Compensi riconosciuti ai custodi dei veicoli sequestrati inferiori a quelli previgenti

I giudici della Suprema Corte, ai sensi della l. n. 87/1953, dichiarano rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 312 e ss. della l. n. 311/2004, nella parte in cui riconosce ai custodi dei veicoli sottoposti a sequestro con effetto retroattivo, compensi inferiori a quelli previgenti .

Così la Corte di Cassazione con la ordinanza n. 18520/16, depositata il 21 settembre. Il caso . Il Tribunale di Piacenza rigettava l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento con il quale la Commissione per l’attività di alienazione dei veicoli sequestrati aveva liquidato il compenso forfetario per la custodia dei veicoli in sequestro per decreto dell’Autorità giudiziaria, mediante cessione alla società custode, disposta con lo stesso provvedimento. Il Tribunale che ha giudicato in sede di rinvio da Cassazione, ha ritenuto insussistente il contrasto tra la disciplina introdotta con l’art. 1, 1, commi 312 e ss. della l. n. 311/2004e l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, sul rilievo che, nella specie, il carattere dell’intervento del legislatore nazionale, di riassetto organizzativo del settore di riferimento per evidenti esigenze di carattere generale, consentiva la previsione di una rimodulazione dei criteri di liquidazione con efficacia retroattiva . Eccezione di illegittimità costituzionale. La società ha proposto ricorso straordinario per cassazione. Propone, in particolare, eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 primo comma della Cost. in riferimento all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU e dell’art. 1, commi 312 e ss. della l. n. 311/2004, nella parte in cui prevede l’alienazione forzosa dei veicoli sottoposti a sequestro, giacenti presso i depositi da oltre due anni, e la corresponsione al custode cessionario di un importo calcolato in vai forfetaria, lamentando l’esiguità del compenso previsto dalla normativa indicata, significativamente inferiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione del regime previgente. Compenso dei custodi di veicoli sequestrati dall’Autorità giudiziaria. La normativa contenuta nell’art. 1, commi 312 e ss. della l. n. 311/2004, ha modificato la disciplina in materia di compenso da riconoscere ai custodi di veicoli sequestrati dall’Autorità giudiziaria, prevedendo, a certe condizioni, l’alienazione forzosa dei veicoli giacenti presso il custode, anche se non confiscati, e la corresponsione al custode di un importo complessivo forfetario, determinato sulla base dei criteri indicati nel comma 318 del citato art. 1, espressamente in deroga alle tariffe previste dagli artt. 59 e 276 del Testo Unico di cui al d.P.R. n. 115/2002. Lo scopo del legislatore era quello di risolvere il problema della lunga giacenza dei veicoli sequestrati presso i custodi, con conseguente accumulo di un numero abnorme di veicoli, e produzione di costi esorbitanti per l’Amministrazione. Con il d.m. n. 256/2006 il Ministero della Giustizia ha definito il sistema di liquidazione dei compensi nel settore richiamato un tariffario con le singole voci per ogni attività, dal recupero alla custodia con prezzi che variano a seconda del veicolo e della conservazione del mezzo in area coperta o meno . Disciplina intertemporale. Ma per la Suprema Corte la disciplina intertemporale, che definisce in via forfetaria rapporti negoziali di durata sorti nella vigenza di un diverso sistema, è di dubbia compatibilità sia con la Costituzione che con la CEDU. A detta degli Ermellini la retroattività della norma, anche se coerente con l’esigenza di abbattere gli oneri, impone un sacrificio alla sola categoria dei custodi, pregiudicando, in tal modo, il loro diritto al compenso per prestazioni già effettuate . La Corte sospende dunque il giudizio e trasmette gli atti alla Corte Costituzionale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 21 aprile 21 settembre 2016, n. 18520 Presidente Matera Relatore Picaroni Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Piacenza, con ordinanza depositata il 2 novembre 2011, ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, da F.lli V. di V.R. & amp P. s.n.c. avverso il provvedimento con il quale la Commissione per l’attività di alienazione dei veicoli sequestrati istituita dall’art. 2 del D.M. 26 settembre 2005 per l’espletamento delle attività indicate dalla legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 312 e ss. aveva liquidato il compenso forfetario per la custodia dei veicoli in sequestro per decreto dell’Autorità giudiziaria, giacenti presso la società, veicoli che erano stati oggetto di contestuale alienazione, mediante cessione alla società custode, disposta con lo stesso provvedimento. 