta dallo stesso tenuta nel giugno 1999 non doveva essere considerata ingiuriosa, ma essere valutata, alla luce dei contesto in cui era la stessa era maturata, semplicemente come espressione di una reazione momentanea attribuibile ad un particolare stato emotivo di ansia, provocato da una violenta lite intervenuta in precedenza con la donante e dalla necessità di impedire che la resistente entrasse nell'immobile nelle ore più disparate e lo privasse dei suo compossesso. I motivi non possono trovare accoglimento. La corte di appello ha espressamente esaminato gli elementi di prova emergenti dagli atti dei giudizi penali e civili svoltisi fra le parti e ne ha ricavato la convinzione che il donatario P.C. ha consapevolmente, pervicacemente e reiteratamente compresso % negato il diritto di usufrutto che la donante si era riservata a vita, fino al punto da impedirle di rientrare nell'abitazione l'unica di cui la donante disponesse, peraltro apponendovi un lucchetto e comunque comportandosi come reale padrone della stessa . In particolare la corte territoriale, con un giudizio congruamente motivato, ha reputato la condotta del ricorrente palesemente ingrata, alla luce dell'ambiente, dell'istruzione, del temperamento e dell'educazione delle parti, e tale da legittimare il pentimento dell'anziana matrigna in ordine all'atto di liberalità. Il ricorrente non condivide l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte territoriale, ma non evidenzia specifici vizi logici o lacune argomentatine nel ragionamento decisorio svolto nella sentenza gravata, limitandosi a contrapporre all'apprezzamento dei materiale istruttorio ivi operato il diverso apprezzamento ritenuto dal medesimo preferibile. La censura risulta dunque inammissibile, perché, come questa Corte ha più volte affermato cfr. sent. n. 7972/07 , nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito. Tutti i motivi di ricorso vanno in definitiva rigettati le spese dei giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.800, oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge. Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'assistente di studio dott. D.C.