1.1. - Il Tribunale, che ha giudicato in sede di rinvio da Cassazione, Sezioni Unite n. 15044 del 2009, ha ritenuto insussistente il contrasto tra la disciplina introdotta con l’art. 1, commi 312 e ss., della legge n. 311 del 2004 e l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, per il tramite degli artt. 10 e 117 primo comma Cost., sul rilievo che, nella specie, il carattere dell’intervento del legislatore nazionale, di riassetto organizzativo del settore di riferimento per evidenti esigenze di carattere generale, consentiva la previsione di una rimodulazione dei criteri di liquidazione con efficacia retroattiva. 1.2. - Lo stesso Tribunale, previo rigetto delle ulteriori doglianze della società V. - riguardanti la rilevata prescrizione del diritto al compenso per i veicoli in custodia da epoca antecedente al 1992 e il mancato riconoscimento del compenso per la custodia sia dei veicoli oggetto di provvedimento di dissequestro e restituzione a terzi, sia di ulteriori veicoli di cui la Commissione aveva rilevato la carenza della necessaria documentazione - ha confermato la liquidazione del compenso operata dalla Commissione per complessivi Euro 51.023,18 oltre accessori di legge. 2. - La società V. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla base di quattro motivi, nel primo dei quali propone l’eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. in riferimento all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, dell’art. 1, commi 312 e ss., della legge n. 311 del 2004 nella parte in cui prevede l’alienazione forzosa dei veicoli sottoposti a sequestro, giacenti presso i depositi da oltre due anni, e la corresponsione al custode cessionario di un importo calcolato in via forfetaria, in espressa deroga alle tariffe previste dagli artt. 59 e 276 del d.P.R. n. 115 del 2002, lamentando l’esiguità del compenso previsto dalla normativa indicata, significativamente inferiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione del regime previgente. 2.1. - Il Ministero della giustizia, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, ha resistito con controricorso richiamando sul punto l’argomentazione con la quale il Tribunale ha ritenuto di superare l’eccezione di illegittimità costituzionale. 3. - All’udienza del 21 aprile 2016, in prossimità della quale la società ricorrente ha depositato memoria, sulle conclusioni del PG di accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso riguardante la prescrizione del diritto al compenso per i veicoli , il Collegio ha disposto la sospensione del giudizio ai fini del promovimento della questione di legittimità costituzionale nei termini di seguito illustrati. Considerato in diritto 1. - La normativa contenuta nell’art. 1, commi da 312 a 320, della legge n. 311 del 2004, ha modificato la disciplina in materia di compenso da riconoscere ai custodi di veicoli sequestrati dall’autorità giudiziaria, prevedendo, a certe condizioni connesse alla vetustà dei veicoli e al tempo di giacenza , l’alienazione forzosa dei veicoli giacenti presso il custode, anche se non confiscati, e la corresponsione al custode di un importo complessivo forfetario, determinato sulla base dei criteri indicati nel comma 318 del citato art. 1, espressamente in deroga alle tariffe previste dagli artt. 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . 2. - La ratio dell’intervento legislativo risiede, come è noto, nell’esigenza di risolvere il problema della lunga giacenza dei veicoli sequestrati confiscati o non presso i custodi, con conseguente accumulo di un numero abnorme di veicoli, per lo più da rottamare o comunque di irrisorio valore, e produzione di costi esorbitanti per l’Amministrazione, tenuta a remunerare l’attività di custodie inutilmente protratte. A questo scopo, l’art. 1, comma 321, della legge n. 311 del 2004 stabilisce che alle procedure di alienazione e rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti di cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320 , così sancendo la portata retroattiva del nuovo regime del compenso che, pur tenendo conto che l’alienazione forzosa dei veicoli non è priva di significato economico e concorre nella determinazione del compenso stesso, interviene sui rapporti intercorrenti tra l’amministrazione della giustizia e i soggetti che svolgono l’attività di custodia modificandone unilateralmente in contenuto, e con effetti peggiorativi sotto il profilo della remunerazione dell’attività svolta. In precedenza, infatti, in assenza del regolamento di attuazione dell’art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002 - emanato nel 2006 - il compenso dei custodi era parametrato alle tariffe contenute nei decreti prefettizi. Successivamente, con il D.M. 2 settembre 2006, n. 256 Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell’indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , il legislatore ha definito il sistema di liquidazione dei compensi nel settore indicato richiamando, nella premessa del regolamento, i criteri di massima stabiliti dal Ministero dell’interno con circolare n. 38 del 4 aprile 2000 per la definizione da parte delle Prefetture delle tariffe per la custodia. All’art. 6 del citato regolamento è previsto che rimane ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 1, comma 318, della legge n. 311 del 2004 con riferimento all’attività di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, per i quali alla data di entrata in vigore non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione da parte dell’Autorità giudiziaria . 3. - La disciplina intertemporale, che definisce in via forfetaria rapporti negoziali di durata, sorti nella vigenza di un sistema diverso, risulta di dubbia compatibilità con gli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost. anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU. 3.1. - Sotto il profilo della rilevanza, si osserva che la controversia non può essere risolta senza l’applicazione delle norme denunciate, e in particolare del comma 318 dell’art. 1. Non è controverso che la domanda abbia ad oggetto il riconoscimento del compenso spettante per rapporti di custodia in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 311 del 2004, e relativi a veicoli rientranti nella previsione di cui all’art. 1, comma 312, il cui compenso è stato liquidato con il provvedimento che ha disposto la vendita dei veicoli sequestrati alla società depositaria. 3.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza, centrale risulta la portata retroattiva della disposizione che, se è coerente con l’esigenza di abbattere gli oneri di custodia per i veicoli privi di valore commerciale rimasti in giacenza da lungo tempo inutilmente, finisce per imporre un sacrificio alla sola categoria dei custodi, che vedono pregiudicato il loro diritto al compenso per prestazioni già effettuate all’interno di rapporti di durata, senza che possa ritenersi ad essi imputabile la grave situazione di disfunzione. La scelta legislativa, nella sua assolutezza , appare irragionevole e non compatibile con i principi di tutela dell’affidamento e del diritto di proprietà, in particolare nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza della Corte EDU ex plurimis, sentenza Agrati e altri c. Italia, 7 giugno 2011 . Nella prospettiva del dubbio circa la ragionevolezza delle norme indicate, particolare significato riveste il rilievo che normativa analoga, introdotta dall’art. 38 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, è stata dichiarata illegittima, per contrasto con l’art. 3 Cost., dalla sentenza n. 92 del 2013 di Codesta Corte. In quel caso si è affermato che la disciplina contenuta nei commi 2, 4, 6 e 10 del citato art. 38 era produttiva di una vera e propria novazione, sotto più profili, del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il soggetto al quale erano stati affidati in custodia o deposito i veicoli e motoveicoli sequestrati in via amministrativa, in applicazione del d.lgs. n. 285 del 1992, con effetti pregiudizievoli per la parte privata. Il custode o depositarlo diventava infatti acquirente ex lege del veicolo, e l’originaria liquidazione delle somme dovute per l’attività di custodia, secondo le tariffe vigenti, era sostituita dal riconoscimento di un importo complessivo forfetario, determinato espressamente in deroga alle predette tariffe. Anche alla luce delle citato precedente, la normativa che oggi si sottopone a scrutinio appare, nella sua portata retroattiva, produttiva di effetti pregiudizievoli rispetto a diritti soggettivi perfetti che trovano la loro fonte in rapporti di durata di natura contrattuale o convenzionale, in quanto carente di meccanismi di riequilibrio che valgano a bilanciare le posizioni delle parti così profondamente incise dall’imposizione di oneri non previsti né prevedibili, né all’origine né in costanza del rapporto medesimo . Ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, segue la sospensione del giudizio e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. P.Q.M. La Corte, visti gli artt. 134 Cost., e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 312 a 320, della legge n. 311 del 2004, nella parte in cui riconosce ai custodi dei veicoli sottoposti a sequestro, con effetto retroattivo, compensi inferiori a quelli previgenti dispone la sospensione del presente giudizio ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento dispone l’immediata trasmissione degli atti, comprensiva della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.